Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria Sezione Seconda

NOTIFICA PER PUBBLICI PROCLAMI Il TAR Calabria, Seconda Sezione, con Ordinanza Collegiale Istruttoria n° 109/08 ha ordinato alla ricorrente Trapasso Maria di provvedere all'integrazione del contraddittorio mediante notifica, anche per pubblici proclami, di copia del ricorso introduttivo e delle conclusioni prese nei confronti di tutti coloro la cui posizione, per essere collocati nella graduatoria del personale ATA - profilo di Assistente Amministrativo - cui la ricorrente appartiene verrebbe pregiudicata dall'esito del ricorso, contrassegnato dal n° 432/06

R.G., proposto dalla stessa Trapasso Maria, rappresentata e difesa dall'Avv. Ernesto Mazzei e domiciliata presso il suo studio in Catanzaro, Via San Giorgio 16 CONTRO MIUR, in persona del Ministro legale rappresentante p.t.; U.S.R. per la Calabria, U.S.P. di Catanzaro in persona dei rispettivi legali rappresentanti p.t., rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, nonche' nei confronti di Lentini Vincenzo, controinteressato; per l'annullamento, previa sospensiva, del decreto n° 2118/P del 30/01/06 con il quale il Coordinatore dell'allora CSA di Catanzaro ha dichiarato la ricorrente decaduta dai benefici conseguiti in base alla dichiarazione non veritiera e l'ha esclusa dagli elenchi provinciali per il conferimento delle supplenze al personale ATA ai sensi del D.M.

75/01, nonche' dal concorso per titoli di cui all'art. 554 del D.

Lgs. n° 297 del 1994 per difetto del requisito del servizio, nonche' di ogni altro presupposto, connesso e/o conseguenziale. La ricorrente esponeva in fatto: ' 1- Con apposita domanda ritualmente prodotta, la ricorrente, gia' inserita nelle graduatorie provinciali di 1^ fascia per il personale ATA, chiedeva, ai sensi del decreto n.

5116 del 18/02/05, l'aggiornamento del proprio punteggio. 2Attenendosi al disposto di cui all'art. 8 del richiamato decreto, la concorrente dichiarava requisiti e titoli posseduti. 3- Il CSA di Catanzaro, lungi dal provvedere al mero aggiornamento del punteggio, emetteva il decreto n° 9637/P del 4/07/05 con il quale disponeva l'esclusione della ricorrente dalla procedura 'per difetto dei requisiti di servizio...'. 4- Il provvedimento veniva tempestivamente impugnato dall'interessata dinanzi al competente Giudice amministrativo (TAR Calabria) il quale, con sentenza n. 2050/05 lo annullava rilevando, fra l'altro, '... la contraddittorieta' tra la motivazione ed il dispositivo del provvedimento in quanto...

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