DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 25 febbraio 2008, n. 67 - Legge regionale n. 20/2006, art. 10. Regolamento recante norme concernenti interventi per l'incentivazione della cooperazione sociale. Approvazione.

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 10 del 5 marzo 2008) IL PRESIDENTE

Vista la legge regionale 26 ottobre 2006, n. 20 (Norme in materia di cooperazione sociale), con particolare riferimento all'art. 10, comma 2, il quale prevede che spettano alla Regione funzioni di regolamentazione, anche con riferimento alla determinazione delle condizioni per l'applicazione degli interventi contributivi a favore delle cooperative sociali contemplati all'art. 14 della legge regionale in parola, al fine di garantirne l'armonia con la normativa comunitaria concernente gli aiuti di Stato;

Visto il regolamento (CE) n. 70/2001 della Commissione del 12 gennaio 2001 relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato agli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese;

Visto il regolamento (CE) n. 2204/2002 della Commissione del 5 dicembre 2002 relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato agli aiuti di Stato a favore dell'occupazione;

Visto il regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006 relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato agli aiuti d'importanza minore ('de minimis');

Rilevato che all'art. 32, comma 3, della legge regionale n. 20/2006 e' previsto che il regolamento in oggetto e' adottato dalla Giunta regionale previo parere della competente Commissione consiliare;

Vista la legge regionale 9 gennaio 2006, n. 1 (Principi e norme fondamentali del sistema Regione - autonomie locali nel Friuli-Venezia Giulia), con particolare riferimento all'art. 34, comma 2, lettera b);

Vista la deliberazione della Giunta regionale 19 ottobre 2007, n.

2498, con cui e' stato approvato in via preliminare il Regolamento recante norme concernenti interventi per l'incentivazione della cooperazione sociale, in attuazione dell'art. 10 della legge regionale n. 20/2006;

Vista la deliberazione della Giunta regionale 11 febbraio 2008, n.

350, con la quale:

vista la deliberazione n. 63/21/2007 del 6 novembre 2007 con cui il Consiglio delle autonomie locali ha espresso, ai sensi dell'art. 34, comma 2, lettera b), della legge regionale n. 1/2006, parere favorevole sullo schema di regolamento approvato in via preliminare con la DGR 2498/2007;

preso atto che, come comunicato con nota prot. n. 11/609-08 del 24 gennaio 2008, nella seduta del 23 gennaio 2008 la competente II Commissione permanente del Consiglio regionale ha espresso all'unanimita' parere favorevole sullo schema di regolamento approvato in via preliminare con la DGR 2498/2007, con le modifiche di natura tecnica proposte nella stessa seduta dall'Assessore alle attivita' produttive al testo degli articoli 2, 5 e 9 dello schema medesimo al fine di adeguarlo alle previsioni introdotte dall'art.

37, commi 5 e 6, della legge regionale 3 dicembre 2007, n. 27 (Disciplina organica in materia di promozione e vigilanza del comparto cooperativo), nonche' alle norme concernenti il Programma operativo di gestione, entrate in vigore il 1° gennaio 2008, di cui all'art. 28 della legge regionale 8 agosto 2007, n. 21 (Norme in materia di programmazione finanziaria e di contabilita' regionale);

la Giunta regionale ha approvato l'allegato Regolamento recante norme concernenti interventi per l'incentivazione della cooperazione sociale, in attuazione dell'art. 10 della legge regionale n. 20/2006;

Considerato che con lettera del 7 febbraio 2008 indirizzata al Presidente del Consiglio regionale sono state rassegnate le proprie dimissioni da Presidente della Regione, le quali sono divenute efficaci dal 12 febbraio 2008, data della relativa comunicazione al Consiglio regionale;

Considerato altresi' che, ai sensi dell'art. 2, comma 3, della legge regionale 18 giugno 2007, n. 17, da tale momento i poteri del Presidente della Regione e della Giunta sono prorogati, per l'ordinaria amministrazione, fino alla proclamazione del nuovo Presidente;

Considerato che l'emanazione di un regolamento, approvato dalla Giunta regionale nell'esercizio dei pieni poteri, costituisce atto dovuto e quindi assumibile anche nell'attuale fase di ordinaria amministrazione;

Visti l'art. 42 dello Statuto speciale della Regione e l'art. 14, comma 1, lettera r), della legge regionale 18 giugno 2007, n. 17;

Decreta:

  1. E' emanato il regolamento recante norme concernenti interventi per l'incentivazione della cooperazione sociale, in attuazione dell'art.

    10 della legge regionale n. 20/2006, nel testo allegato al presente decreto del quale fa parte integrante e sostanziale.

  2. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come regolamento della Regione.

  3. Il presente decreto sara' pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione.

    ILLY

    Regolamento recante norme concernenti interventi per l'incentivazione della cooperazione sociale, in attuazione dell'art. 10 della legge regionale n. 20/2006.

    Capo I Disposizioni generali Art. 1.

    F i n a l i t a'

  4. Ai sensi dell'art. 10 della legge regionale 25 ottobre 2006, n. 20 (Norme in materia di cooperazione sociale), il presente regolamento:

    1. definisce i criteri e le modalita' per il riparto tra le province delle risorse finanziarie per l'esercizio delle funzioni in materia di cooperazione sociale di cui all'art. 11 della legge regionale n.

      20/2006;

    2. determina le condizioni per l'applicazione da parte delle province degli interventi contributivi di cui all'art. 14 della legge regionale n. 20/2006 a favore delle cooperative sociali;

    3. stabilisce norme per l'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 11, comma 1, lettere b) e c), della legge regionale n.

      20/2006.

      Art. 2.

      Riparto dei fondi tra le province

  5. Le risorse finanziarie per l'esercizio da parte delle province delle funzioni di cui all'art. 11 della legge regionale n. 20/2006 sono ripartite annualmente in base ai seguenti parametri:

    1. importo complessivo dei contributi di cui agli articoli 11, comma 1, lettera c), e 14 della legge regionale n. 20/2006 concessi dalle province nel corso dell'anno precedente, nonche' ammontare dei pagamenti effettuati in tale periodo ai fini della realizzazione e del sostegno dei progetti di cui all'art. 11, comma 1, lettera b), della legge regionale n. 20/2006;

    2. numero di cooperative sociali iscritte all'Albo regionale delle cooperative sociali di cui all'art. 3 della legge regionale n.

      20/2006, di seguito denominato 'l'albo', alla data del 31 dicembre dell'anno precedente, aventi sede nel territorio di ciascuna provincia;

    3. numero di soci, alla data del 31 dicembre dell'anno precedente, delle cooperative sociali aventi sede nel territorio di ciascuna provincia.

  6. Il peso di ciascuno dei parametri elencati al comma 1 e le modalita' con cui e' effettuato il trasferimento delle risorse finanziarie sono determinati annualmente con il programma operativo di gestione di cui all'art. 28 della legge regionale 8 agosto 2007, n. 21 (Norme in materia di programmazione finanziaria e contabilita' regionale).

    Art. 3.

    Criteri generali per la promozione della cooperazione sociale

  7. In conformita' agli articoli 1, comma 4, e 14, comma 1, della legge regionale n. 20/2006, le province, nella programmazione ed attuazione degli interventi contributivi di cui all'art. 1, comma 1, lettera b), promuovono, in particolare, la valorizzazione delle cooperative sociali che hanno acquisito la qualifica di impresa sociale ai sensi del decreto legislativo 24 marzo 2006, n. 155 (Disciplina dell'impresa sociale, a norma della legge 13 giugno 2005, n. 118), nonche' delle cooperative sociali caratterizzate dai seguenti elementi qualificativi:

    1. coerenza organizzativa e funzionale con i principi concernenti il coinvolgimento dei soci, dei lavoratori e dei destinatari delle attivita' nella vita associativa, da perseguire attraverso l'informazione, la consultazione e la partecipazione democratica nelle scelte da adottare;

    2. radicamento organico e stabile con il territorio in cui svolgono le loro attivita', attraverso la collaborazione con enti e associazioni esponenziali degli interessi sociali delle comunita' territoriali;

    3. orientamento delle attivita' a favore delle persone piu' bisognose di aiuto e sostegno, in quanto incapaci di provvedere alle proprie esigenze;

    4. qualita' ed efficacia dei processi di inserimento lavorativo delle persone svantaggiate, alla cui...

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