N. 323 ORDINANZA (Atto di promovimento)

IL TRIBUNALE Premesso quanto segue: che C.S.A. e P.G., hanno presentato ricorso di urgenza prendendo le seguenti conclusioni:

che il Tribunale di Firenze, disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, con provvedimento ex art. 700 c.p.c., voglia in via urgente dichiarare nel merito e in via principale, il diritto dei ricorrenti di: a) ricorrere alla diagnosi genetica pre impianto (PDG) al fine di trasferire e impiantare nell'utero della signora C. gli embrioni creati che non presentino in forma conclamata, la specifica patologia di cui sono portatori i genitori; b) sottoporsi ad un protocollo di PMA per il quale il centro medico, in forza di una interpretazione costituzionalmente (artt. 2, 3, 32 Cost.) e teleologicamente (art. 1, legge n. 40/2004) orientata dell'art. 14, comma 2 e 3, legge n. 40/2004, sia autorizzato a produrre un numero di embrioni adeguato a scontare il 'rischio genetico' e 'diagnostico' del caso concreto, comunque idoneo a mantenere le medesime probabilita' di successo dell'intervento rispetto ad una ipotesi ordinaria, quindi non inferiore a 6 unita'; c) sottoporsi ad un trattamento medico eseguito secondo tecniche e modalita' compatibili con un elevato livello di tutela della salute della donna nel caso concreto (con tutte le implicazioni consequenziali in ordine alla decisione circa la contemporaneita' del trasferimento di tutti gli embrioni prodotti); d) disporre, in attesa della definizione del giudizio di merito e in via incidentale dell'eventuale giudizio di legittimita' costituzionale, la crioconservazione dei residui embrioni risultati affetti dalla patologia della esostosi, ordinando infine alla parte resistente la prosecuzione del protocollo di procreazione medicalmente assistita finalizzato all'impianto degli embrioni risultati non affetti ovvero portatori sani.

In via subordinata, renda in via d'urgenza ogni provvedimento ritenuto opportuno in relazione al caso di specie, indicando le modalita' di esecuzione;

Renda ogni provvedimento relativo e conseguente, in via subordinata, sollevi la questione di legittimita' costituzionale:

A) degli artt. 13 e 14, legge n. 40/2004 (divieto assoluto di qualsiasi ricerca clinica o sperimentale sull'embrione che non risulti finalizzata alla tutela dello stesso) per contrasto con gli artt. 9, 32, 33 primo comma Cost.;

B) dell'art. 6, comma 3, legge n. 40/2004 (divieto assoluto di revoca del consenso alla PMA dopo l'avvenuta fecondazione dell'ovulo) per contrasto con gli artt. 2, 13, 32 Cost.;

C) dell'art. 14, commi 2 e 3, legge n. 40/2004 (numero di embrioni producibili e condotte terapeutiche predeterminate e inderogabili del medico) per contrasto con gli artt. 2, 9, 31, 32

Cost.; art. 1, legge n. 40/2004;

D) dell'art. 13, commi 1 e 2 e 14, commi 1 e 4, legge n. 40/2004 in quanto affetti da illogicita' ed irragionevolezza, per contrasto con gli artt. 4 e 6, legge n. 194/1978 (norma a contenuto costituzionalmente vincolato: Corte cost. sent. n. 27/1975; 26/1981;

35/1997; 514/2002) e artt. 2, 3, 31, 32, Cost.;

E) dell'art. 14, commi 1 e 4, legge n. 40/2004 in quanto affetti da illogicita' ed irragionevolezza ove interpretati restrittivamente, per contrasto con gli artt. 2, 32 Cost.;

Con vittoria di spese, competenze e onorari.

A sostegno della domanda le parti ricorrenti hanno esposto in fatto di essere conviventi, di essere affetti da sterilita/infertilita' sine causa come accertato medicalmente; di essere la signora C. affetta da malattia genetica irreversibile denominata esostosi multipla ereditaria (anch'esso dato certificato medicalmente); di avere fatto richiesta del ricorso alla procreazione medicalmente assistita presso il centro convenuto e di avere altresi' richiesto di procedere alla diagnosi pre-impianto attesa 1'alta percentuale di trasmissibilita' della malattia all'embrione (pari al 50%); di avere ricevuto il rifiuto della struttura sanitaria alla diagnosi pre-impianto a motivo della entrata in vigore della legge n. 40/2004 e delle Linee guida sulla procreazione medicalmente assistita di cui ai d.m. Ministro della salute 21 luglio 2004, che nel combinato disposto degli artt. 13 e 14 della legge e 7 delle Linee guida vietano la diagnosi pre-impianto consentendo solo una diagnosi osservazionale assolutamente inutile nel caso di specie.

A seguito di cio' e sulla base della recente giurisprudenza di merito essi avevano fatto ricorso al tribunale il quale in sede cautelare li aveva autorizzati alla diagnosi genetica pre-impianto;

che quindi essi avevano acquisito relazioni mediche dalle quali si evidenziava che la previsione delle modalita' predeterminate di esecuzione della PMA di cui all'art. 14, comma 2, legge n. 40/2004 erano irragionevoli ed inique nel caso concreto in relazione alla salute della ricorrente e alla possibilita' di creazione di embrioni malati pari a 50%; per le ragioni esposte il numero di embrioni necessari ad assicurare una adeguata percentuale di successo era pari a 6.

Le responsabili del Centro convenuto cui essi si erano rivolti, pur concordando sul merito della vicenda, non avevano aderito alla domanda di creazione di 6 embrioni perche', a loro dire, proibito dall'art. 14, legge cit.

Hanno rilevato che la attesa di un giudizio di merito provoca un danno alla salute psichica della coppia ed in particolare della donna anche attesa la incapacita' economica di affrontare viaggi terapeutici all'estero come viceversa scelto da altre coppie italiane. Hanno sostenuto in diritto che la situazione sostanziale dedotta e' il diritto alla salute, alla autodeterminazione informata alla procreazione cosciente ed assistita; che vi sia una relazione necessitata tra concreta possibilita' di successo della diagnosi genetica ed il numero di embrioni producibili; che la richiesta della coppia di adeguare il protocollo della fecondazione assistita alle esigenze del caso concreto e' legittima e fondata e in contrasto colla ratio dell'art. 14, legge cit.: infatti la stessa legge prevede un giusto bilanciamento delle posizioni coinvolte, bilanciamento che la applicazione dell'art. 14 in concreto nega: che la mancata esecuzione della diagnosi pre-impianto e il mancato adeguamento del trattamento medico alle esigenze del caso concreto sottopongono i medici a profili di responsabilita'. Chiedono inoltre che venga sollevata questione di costituzionalita' degli artt. 13 e 14, 1egge cit. in relazione agli artt. 9, 32 e 33 Cost.; dell'art. 6, comma 3 in relazione agli artt. 2, 13 e 32 Cost.; dell'art. 14, commi 2 e 3 in relazione agli artt. 2, 9, 31, e 32, Cost.; degli artt. 13, commi 1, 2, e art. 14, comma 1 e 4 in relazione agli artt. 4 e 6 della 1egge n. 194/1978; dell'art. 14, commi 1 e 4 in relazione agli artt.

2 e 32 Cost.

Si costituiva il Centro Demetra S.r.l. il quale concludeva per l'accertamento che il Centro medesimo non era tenuto a adempiere spontaneamente alle prestazioni sanitarie richieste dai ricorrenti e in ipotesi che venisse sollevata questione di costituzionalita' dell'art. 13, commi 2 e 3 e dell'art. 14, comma 2 per contrasto cogli artt. 2, 9, 31 e 32 Cost. Rilevava quanto segue a sostegno delle proprie ragioni. A seguito di controlli e pareri medici acquisiti, la parte attrice aveva richiesto al Centro di adeguare il protocollo alle particolari esigenze della coppia derivanti dalla patologia genetica che limitava il successo del trattamento dall'ordinario 18% al 5-10% e cio' con due interventi: 1) creazione di un numero di embrioni pari a 6; 2) impianto del numero di embrioni secondo la concreta esigenza della paziente; pur aderendo da un punto di vista medico scientifico alla richiesta, il centro non aveva potuto addivenire alla stessa essendo dall'art. 14, commi 2 e 3 prevista la creazione di massimo 3 embrioni da impiantare contemporaneamente.

Sottolineava come da un punto di vista scientifico, tenuto conto dei rischi collegati al generale stato di salute della madre, la incertezza relativa al tipo di sterilita' sofferto, il rischio genetico di creare oltre il 50% di embrioni malati, la previsione di impiantare 3 embrioni in utero si configurava come irragionevole sia per la madre che per l'embrione stesso. L'unico contemporaneo impianto comportava la diminuzione della possibilita' di successo con conseguente necessita' di plurime stimolazioni...

Per continuare a leggere

RICHIEDI UNA PROVA

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT