N. 328 ORDINANZA (Atto di promovimento)

IL CONSIGLIO DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA PER LA REGIONE SICILIANA Ha pronunciato in sede giurisdizionale la seguente ordinanza sul ricorso in appello n. 3/2008, proposto da Ministero della giustizia, in persona del Ministro pro tempore, Commissione centrale per l'esame di avvocato - sessione 2005 - presso il Ministero della giustizia, in persona del Presidente pro tempore e Commissione per l'esame d'abilitazione all'esercizio della professione forense presso la Corte di appello di Messina per l'anno 2006-2007, in persona del Presidente pro tempore, ex lege rappresentati e difesi dall'Avvocatura distrettuale dello Stato, presso i cui uffici in Palermo, via A. De Gasperi n. 81 sono per legge domiciliati;

Contro Buscema Luca, rappresentato e difeso dall'avv. Carmelo Brigiglio, elettivamente domiciliato in Palermo, via D. Trentacoste n. 89, presso Alessandra Allotta, per la riforma della sentenza del Tribunale amministrativo regionaleper la Sicilia - Sezione staccata di Catania (sez. IV) - n. 1327 del 27 luglio 2007, e per la reiezione del ricorso di primo grado.

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio dell'appellato;

Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;

Visti gli atti tutti del giudizio;

Relatore, alla Camera di consiglio del 2 aprile 2008, il consigliere Antonino Corsaro;

Uditi altresi' l'avv. dello Stato Dell'Aira per le amministrazioni appellanti e l'avv. C. Briguglio per l'appellato;

Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.

F a t t o Con la sentenza gravata, il Tribunale amministrativo regionaleper la Sicilia, Sezione staccata di Catania - decidendo la causa nel merito con succinta motivazione nella camera di consiglio fissata per l'esame dell'istanza cautelare, ai sensi dell'art. 26 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034 - ha accolto il ricorso proposto dal dott.

Luca Buscema e ha annullato il provvedimento della Commissione per gli esami di avvocato, sessione 2006, presso la Corte di appello di Messina, con cui egli e' stato dichiarato non idoneo alle prove scritte e non e' stato ammesso a sostenere le prove orali dell'abilitazione all'esercizio della professione forense, in quanto ai suoi elaborati sono stati attribuiti i punteggi di 28/50 nella prova di diritto civile e di 20/50 nella prova di redazione di un atto giudiziario.

La sentenza di prime cure, annullando gli atti impugnati, ha altresi' stabilito 'l'obbligo per l'amministrazione di valutare ex novo gli elaborati scritti del ricorrente conformandosi ai principi di diritto enucleati dal Collegio, e che tale valutazione dovra' essere effettuata dalla Commissione per gli esami di avvocato di L'Aquila, con l'osservanza di ogni modalita' utile a garantire l'anonimato degli elaborati, e, in ogni caso, con una composizione diversa rispetto a quella della sottocommissione che ha effettuato la prima valutazione'; e ha dettato anche ulteriori prescrizioni di dettaglio circa le modalita' da seguirsi nella prescritta ricorrezione degli stessi elaborati.

Avverso tale sentenza, pubblicata il 27 luglio 2007, ha interposto appello il Ministero della giustizia con atto notificato il 7 dicembre 2007 e depositato presso questo Consiglio il 2 gennaio 2008.

Le amministrazioni appellanti hanno altresi' chiesto, in via incidentale, la sospensione della esecutivita' della sentenza gravata.

E' stata conseguentemente fissata la Camera di consiglio del 30 gennaio 2008.

Prima di tale data, e' accaduto che:

1) in esecuzione della sentenza di primo grado, esecutiva ex art. 31 della legge n. 1034 del 1971, la Commissione istituita presso la Corte di appello di L'Aquila ha ricorretto, secondo i criteri fissati dal T.a.r., gli elaborati del ricorrente, attribuendo punteggi non inferiori a quelli richiesti per l'ammissione alla prova orale;

2) conseguentemente, l'interessato e' stato ammesso alla prova orale, che ha sostenuto a Messina, con esito positivo, il 22 gennaio 2008;

3) il 23 gennaio 2008, egli, sulla base del certificato di idoneita' rilasciatogli in pari data, si e' iscritto all'Albo degli avvocati della stessa Messina.

Invocando, fra l'altro, l'applicazione dell'art. 4, comma 2-bis, del d.l. 30 giugno 2005, n. 115, nel testo risultante dalla relativa legge di conversione 17 agosto 2005, n. 168, il 30 gennaio 2008 l'appellato si e' costituito nel giudizio di appello, chiedendo il rigetto o la declaratoria di inammissibilita' del gravame.

In esito alla Camera di consiglio del 30 gennaio 2008, con ordinanza 4 febbraio 2008, n. 86, previa interinale sospensione degli effetti della sentenza gravata, questo Consiglio ha disposto acquisirsi ulteriore documentazione, rinviando l'ulteriore trattazione della causa alla successiva Camera di consiglio del 2 aprile 2008.

Ivi, con ordinanza 15 aprile 2008, n. 320, e' stato reiterato l'interinale accoglimento della domanda di sospensione dell'efficacia della sentenza gravata sino all'esito del giudizio di costituzionalita' che viene sollevato con la presente ordinanza; in dettaglio, si e' 'ritenuto che con separata ordinanza in corso di pubblicazione e' stato deciso di rimettere alla Corte costituzionale l'esame e la decisione di alcune questioni di costituzionalita' relative al comma 2-bis dell'art. 4 del d.l. n. 115/2005 nel testo aggiunto dalla legge di conversione n. 168/2005; che peraltro la proposizione di questioni di costituzionalita' non impedisce la adozione di misure cautelari interinali (Corte cost. 444/1990, 367/1991) e che la decisione cautelare definitiva potra' quindi essere assunta all'esito del predetto giudizio; che nelle more della decisione della Corte costituzionale e nel bilanciamento degli interessi appare prevalente quello di cui e' portatrice la pubblica amministrazione appellante'.

La rimessione alla Corte costituzionale viene dunque effettuata con la presente ordinanza, come preannunciato dalla citata ordinanza n. 320 del 2008.

D i r i t t o 1. - Si premette che questo Consiglio, gia' con ordinanza 28 luglio 2006, n. 479, aveva sollevato 'questione di legittimita' costituzionale del comma 2-bis dell'art. 4 del d.l. 30 giugno 2005, n. 115, convertito, con modificazioni, in legge 17 agosto 2005, n. 168, per la violazione degli artt. 3, 24, 25, 101, secondo comma, 104, primo comma, 111, secondo comma e 113'.

Senonche' la Corte costituzionale - per una specifica peculiarita' di quel ricorso - con ordinanza 20 luglio 2007, n. 312, ha dichiarato 'la manifesta inammissibilita' della questione di legittimita' costituzionale' per irrilevanza nel giudizio a quo, in quanto 'il giudice remittente non e' chiamato ad applicare la disposizione censurata'.

Giova sinteticamente ricordare quale fosse la peculiare vicenda, tralasciata dall'ordinanza di rimessione, che rendeva (solo) in quello specifico caso irrilevante la questione proposta.

La vicenda processuale cautelare - che traeva origine da un caso di c.d. turismo cautelare (o forum shopping), in cui un ricorso di competenza del Tribunale amministrativo regionaleper la Sicilia,

Sezione staccata di Catania era stato trattato, in sospensiva, da quello per la Calabria, Sezione staccata di Reggio Calabria - si era svolta, in quel caso, anteriormente all'entrata in vigore del cit.

d.l. n. 115/2005.

Con ordinanza 16 luglio 2003, n. 442, il Tribunale amministrativo regionaleper la Calabria aveva ordinato la ricorrezione delle prove scritte dell'esame di abilitazione svolto dal ricorrente, che solo in esito a cio' era riuscito a superare la prova.

Tuttavia, tale ordinanza cautelare era stata successivamente annullata dal Consiglio di Stato, con l'ordinanza 18 novembre 2003, n. 5106.

Va rilevato che l'esito di quel giudizio cautelare non si baso' sul citato art. 4, comma 2-bis, non ancora vigente esso, altrimenti, a prove medio tempore superate, avrebbe precluso in radice la riforma dell'ordinanza cautelare, impedendone la cognizione al giudice di ultimo grado.

La pronuncia cautelare di appello - in assenza di una norma che imponesse di dichiarare la cessazione della materia del contendere quale effetto della concessione di un provvedimento cautelare e della sua (obbligatoria) esecuzione - in totale riforma dell'ordinanza di primo grado aveva dunque respinto l'istanza cautelare del ricorrente, altresi' dichiarando la 'conseguente caducazione di tutti gli atti' adottati in esecuzione della ordinanza del Tribunale amministrativo regionaleCalabria, Sezione staccata di Reggio Calabria.

Come e' stato osservato dalla citata ordinanza della Corte cost.

n. 312 del 2007, l'integrale riforma in appello 'ha fatto venir meno gli effetti prodotti da tali atti e, cioe', il superamento delle prove scritte, l'ammissione del candidato alla prova orale e il superamento di questa'.

Percio', in quello specifico caso, la Corte costituzionale ha constatato che 'la situazione che si prospetta al giudice a quo e' quella, precedente all'ordinanza cautelare del Tribunale amministrativo regionaleCalabria 16 luglio 2003, nella quale il candidato e' stato escluso, dopo la valutazione delle prove scritte, dall'ammissione alla prova orale'; sicche', 'in presenza di tale situazione, il giudice remittente non e' chiamato ad applicare la disposizione censurata, atteso che la caducazione dell'ordinanza del Tribunale amministrativo regionaleCalabria 16 luglio 2003, nonche' degli atti ad essa conseguenti e dei loro effetti, ha cancellato i presupposti (la rivalutazione delle prove scritte effettuata dalla Commissione d'esame, la successiva ammissione del candidato alla prova orale e il superamento di questa) per l'applicazione della disposizione censurata'.

  1. - In presenza di una ben diversa situazione processuale - in cui vi e' stata una sentenza di accoglimento del ricorso di primo grado, con la conseguente esecuzione che ha condotto all'iscrizione dell'appellato nell'albo degli avvocati nel corso del secondo grado del giudizio, e prima ancora della trattazione della domanda incidentale delle...

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