N. 327 ORDINANZA (Atto di promovimento)

IL GIUDICE DI PACE A scioglimento della riserva assunta all'udienza del 5 marzo 2008;

esaminati gli atti; sentite le parti;

O s s e r v a 1. - In fatto.

Per ottenere il risarcimento dei danni sofferti a seguito di un recente sinistro stradale, Randello Melo ha attivato la procedura prevista dall'art. 149 del Codice delle Assicurazioni, convenendo in giudizio la propria compagnia assicurativa (l'Aurora Assicurazioni S.p.A.) ed il responsabile civile (il proprietario dell'altro veicolo coinvolto nel sinistro, tale Randello Rosa Carmela).

Costituendosi in giudizio, la convenuta Randello Rosa Carmela ha eccepito l'illegittimita' costituzionale dell'art. 149, d.lgs.

n. 209/2005, per violazione degli artt. 3, 24 e 76 Cost.

  1. - In diritto. Non manifesta infondatezza della questione.

    La questione non appare manifestamente infondata, sotto diversi profili.

    Testualmente, il sesto comma dell'art. 149 del Codice delle Assicurazioni prevede che, qualora non si raggiunga un accordo, il danneggiato possa proporre 'l'azione diretta di cui all'articolo 145, comma 2, nei soli confronti della propria impresa di assicurazione'.

    A) Gli artt. 149 e 150 del Codice delle Assicurazioni offrono seri spunti di incostituzionalita', sotto il profilo dell'eccesso di delega e del contrasto con la normativa comunitaria.

    Si deduce, in relazione al superamento dei limiti che legittimano il processo formativo della delega, la violazione dell'art. 76 della Costituzione (cfr. Corte cost. 26 gennaio 1957 n. 3, Corte cost. 10 febbraio 1981 n. 12, Corte cost. 1964 n. 57, in tema di T.U. sulla circolazione stradale, nonche' Corte cost. 8 febbraio 1001 n. 68, in tema di necessaria puntualizzazione di principi e criteri direttivi da parte della legge delega).

    Come correttamente evidenziato dal procuratore della convenuta Randello Rosa Carmela, il combinato disposto degli artt. 20 legge n. 59/1997 e 4, legge n. 229/2003 (la legge delega) avrebbe imposto che venisse acquisito il parere preventivo del Consiglio di Stato. Di fatto, l'organo di consulenza si e', invece, espresso unicamente in data 14 febbraio 2005 su di uno schema di codice parzialmente diverso, che conteneva soltanto la disciplina regolata dall'art. 144, primo e secondo comma del T.U. (che prevede l'esercizio dell'azione diretta nei confronti dell'assicuratore del responsabile), mentre non figuravano gli articoli 149 e 150 sul risarcimento diretto, ne il terzo comma dell'art. 141 del C.d.A. sul 'risarcimento trasportato', introdotti dal Governo due mesi e mezzo dopo, in assenza di delega e senza interpellare il Consiglio di Stato.

    In secondo luogo, il potere normativo delegato era stato conferito all'unico fine di riordinare ed annonizzare le disposizioni vigenti in tema di r.c.a., non per apportare delle innovazioni cosi' profonde come le procedure di risarcimento diretto e la nuova disciplina processuale, tali da stravolgere i piu' consolidati principi generali del settore.

    Ancora, le norme che introducono una procedura speciale a contraddittorio non integro violano due principi della delega, quelli enunciati nell'art. 4 lettere a) e b) della legge n. 229 del 29 luglio 2003.

    Risulta in particolare violato il principio indicato nella lettera

    a) del citato art. 4, in quanto le norme in deroga ai principi dell'azione diretta a litisconsorzio integro sono in evidente contrasto con il principio generale di adeguamento alle disposizioni comunitarie, con espresso riferimento alle cinque vigenti direttive europee in materia di RCA. Si tratta della prima direttiva, la n. 72/166 CE, che gia' prevedeva il riavvicinamento delle legislazioni degli stati membri con la previsione di assicurazione obbligatoria della RCA e dell'azione diretta verso l'assicuratore del responsabile civile; della seconda direttiva, la n. 84/5 CE; della terza direttiva, la n. 90/232 CE; della quarta direttiva, la n. 2000/26 CE; della quinta direttiva, la n. 2005/14 CE, che modifica tutte le precedenti ed e' in vigore dal 16 giugno 2005 con termine per l'attuazione all'11 giugno 2007.

    Orbene, l'art. 149 del Codice delle Assicurazioni prevede una procedura speciale a litisconsorzio limitato, che intende escludere una delle due imprese interessate e comunque il responsabile civile ed il conducente antagonista. Il principio generale desumibile dalle direttive citate, di cui le prime quattro vigenti al tempo della codificazione e dal ventunesimo considerando della quinta direttiva, che espressamente richiama la quarta (vigente al tempo della codificazione), e' che l'azione diretta contro l'assicuratore del responsabile civile e' a litisconsorzio integro, nel senso che prendono parte al giudizio tutti i soggetti interessati: il danneggiato, il conducente responsabile o i conducenti coinvolti nello scontro, nonche' le rispettive assicurazioni, in relazione al fatto illecito della circolazione da accertarsi in comunanza di causa.

    In diritto. Rilevanza della questione per il giudizio in corso.

    La rilevanza della questione consiste nel fatto che l'insieme delle direttive europee impongono che il contraddittorio sia integro;

    sul punto, e' particolarmente esplicita la quinta direttiva. Questo principio non e' stato preso in considerazione neppure dal decreto legislativo n. 198 del 6 novembre 2007, emanato in 'attuazione della direttiva 2005/14/CE che modifica le direttive 72/166/CE, 84 maggio CE, 88/357/CE, 90/232/CE e 2000/26/CE, sull'assicurazione della responsabilita' civile risultante dalla circolazione di autoveicoli'.

    La previsione dell'art. 149 sesto comma del Codice delle Assicurazioni non puo' che determinare, quindi, la violazione del Trattato istitutivo della Comunita' economica europea, reso esecutivo con legge 14 ottobre 1957, n. 1203, e la conseguente condanna dello Stato italiano. Il contrasto appare evidente, con conseguente violazione dell'art. 76 Cost. (per eccesso di delega) e dell'art. 11

    Cost. (per il venir meno agli impegni internazionali). Le cinque direttive comunitarie in materia r.c.a. sono, infatti, norme di fonte sopranazionale.

    Da ultimo, non appare ultroneo porre in evidenza come l'auspicabile accoglimento dell'eccezione...

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