DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 25 febbraio 2008, n. 68 - Legge regionale n. 18/2006, art. 6, commi 5 e 6. Regolamento concernente criteri e modalita' per la concessione di contributi in favore di esercizi commerciali, pubblici esercizi e strutture ricettive connessi alla valorizzazione turistica delle aree archeologiche di Aquileia. Approvazione.

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 10 del 5 marzo 2008) IL PRESIDENTE

Vista la legge regionale 25 agosto 2006, n. 18 'Istituzione della Fondazione per la valorizzazione archeologica, monumentale e urbana di Aquileia e i finanziamenti per lo sviluppo turistico dell'area' e successive modifiche;

Visto, in particolare, l'art. 6, comma 5, della legge regionale n.

18/2006, come da ultimo modificato dall'art. 5, comma 51, della legge regionale 28 dicembre 2007, n. 30 (Legge strumentale 2008), che autorizza l'amministrazione regionale a concedere contributi per la realizzazione, l'ammodernamento, la ristrutturazione e il completamento di esercizi commerciali, pubblici esercizi e strutture ricettive connessi alla valorizzazione turistica delle aree archeologiche di Aquileia;

Visto l'art. 6, comma 6, della citata legge regionale, che demanda a regolamento regionale la disciplina dei criteri e modalita' per la concessione dei contributi di cui trattasi;

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 348 dell'11 febbraio 2008, con la quale e' stato approvato il regolamento allegato al presente provvedimento;

Vista la legge regionale 31 maggio 2002, n. 14 e successive modifiche, recante la disciplina organica dei lavori pubblici;

Considerato che con lettera del 7 febbraio 2008 indirizzata al Presidente del Consiglio regionale sono state rassegnale le proprie le proprie dimissioni da Presidente della Regione, le quali sono divenute efficaci dal 12 febbraio 2008, data della relativa comunicazione al Consiglio regionale;

Considerato altresi' che, ai sensi dell'art. 2, comma 3, della legge regionale 18 giugno 2007, n. 17, da tale momento i poteri del Presidente della Regione e della Giunta sono prorogati, per l'ordinaria amministrazione, fino alla proclamazione del nuovo Presidente;

Considerato che l'emanazione di un regolamento, approvato dalla Giunta regionale nell'esercizio dei pieni poteri, costituisce atto dovuto e quindi assumibile anche nell'attuale fase di ordinaria amministrazione;

Visti l'art. 42 dello Statuto speciale della Regione, nonche' l'art.

14, comma 1, lettera r), della legge regionale 18 giugno 2007, n. 17;

Decreta:

  1. E' emanato il 'Regolamento di attuazione dell'art. 6, commi 5 e 6, della legge regionale 25 agosto 2006, n. 18 (Istituzione della Fondazione per la valorizzazione archeologica, monumentale e urbana di Aquileia e finanziamenti per lo sviluppo turistico dell'area) e successive modifiche, concernente criteri e modalita' per la concessione di contributi in favore di esercizi commerciali, pubblici esercizi e strutture ricettive connessi alla valorizzazione turistica delle aree archeologiche di Aquileia', nel testo allegato al presente provvedimento, del quale costituisce parte integrante e sostanziale.

  2. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come regolamento della Regione.

  3. Il presente decreto e' pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione.

    ILLY

    Regolamento di attuazione dell'art. 6, commi 5 e 6, della legge regionale 25 agosto 2006, n. 18 (Istituzione della Fondazione per la valorizzazione archeologica, monumentale e urbana di Aquileia e finanziamenti per lo sviluppo turistico dell'area) e successive modifiche, concernente criteri e modalita' per la concessione di contributi in favore di esercizi commerciali, pubblici esercizi e strutture ricettive connessi alla valorizzazione turistica delle aree archeologiche di Aquileia.

    Art. 1.

    F i n a l i t a'

  4. Il presente regolamento disciplina, ai sensi dell'art. 6, commi 5 e 6, della legge regionale 25 agosto 2006, n. 18 (Istituzione della Fondazione per la valorizzazione archeologica, monumentale e urbana di Aquileia e finanziamenti per lo sviluppo turistico dell'area), di seguito denominata legge, i criteri e le modalita' per la concessione di contributi per la realizzazione, l'ammodernamento, la ristrutturazione e il completamento di esercizi commerciali, pubblici esercizi e strutture ricettive connessi alla valorizzazione turistica delle aree archeologiche di Aquileia.

    Art. 2.

    Soggetti beneficiari

  5. Sono beneficiari dei contributi di cui al presente regolamento i seguenti soggetti aventi natura di impresa:

    1. titolari o gestori di esercizi di vendita al dettaglio di vicinato, di cui all'art. 2, comma 1, lettera h), della legge regionale 5 dicembre 2005, n. 29 (Normativa organica in materia di attivita' commerciali e di somministrazione di alimenti e bevande.

      Modifica alla legge regionale 16 gennaio 2002, n. 2 'Disciplina organica del turismo');

    2. titolari o gestori di esercizi di vendita al dettaglio di media struttura, di cui all'art. 2, comma 1, lettera i), della legge regionale n. 29/2005, con superficie di vendita non superiore a quanto previsto dall'art. 12, comma 1, della medesima legge;

    3. titolari o gestori di esercizi di somministrazione di cui all'art.

      67, comma 1, lettera a), della legge regionale n. 29/2005;

    4. titolari o gestori di strutture ricettive alberghiere, di cui all'art. 64 della legge regionale n. 2/2002.

      Art. 3.

      Iniziative ammissibili a contributo

  6. Sono ammissibili a contributo le iniziative dirette alla realizzazione, all'ammodernamento, alla ristrutturazione e al completamento di esercizi commerciali, pubblici esercizi e strutture ricettive, di cui all'art. 2, e connesse alla valorizzazione turistica delle aree...

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