n. 174 ORDINANZA 1 - 4 luglio 2013 -

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'articolo 166 del codice di procedura civile promosso dal Tribunale ordinario di Tivoli nel procedimento vertente tra R.A. e la T.S. s.r.l. con ordinanza del 30 maggio 2012, iscritta al n. 266 del registro ordinanze 2012 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 48, prima serie speciale, dell'anno 2012. Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio del 22 maggio 2013 il Giudice relatore Alessandro Criscuolo. Ritenuto che il Tribunale ordinario di Tivoli, in composizione monocratica, con ordinanza depositata il 30 maggio 2012 (r.o. n. 266 del 2012) ha sollevato, in riferimento agli articoli 3, 24 e 111 della Costituzione ed al principio di ragionevolezza, questione di legittimita' costituzionale dell'articolo 166 del codice di procedura civile «nella parte in cui prevede che il convenuto deve costituirsi, a mezzo del procuratore o personalmente nei casi consentiti dalla legge, almeno venti giorni prima dell'udienza di comparizione fissata nell'atto di citazione, anche nell'ipotesi di differimento della udienza stessa ai sensi dell'art. 168-bis, quarto comma, cod. civ. proc., anziche' almeno venti giorni prima della celebrazione effettiva della udienza»;

che, come il rimettente premette, con citazione notificata il 16 gennaio 2012 il sig. R.A. ha convenuto in giudizio la societa' T.S. s.r.l. per l'udienza del 20 maggio 2012 - cadente nel giorno di domenica - chiedendo l'accertamento dell'esistenza di vizi di costruzione relativi agli immobili che l'attore aveva acquistato dalla societa' convenuta, catastalmente indicati nell'atto di citazione, l'accertamento dei danni subiti, nonche' la condanna della medesima convenuta al risarcimento dei danni;

che - riferisce il giudice a quo - poiche' l'udienza non si e' tenuta nella data di comparizione indicata nell'atto di citazione, essa e' stata differita di ufficio, ai sensi dell'art. 168-bis, quarto comma, cod. proc. civ., al 24 maggio 2012, prima data utile in base alle previsioni tabellari dei giorni di udienza tenuti dal giudice assegnatario della causa;

che la parte convenuta si e' costituita il 3 maggio 2012, con comparsa nella quale ha, tra l'altro, eccepito la decadenza dall'azione, ai sensi dell'art. 1495 del codice civile, e la intervenuta prescrizione, per essere, nel frattempo, decorso il termine di otto giorni dalla scoperta dei vizi, e, comunque, per essersi prescritto il termine annuale dell'azione di risarcimento dei danni;

che, alla prima udienza, l'attore ha eccepito la tardivita' della costituzione della parte convenuta - per essere avvenuta, rispetto alla data fissata nell'atto di citazione, in un lasso di tempo inferiore ai venti giorni previsti dall'art. 166 cod. proc. civ. - e ha dedotto la conseguente decadenza dalle eccezioni proposte nella comparsa di costituzione;

che - osserva il rimettente - il termine per la costituzione del convenuto sarebbe rispettato se si considerasse la data di effettiva celebrazione della udienza ovvero il 24 maggio 2012, come differita d'ufficio ai sensi dell'art. 168-bis, quarto comma, cod. proc. civ.;

che il giudicante sottolinea come, in mancanza di un'espressa normativa sul computo dei termini, i venti giorni prima dell'udienza di comparizione per la costituzione del convenuto non devono essere intesi come giorni liberi, ma devono essere conteggiati secondo la regola generale dell'art. 155 cod. proc. civ., in base alla quale "dies a quo non computatur in termine", e dunque, trattandosi di termini da computarsi a ritroso, deve essere considerato "dies a quo" il giorno della prima udienza e "dies ad quem" l'ultimo giorno utile per la costituzione;

che il giudice a quo «si pone quindi il problema della ammissibilita' o meno della costituzione del convenuto, in base all'art. 166 cod. proc. civ., e quindi della legittimita' costituzionale di tale disposizione nella parte in cui prevede che il computo sia da riferire alla udienza fissata nell'atto di citazione e non, invece, a quella di trattazione (recte: comparizione) effettiva»;

che egli richiama, in primo luogo, l'ordinanza n. 461 del 2007 (recte: 1997) - confermata dalla successiva ordinanza n. 164 del 1998 - con cui la Corte costituzionale ha dichiarato la manifesta inammissibilita' (recte: manifesta infondatezza) della questione, non essendo configurabile la prospettata violazione del principio di eguaglianza, in quanto le fattispecie di rinvio della prima udienza di comparizione considerate nel quarto e quinto comma dell'art. 168-bis cod. proc. civ. non sono riconducibili ad una "ratio" comune e non puo' quindi dirsi...

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