N. 54 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE

Impugnativa della legge della Regione Emilia-Romagna n. 10 del 30 giugno 2008 pubblicata sul B.U.R. n. 108 del 30 giugno 2008 recante 'Misure per il riordino territoriale, l'autoriforma dell'amministrazione e la razionalizzazione delle funzioni', ai sensi dell'art. 127 Cost., deliberata dal Consiglio dei ministri nella seduta del 28 agosto 2008.

Il Governo della Repubblica Italiana, in persona del Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato e presso la stessa domiciliato in Roma, via dei Portoghesi n. 12 propone impugnativa per l'illegittimita' costituzionale ai sensi dell'art. 127 Cost.

Contro la Regione Emilia-Romagna, in persona del Presidente della Giunta pro tempore, della legge regionale n. 10 del 30 giugno 2008, pubblicata in B.U.R. n. 108 del 30 giugno 2008, recante 'Misure per il riordino territoriale, l'autoriforma dell'amministrazione e la razionalizzazione delle funzioni', in base ai seguenti M o t i v i 1) L'art. 28, comma 2, prevede da parte della Regione 'l'individuazione della tariffa di riferimento', che costituisce il corrispettivo del servizio idrico integrato e la redazione, da parte di questa, del piano economico e del piano finanziario. L'art. 154 del d.lgs n. 152/2006, al comma 2, prevede che 'il Ministero dell'ambiente e della tutela del del territorio, ... definisce con decreto le componenti di costo per la determinazione della tariffa relativa ai servizi idrici...' con successiva determinazione della tariffa da parte dell'Autorita' d'ambito 'al fine della predisposizione del piano finanziario di cui all'art. 149, comma 1, lettera c)' (comma 4). Inoltre, l'art. 161, comma 4, del citato decreto legislativo n. 152/2006, prevede che il Comitato per la vigilanza sull'uso delle risorse idriche (COVIRI) predisponga con delibera il metodo tariffario per la determinazione della tariffa di cui al citato art. 154. Da cio' si evince la riserva statale sulla determinazione della tariffa di riferimento del servizio idrico integrato, che costituisce la base della tariffa determinata dall'AATO, quest'ultima posta a base di gara per la scelta del gestore del servizio idrico integrato, nonche' della redazione del piano economico e di quello finanziario, che costituiscono il presupposto alla determinazione di tale tariffa.

Pertanto, la disposizione regionale in esame, nel contrastare con la citata normativa statale, viola la...

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