N. 337 ORDINANZA (Atto di promovimento)

LA CORTE DI APPELLO Ha pronunciato la seguente ordinanza.

Visti gli atti del procedimento n. 987/2003 mon. nei confronti di Prisecaru Culita;

Premesso che il medesimo fu arrestato il 29 novembre 2002 nella flagranza del reato previsto e punito dall'articolo 14, comma 5-ter, del decreto legislativo n. 286/1998, modificato con legge n. 189/2002 e, convalidato l'arresto, fu giudicato, con rito direttissimo, previa concessione dei termini a difesa, e condannato, con sentenza 22 gennaio 2003 del Tribunale monocratico di Perugia, essendo stato, medio tempore espulso, si' da non aver potuto presenziare al dibattimento;

Rilevato che con i motivi d'appello la difesa eccepi' l'incostituzionalita' della norma citata, gia' sollevata nel corso del giudizio di primo grado, laddove e' prevista l'immediata espulsione dello straniero rimesso in liberta' nell'ambito del procedimento che interessa, per contrasto con l'articolo 24 della Costituzione la dove afferma che l'imputato non e' considerato colpevole fino alla sentenza definitiva;

Ritenuto che, con ordinanza del 2 marzo 2005, questa corte sollevo' questione di costituzionalita' dell'articolo 14, comma 5-ter del decreto legislativo n. 286/1998, come modificato con legge n. 189/2002, in relazione agli articoli 24 e 111 della Costituzione, cosi' contestualmente argomentando:

'La fattispecie di cui all'articolo 14, comma 5-ter, del decreto legislativo n. 286/1998, modificato con legge n. 189/2002, prevede che lo straniero che, senza giustificato motivo, si trattiene nel territorio dello Stato in violazione dell'ordine impartito dal questore ai sensi del comma 5-bis, e' punito con l'arresto da sei mesi ad un anno e che, in tal caso, si procede a nuova espulsione con accompagnamento alla frontiera mediante forza pubblica. Il successivo comma 5-quinquies prevede che per i reati previsti dai commi 5-ter e 5-quater e' obbligatorio l'arresto dell'autore del fatto e si procede con rito direttissimo. Infine, l'articolo 17 del decreto legislativo 6 marzo 1998, n. 40, stabilisce che lo straniero sottoposto a procedimento penale e' autorizzato a rientrare in Italia per il tempo strettamente necessario per l'esercizio del diritto di difesa e che l'autorizzazione e' rilasciata dal questore anche per il tramite di una rappresentanza diplomatica o consolare su documentata richiesta dell'imputato o del difensore.

Rileva la Corte che l'articolo 13, comma 3, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, prevede che quando...

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