N. 344 ORDINANZA

LA CORTE COSTITUZIONALE composta dai signori:

Presidente: Giovanni Maria FLICK;

Giudici: Francesco AMIRANTE, Ugo DE SIERVO, Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Franco GALLO, Luigi MAZZELLA,

Gaetano SILVESTRI, Maria Rita SAULLE, Giuseppe TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO;

ha pronunciato la seguente:

Ordinanza nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 12, secondo comma, della legge 30 aprile 1969, n. 153 (Revisione degli ordinamenti pensionistici e norme in materia di sicurezza sociale), in combinato disposto con l'art. 48 (ora 51), lettera f-bis), del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (Approvazione del testo unico delle imposte sui redditi), come modificato dall'art. 13, comma 1, del decreto legislativo 23 dicembre 1999, n. 505 (Disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi 2 settembre 1997, n. 314, 21 novembre 1997, n. 461, 18 dicembre 1997, n. 466 e n. 467, in materia di redditi da capitale, di imposta sostitutiva della maggiorazione di conguaglio e di redditi di lavoro dipendente), promosso con ordinanza del 13 luglio 2007 dal Tribunale di Parma nel procedimento civile vertente tra la Chiesi Farmaceutici s.p.a. e l'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) ed altro, iscritta al n. 845 del registro ordinanze 2007 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 4, 1ª serie speciale, dell'anno 2008.

Visto l'atto di costituzione dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) nonche' l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nell'udienza pubblica del 23 settembre 2008 il giudice relatore Luigi Mazzella;

Uditi l'avvocato Luigi Caliulo per l'INPS e l'avvocato dello Stato Gianna Maria De Socio per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Ritenuto che nel corso di un giudizio promosso davanti al Tribunale di Parma la societa' Chiesi Farmaceutici s.p.a. chiedeva la dichiarazione di infondatezza di un accertamento ispettivo con il quale l'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) le aveva contestato di non aver assoggettato a contribuzione previdenziale le somme da essa erogate ai propri dipendenti a titolo di rimborso delle rette di frequenza delle scuole materne (recte: 'scuole dell'infanzia') dei loro figli;

che il Tribunale adito ha sollevato, in riferimento agli artt.

3, 4 e 31 della Costituzione, questione di legittimita' costituzionale dell'articolo 12, secondo comma, della legge 30 aprile 1969, n. 153 (Revisione degli ordinamenti pensionistici e norme in materia di sicurezza sociale), in combinato disposto con l'art. 51 (ex 48), lettera. f-bis), del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (Approvazione del testo unico delle imposte sui redditi), come modificato dall'art. 13, comma 1, del decreto legislativo 23 dicembre 1999, n. 505 (Disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi 2 settembre 1997, n. 314, 21 novembre 1997, n. 461, 18 dicembre 1997, n. 466 e n. 467, in materia di redditi da capitale, di imposta sostitutiva della maggiorazione di conguaglio e di redditi di lavoro dipendente), nella parte in cui prevede che non concorrono a formare il reddito di lavoro dipendente le somme erogate dal datore di lavoro alla generalita' dei propri dipendenti o a categorie di dipendenti per la frequenza di asili nido da...

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