DECRETO 18 luglio 2013 - Modifica al comma 1, dell'articolo 1, dell'ordinanza del Sottosegretario di Stato dell'interno delegato al coordinamento della protezione civile dell'11 gennaio 1999, n. 2910. (13A07422)

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO alla presidenza del consiglio dei ministri Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante la disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303 recante «Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59» e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la legge 24 febbraio 1992, n. 225, e successive modifiche e integrazioni;

Visto il decreto-legge 7 settembre 2001 n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° marzo 2011 recante «Ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei ministri»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 30 dicembre 2011, registrato alla Corte dei Conti in data 9 febbraio 2012, al reg. n. 1, foglio n. 339, con il quale al Prefetto dott. Franco Gabrielli e' stato conferito l'incarico di Capo del Dipartimento della Protezione Civile;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 22 novembre 2010 recante la disciplina dell'autonomia finanziaria e contabile della Presidenza del Consiglio dei ministri;

Visto il decreto dell'11.06.1988, adottato ai sensi della legge 19.11.1987, con il quale il Ministro per il Coordinamento della Protezione Civile aveva disposto l'assegnazione, a favore della Regione Veneto, di un finanziamento di Lire 10.000.000.000 per il completamento degli interventi di emergenza nei Comuni colpiti dall'alluvione del luglio-agosto 1987;

Considerato che il suddetto decreto prevedeva che spettasse alla Regione Veneto indicare gli interventi oggetto del finanziamento, comunicandone al Dipartimento per la Protezione Civile l'elenco ed il relativo inizio e fine lavori e che l'accredito dei fondi dovesse essere richiesto dagli uffici regionali presentando di volta in volta la documentazione relativa alla programmazione ed esecuzione dei lavori;

Visto l'art. 23-sexies, comma 2, del decreto-legge 30 gennaio 1998, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 marzo 1998, n. 61, che prevede la rendicontazione delle somme effettivamente spese da parte degli enti, al fine di verificare lo stato di attuazione degli interventi finanziati con decreti o ordinanze del Ministro per il coordinamento della protezione civile;

Visto l'art. 8 del decreto-legge 12 novembre 1996, n. 576...

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