n. 160 ORDINANZA (Atto di promovimento) 12 febbraio 2013 -

IL TRIBUNALE Il Tribunale di Lucca, sezione civile, in persona del giudice dott. Carmine Capozzi, sciogliendo la formulata riserva, ha pronunciato la seguente ordinanza nel procedimento n. 1256/2012 RG, avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo di pagamento, promosso da Ondulati Giusti SpA (opponente), rappresentata e difesa dagli avv.ti Vittorio Fidolini e Cristiano Calussi del Foro di Firenze e dall'avv. Augusto Senesi del Foro di Lucca, domiciliata per la lite presso lo studio di quest'ultimo in Lucca, Viale Carlo del Prete n. 719, contro G.F.M. Trasporti Srl (opposta), rappresentata e difesa dall'avv. Paolo Mei del Foro di Lucca, domiciliata per la lite presso lo studio del difensore in Lucca, Viale Luporini n. 807. I. Premessa. Con atto di citazione, tempestivamente notificato, Ondulati Giusti SpA ha opposto il decreto ingiuntivo di pagamento provvisoriamente esecutivo emesso dal Tribunale di Lucca in data 7 marzo 2012, n. 304/2012, con il quale su istanza della G.F.M. Trasporti Srl le e' stato ordinato di pagare, in relazione a trasporti effettuati negli anni 2010 e 2011, la somma di curo 261.906,70, oltre accessori e spese di procedura, a titolo di differenze tra i corrispettivi concordati tra le parti al momento della conclusione verbale dei contratti di trasporto e quanto previsto come dovuto dal comma 7 dell'art. 83-bis del decreto-legge 112/2008. A fondamento dell'opposizione, la Ondulati Giusti SpA ha eccepito, fra l'altro, che la disposizione in base alla quale e' stato ottenuto il decreto ingiuntivo e' contraria agli artt. 96 e 106 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, nonche' agli artt. 3 e 41 Cost. Ha chiesto, pertanto, in tesi la disapplicazione della norma interna in contrasto con il diritto comunitario e, in ipotesi, la remissione degli atti alla Corte Costituzionale per la declaratoria d'illegittimita' costituzionale dell'art. 83-bis decreto-legge 112/2008. Radicatosi il contraddittorio, la G.F.M. Trasporti ha resistito all'opposizione, chiedendone il rigetto. Con le memorie previste dall'art. 183, comma 6 c.p.c. le parti hanno meglio argomentato le loro posizioni e l'opponente ha insistito nelle questioni preliminari sollevate. Il Giudice istruttore si e' riservato sulle istanze delle parti. II. La normativa (interna) di' riferimento. Il combinato disposto dell'art. 83-bis, commi 1, 2, 6 e 7 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 (tutela della sicurezza stradale e della regolarita' del mercato dell'autotrasporto di cose per conto di terzi) , convertito con modificazioni dalla legge n. 133 del 2008, prevede che qualora il contratto di trasporto di merci su strada non sia stipulato in forma scritta (come nel caso di specie), il corrispettivo dovuto al vettore deve essere quantomeno pari alla somma di due parametri: il primo risultante dal prodotto del costo chilometrico medio del carburante, cosi' come calcolato mensilmente dall'Osservatorio sulle attivita' di trasporto di cui all'art. 9 del d.lgs. 21 novembre 2005, n.286, per il numero dei chilometri percorsi, e il secondo pari alla quota dei costi di esercizio - diversi dal costo del carburante ed inclusi i c.d. costi di sicurezza - di un'impresa di autotrasporto per conto terzi, quota determinata dalla stesso osservatorio due volte l'anno (entro il quindicesimo giorno di giugno e di dicembre). In altre parole il corrispettivo dovuto al vettore non puo' essere inferiore alla sommatoria dei costi di esercizio, sia di quelli generali, sia di quelli per carburante, cosi' come determinati, per classe di appartenenza del veicolo, dal mentovato osservatorio sulle attivita' di trasporto. Le disposizioni in esame introducono, all'evidenza, una targa minima. Le parti sono invece libere di determinare il corrispettivo in eccedenza rispetto alla tariffa minima. Il successivo comma 8 dello stesso articolo prevede che qualora la parte del corrispettivo dovuto al vettore, diversa da quella diretta a coprire i costi di carburante, risulti indicata in un importo inferiore a quello dei costi minimi di esercizio, diversi dai costi di carburante, il vettore puo'...

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