LEGGE REGIONALE 27 giugno 2008, n. 10 - Riordino delle Comunita' montane abruzzesi e modifiche a leggi regionali.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Abruzzo n. 39 dell'11 luglio 2008) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga

la seguente legge:

Art. 1.

Oggetto e finalita' 1. La presente legge, anche in attuazione dell'art. 2, commi da 16 a 22, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 recante: 'Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge finanziaria 2008)', disciplina il riordino delle Comunita' montane, detta norme per il loro funzionamento e dispone l'adeguamento dei relativi statuti alle nuove disposizioni sulla composizione degli organi.

Art. 2.

Natura 1. Le Comunita' montane sono unioni di Comuni, montani e parzialmente montani, anche appartenenti a Province diverse, costituite per la valorizzazione delle zone montane quali enti di presidio dei relativi territori, allo scopo di esercitare in modo piu' adeguato le funzioni loro delegate dai Comuni ai fini dello svolgimento in forma associata, quelle delegate dalla Provincia e quelle conferite dalla Regione.

Art. 3.

Ambiti territoriali 1. La Regione, con delibera del Consiglio regionale su proposta della Giunta regionale, individua nel numero massimo di quindici gli ambiti territoriali per la costituzione delle Comunita' montane, la cui popolazione non puo' essere inferiore a 10.000 abitanti.

  1. L'individuazione di cui al comma 1 e' effettuata con il procedimento di cui all'art. 6, tenendo conto dei seguenti criteri:

    1. rilevanza delle aree montane, contiguita' territoriale e grado di integrazione e di interdipendenza economico-sociale;

    2. adeguatezza all'esercizio delle funzioni delegate o conferite, nonche' all'esercizio associato di funzioni dei Comuni ricompresi, anche con riferimento ai livelli ottimali di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, art. 3, comma 2, ed alla legge regionale n. 11/1999;

    3. tendenziale corrispondenza con ambiti e sistemi di riferimento per la programmazione regionale e con gli enti Parco.

  2. Ai fini di cui al comma 1 possono essere esclusi dagli ambiti territoriali i Comuni parzialmente montani nei quali la popolazione residente nel territorio montano sia inferiore al quindici per cento della popolazione complessiva, restando sempre esclusi i capoluoghi di Provincia ed i Comuni con popolazione complessiva superiore a 20.000 abitanti.

  3. L'esclusione di Comuni dalle Comunita' montane, effettuata ai sensi del presente articolo, non priva i rispettivi territori montani dei benefici e degli interventi speciali per la montagna, stabiliti dall'Unione europea e dalle leggi statali e regionali.

  4. La ridelimitazione degli ambiti territoriali e la conseguente revisione delle Comunita' montane puo' essere realizzata, con cadenza non inferiore al quinquennio, con le stesse modalita' di cui al presente articolo. Nel caso in cui la ridelimitazione degli ambiti territoriali non comporti nuova costituzione o revisione di tutte le Comunita' montane, il decreto del Presidente della Giunta regionale riguarda comunque, anche solo a fini confermativi, l'intero assetto delle Comunita' stesse.

  5. Il termine di cui al comma 5 puo' essere derogato solo ove la ridelimitazione degli ambiti territoriali comporti una riduzione del numero complessivo delle Comunita' montane e, conseguentemente, dei relativi costi. In tal caso, il decreto del Presidente della Giunta regionale riguarda comunque, anche solo a fini confermativi, l'intero assetto delle Comunita' stesse.

  6. Ai fini di cui al presente articolo, il dato relativo alla popolazione anagrafica comunale e' quello risultante dalla piu' recente rilevazione annuale ISTAT.

    Art. 4.

    Territori classificati montani 1. Sono Comuni montani o parzialmente montani quelli il cui territorio e' classificato montano ai sensi delle vigenti disposizioni della legge statale, indicati nella tabella 'A', allegata alla presente legge.

  7. Le variazioni della classificazione dei territori montani sono disposte con delibera del Consiglio regionale su proposta della Giunta, nel rispetto della normativa statale.

    Art. 5.

    Principio di non sovrapposizione tra enti associativi 1. Fatte salve le disposizioni di legge in materia di organizzazione e gestione del servizio idrico integrato e del servizio di gestione di rifiuti, il Comune facente parte di una Comunita' montana non puo' aderire ad alcuna delle altre forme associative previste dagli articoli 31, 32 e 33 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti locali TUEL).

  8. Fermo restando quanto disposto nel comma 1, le Comunita' montane ridelimitate a seguito di accorpamento, possono disciplinare nel proprio statuto una ripartizione funzionale del territorio comunitario in sub-ambiti, finalizzata alla razionalizzazione ed ottimizzazione dell'assetto territoriale, nonche' delle risorse umane e strumentali utilizzate nell'esercizio associato delle funzioni e dei servizi.

    Art. 6.

    Procedimento di concertazione 1. Allo scopo di definire gli ambiti territoriali, la concertazione si svolge tra la Giunta regionale e le Comunita' montane, i Comuni e le associazioni regionali rappresentative degli Enti locali (ANCI - UPA - UNCEM e Lega delle Autonomie) e si realizza ai sensi del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, art. 3 comma 5, garantendo ai soggetti interessati la formulazione di proposte, rilievi e osservazioni.

  9. Il procedimento e' avviato dalla Giunta regionale, sulla base di una propria proposta, motivata in relazione ai principi e criteri di cui all'art. 3, anche a seguito di richiesta da parte delle Comunita' montane, dei Comuni e delle associazioni regionali rappresentative degli Enti locali interessati alla materia.

  10. I risultati della concertazione sono constatati, entro 45 giorni dall'inizio del procedimento, in apposito verbale redatto congiuntamente dai soggetti di cui al comma 1 del presente articolo.

  11. La proposta concertata e' comunicata tempestivamente, a cura della Giunta regionale, a ciascuna Comunita' ed a ciascun Comune interessato, con invito a deliberare e comunicare, nel termine perentorio di 30 giorni decorrente dalla data della comunicazione medesima, eventuali osservazioni e proposte alternative.

  12. Il procedimento si conclude entro 60 giorni dalla scadenza del termine di cui al comma 4, con l'adozione da parte della Giunta regionale della proposta concertata, motivando espressamente in ordine ad eventuali aspetti che non risultino concordemente definiti in sede concertativa ed alle eventuali osservazioni e proposte non recepite.

    Art. 7.

    Modalita' per la costituzione delle Comunita' montane 1. Il Presidente della Giunta regionale, con apposito decreto da emanarsi entro 30 giorni dalla data di esecutivita' della deliberazione del Consiglio regionale di cui all'art. 3, comma 1, provvede alla costituzione delle Comunita' montane tra i Comuni i cui territori ricadono negli ambiti territoriali individuati nella deliberazione stessa.

  13. Il decreto prevede altresi' il termine per l'approvazione dei nuovi statuti e per la costituzione dei nuovi organi.

  14. Ove la ridelimitazione degli ambiti territoriali avvenga per accorpamento o scioglimento di Comunita' montane, il decreto regolamenta i rapporti successori fra gli enti, anche prevedendo la nomina di un Commissario.

    Art. 8.

    Statuto della Comunita' montana 1. La Comunita' montana adotta il proprio statuto.

  15. Lo statuto stabilisce le norme fondamentali dell'organizzazione della Comunita' montana e, in particolare, specifica le attribuzioni degli organi e le forme di garanzia e di partecipazione delle minoranze, i modi di esercizio della rappresentanza legale della Comunita' montana, anche in giudizio, le forme di collaborazione fra Comunita' montana e Province.

    Art. 9.

    Modalita' di approvazione dello Statuto 1. Lo Statuto e' deliberato dall'organo rappresentativo della Comunita' montana con il voto favorevole di due terzi dei componenti assegnati.

  16. Qualora tale maggioranza non venga raggiunta, la votazione e' ripetuta in due successive sedute da tenersi entro 30 giorni e lo Statuto e' approvato se ottiene per due volte il voto favorevole della maggioranza dei componenti assegnati.

  17. Le Comunita' montane approvano il proprio Statuto entro centoventi giorni dalla data di...

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