N. 340 ORDINANZA (Atto di promovimento)

IL GIUDICE DI PACE Ha emesso la seguente ordinanza.

E' proponibile la questione di legittimita' costituzionale, qui, incidentalmente, sollevata, perche' consegue alla concretizzazione del presupposto processuale richiesto dall'art. 1, legge 9 febbraio 1948, n. 1, e dall'art. 23, legge 11 marzo 1953, n. 87: l'iniziativa del rimettente e' esplicata nel corso di un giudizio (C. cost., 28 gennaio 1991, n. 33 ex multis);

Sussistono i requisiti per la sua proposizione, ossia:

la rilevanza;

la non manifesta infondatezza;

l'impossibilita' - all'esito del tentativo del Rimettente - di pervenire ad un 'interpretazione adeguatrice 'ovvero' conforme a Costituzione'.

Quanto alla rilevanza:

essa, intesa come probabilita' che l'eventuale pronuncia della Corte sia in grado di incidere/influire, concretamente, sul processo principale (c.d. 'assenza del difetto relativo di rilevanza'), viene, sempre piu' considerata sotto l'aspetto dell'accertamento del requisito relativo all'applicabilita' della norma (nn.

115-125-149-180-255/2001, 240/2002), e, solo dopo, sotto quello della 'concreta rilevanza in senso stretto': da cio' deriva la valutazione della rilevanza sotto due aspetti: 1) come applicabilita', e, 2) come influenza (sent. n. 65/1999), richiedendo all'uopo: A) una congrua motivazione in fatto (sentt., nn. 194/1999 e 255/2003), ex plurimis, e, B) indiritto, C) sia dell'una sia dell'altra, a pena d'inammissibilita' (nn.

19-25-37-53-72-93-211-282-300-317-450-455-460/1999, 97-131-139-147-170-171-181-222-236-279-28191/2000,21-151/2003, ecc...);

tenuto conto del carattere 'istantaneo' dell'accertamento della rilevanza, e' preferibile ritenere che il giudice a quo sia convinto - almeno - della ragionevole probabilita' che la norma, costituzionalmente, dubbia, venga applicata, e, motivi, in tal guisa (nei termini infra delineati dallo scrivente), la propria decisione per cui la Corte costituzionale parla, a riguardo di 'ragionevole possibilita' sent. 277/1998;

il momento determinante, per la rilevanza della questione, va valutato al momento della decisione della Corte (C. cost. 22 dicembre 1982, n. 235, C. Cost., 18 aprile 1983, n. 95), la qual cosa acquista, ancor piu', spessore nel caso in discussione, vista l'incidenza che la cartella di pagamento puo', effettivamente, determinare in odio della percussa, per la particolare procedura, di estremo aggravio per l'amministrata, passibile di vedere 'staggiti' i propri beni, a garanzia del credito ,vantato, dall' Ente di riscossione coattiva, a quo;

la lettura dell'art. 23, secondo comma, legge n. 1953/87, fa esplicito riferimento all'ipotesi che il caso non possa essere deciso indipendentemente dalla risoluzione della questione principale.

Quanto alla manifesta infondatezza:

dapprima essa era circoscritta entro i termini che richiamano il dubbio, carico di sospetto ed incertezza (sent. n.161/1977), come condizione 'psicologica', pur minima, per l'emanazione dell'ordinanza di rinvio: successivamente la predetta nozione si e' ampliata, modulandosi secondo le locuzioni: 'evidente', 'certo', 'palese', 'insanabile contrasto con i principii costituzionali', che paiono piu' idonee ad esprimere una certezza anziche' un dubbio;

cio' ha portato la Corte ad 'esigere', dal 'Giudice a quo', l'indicazione della 'soluzione' del problema di costituzionalita' (sentt. nn.169-170/19865/1983, 67/1984,350/1985,33/1986), e l'esistenza di un sospetto di incostituzionalita' ragionevolmente oggettivo(sentt. 566-1 987, 189-240/1 991 , 234-357-425/1992, 357-437/1 996, 185-41 8/1

997,265-279-378-397-425-458/1998,333-372/1999,201-418/2000,153-342/20

01).

Quanto all'impossibilita' di configurare una 'norma adeguatrice', o, 'conforme a Costituzione', dicasi che:

il rimettente ha accolto l'invito della Corte ad quem a tentare interpretazioni 'adeguatrici' (sentt. n. 57-89-237-322/2001, 3-315/2002 ), ma, in presenza di un ius superveniens, non ha potuto rinvenire quella intesa dalla Corte delle leggi come: 'non implausibile' (sent. n. 375/2002,64/2003), ossia, come capace di evitare il ricorso alla Consulta, tanto piu' che il Sottoscritto ha evitato, per rispetto del principio di 'nomofiliachia', a suo carico, di trovare/inventare norme (sent. n. 36411997).

Quanto al parametro e all'oggetto del giudizio delle questioni qui sollevate:

  1. il primo, nella sua struttura interna, e' costituito non da elementi di natura, propriamente, normativa, bensi', pure, da quelli di ordine fattuale, ugualmente idonei ad incidere sul processo costituzionale, sulla norma (contenuto di significato della disposizione di legge, ossia risultato dell'interpretazione) e non sulla disposizione (enunciato della fonte legislativa, ossia oggetto dell'interpretazione).

Quanto agli elementi necessari per il giudizio di comparazione:

il rimettente significa le condizioni acconce a sostanziare l'asserto formale vergato nel quesito sottoposto alla Consulta (sent.

  1. febbraio 1983, n. 15, ord. 8 febbraio 1991, n.66).

Cio' premesso, indica, fin d'ora, quanto oggetto del suo provvedimento, ossia: solleva di ufficio la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 36, comma 4-ter della legge 28 febbraio 2008, n. 31 'Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 31 dicembre 2007, n. 248 recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni legali in materia fmanziaria 'in relazione agli aa. 2, 3, 24 e 97 Cost., nella parte in cui dispone:'... la mancata indicazione del responsabile del procedimento nelle cartelle di pagamento, relative a ruoli consegnati prima di tale data, non e' causa di nullita' delle stesse'.

In linea di fatto risulta:

che alla ricorrente: Saitta Marianna, e' stata notificata cartella di pagamento n. 048 2007 00174687 51/001, emessa da:

Equitalia Polis S.p.A. Agente della riscossione per la Provincia di Genova in data non accertata e notificata alla ricorrente in data non rilevabile essendo sconosciuto, allo stato, il di' in cui essa, notificata per posta, fu ritirata dalla destinataria per infrazioni codice della strada per l'importo di euro 2.972,02 (euroduemilanovecentosettantadue/02) oltre a euro 5,88 (eurocinque/88) per diritti di notifica della cartella stessa per un totale di euro 3116,10 (eurotremilacentosedici/l0);

in linea di diritto e' sussumibile, in generale la questione di costituzionalita' pone problemi che attengono i principii, intesi quali proposizioni normative ad alto grado di genericita' a fattispecie aperta, applicabili nella forma: 'piu' o meno', ossia con la massima...

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