N. 345 ORDINANZA

LA CORTE COSTITUZIONALE composta dai signori:

Presidente: Giovanni Maria FLICK;

Giudici: Francesco AMIRANTE, Ugo DE SIERVO, Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Franco GALLO, Luigi MAZZELLA,

Gaetano SILVESTRI, Maria Rita SAULLE, Giuseppe TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO;

ha pronunciato la seguente

Ordinanza nei giudizi di legittimita' costituzionale dell'art. 1 della legge della Regione siciliana 23 dicembre 2000, n. 28 (Proroga delle cambiali agrarie ed altre norme in materia di agricoltura. Norme in materia di usi civici), promossi con due ordinanze del 19 luglio 2007 dalla Corte d'appello di Milano nei procedimenti civili rispettivamente vertenti tra De Gregorio Massimo e la Barclays Bank PLC e tra De Gregorio Giovanni e la stessa Barclays Bank PLC, iscritte ai nn. 55 e 56 del registro ordinanze 2008 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 12, 1ª prima serie speciale, dell'anno 2008.

Visti gli atti di costituzione della Barclays Bank PLC nonche' gli atti di intervento della Regione siciliana;

Udito nell'udienza pubblica del 23 settembre 2008 il giudice relatore Paolo Maria Napolitano;

Uditi gli avvocati Bruno Andreozzi, Susanna Buonvino e Fulvio Di Domenico per la Barclays Bank PLC e Beatrice Fiandaca per la Regione siciliana.

Ritenuto che, con due distinte ordinanze, aventi tuttavia identico tenore, la Corte di appello di Milano ha sollevato questione di legittimita' costituzionale dell'art. 1 della legge della Regione siciliana 23 dicembre 2000, n. 28 (Proroga delle cambiali agrarie ed altre norme in materia di agricoltura. Norme in materia di usi civici), nella parte in cui prevede che 'gli istituti e gli enti esercenti il credito agrario prorogano al 31 dicembre 2001 le passivita' di carattere agricolo, ivi compresi i ratei relativi a prestiti di dotazione per l'acquisto di macchine agricole ed animali, gia' scadute o che andranno a scadere entro il 30 giugno 2001, ancorche' gia' prorogate, purche' contratte anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge';

che la Corte rimettente riferisce di essere chiamata a giudicare, in sede di gravame, in ordine alle opposizioni proposte dai due titolari di un'azienda agricola avverso il decreto ingiuntivo emesso nei loro confronti dal Tribunale di Milano, sul ricorso presentato da un istituto di credito, col quale e' stato loro ingiunto il pagamento di una somma di danaro in restituzione di un 'prestito' ricevuto;

che il giudice a quo, nel sintetizzare le precedenti fasi dei giudizi...

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