Sentenza nº 83 da Constitutional Court (Italy), 09 Maggio 2013
Relatore | Alessandro Criscuolo |
Data di Resoluzione | 09 Maggio 2013 |
Emittente | Constitutional Court (Italy) |
SENTENZA N. 83
ANNO 2013
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
- Franco GALLO Presidente
- Luigi MAZZELLA Giudice
- Gaetano SILVESTRI
- Sabino CASSESE
- Giuseppe TESAURO
- Paolo Maria NAPOLITANO
- Giuseppe FRIGO
- Alessandro CRISCUOLO
- Paolo GROSSI
- Giorgio LATTANZI
- Aldo CAROSI
- Marta CARTABIA
- Sergio MATTARELLA
- Mario Rosario MORELLI
- Giancarlo CORAGGIO
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nei giudizi di legittimità costituzionale dellarticolo 25 della legge 30 dicembre 2010, n. 240 (Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e lefficienza del sistema universitario), promossi dal Consiglio di Stato con cinque ordinanze del 28 novembre 2011 e con otto ordinanze del 2 febbraio 2012 e dal Tribunale amministrativo regionale per il Molise con due ordinanze del 10 aprile 2012, rispettivamente iscritte ai numeri 42, 43, 44, 45, 59, 78, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 191, 224 e 225 del registro ordinanze 2012 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica numeri 13, 16, 19, 25, 38 e 41, prima serie speciale, dellanno 2012.
Visti gli atti di costituzione di F.G., di T.C., di A.A., di M.E., di D.C., di B.O., nonché latto di intervento di M.E. (nel giudizio di cui al r.o. n. 42 del 2012) e quelli del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nelludienza pubblica del 26 marzo 2013 il Giudice relatore Alessandro Criscuolo;
uditi gli avvocati Massimo Luciani per A.A. e M.E., Angelo Clarizia per F.G., T.C. e D.C. e lavvocato dello Stato Ettore Figliolia per il Presidente del Consiglio dei ministri.
Ritenuto in fatto
-
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, con le tredici ordinanze di analogo tenore indicate in epigrafe (r.o. numeri 42, 43, 44, 45 e 59 del 2012, depositate il 28 novembre 2011, e numeri 78, 117, 118, 119, 120, 121, 122 e 191 del 2012, depositate il 2 febbraio 2012), ha sollevato in riferimento agli articoli 3, 33 e 97 della Costituzione questioni di legittimità costituzionale dellarticolo 25 della legge 30 dicembre 2010, n. 240 (Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e lefficienza del sistema universitario). Detta norma (sotto la rubrica «Collocamento a riposo dei professori e dei ricercatori») dispone che «Larticolo 16 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, non si applica a professori e ricercatori universitari. I provvedimenti adottati dalle università ai sensi della predetta norma decadono alla data di entrata in vigore della presente legge, ad eccezione di quelli che hanno già iniziato a produrre i loro effetti». A sua volta, il citato art. 16 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503 (Norme per il riordinamento del sistema previdenziale dei lavoratori privati e pubblici, a norma dellarticolo 3 della legge 23 ottobre 1992, n. 421) e successive modifiche ed integrazioni, stabilisce nel comma 1 che «È in facoltà dei dipendenti civili dello Stato e degli enti pubblici non economici di permanere in servizio, con effetto dalla data di entrata in vigore della legge 23 ottobre 1992, n. 421, per un periodo massimo di un biennio oltre i limiti di età per il collocamento a riposo per essi previsti. In tal caso è data facoltà allamministrazione, in base alle proprie esigenze organizzative e funzionali, di trattenere in servizio il dipendente in relazione alla particolare esperienza professionale acquisita dal dipendente in determinati o specifici ambiti ed in funzione dellefficiente andamento dei servizi. La disponibilità al trattenimento va presentata allamministrazione di appartenenza dai ventiquattro ai dodici mesi precedenti il compimento del limite di età per il collocamento a riposo previsto dal proprio ordinamento. I dipendenti in aspettativa non retribuita che ricoprono cariche elettive esprimono la disponibilità almeno novanta giorni prima del compimento del limite di età per il collocamento a riposo».
-
Il rimettente, con lordinanza iscritta al r.o. n. 42 del 2012, premette che è chiamato a pronunciare su un ricorso in appello promosso da un professore universitario (F.G.) contro lUniversità degli studi Tor Vergata di Roma, per la riforma di unordinanza cautelare emessa tra le parti dal Tribunale amministrativo regionale per il Lazio Roma, in relazione ad un provvedimento che ha disposto il collocamento a riposo del docente per raggiunti limiti di età.
Al riguardo, il Consiglio di Stato riferisce che, con istanza dell11 novembre 2009, il professor F. ha chiesto di avvalersi della facoltà, concessa dallart. 16 del d.lgs. n. 503 del 1992, di permanere in servizio per altri due anni. Tuttavia, quando ancora lamministrazione non si era pronunciata su tale istanza, era sopraggiunta la legge n. 240 del 2012, il cui art. 25 aveva statuito linapplicabilità del menzionato art. 16 ai professori universitari.
Per conseguenza, con decreto dell11 aprile 2011, il Rettore dellUniversità indicata, applicando e richiamando in motivazione il detto art. 25, ha respinto listanza di trattenimento in servizio avanzata dal docente e ne ha disposto il collocamento a riposo. Questultimo ha impugnato il suddetto decreto con ricorso al TAR per il Lazio, sede di Roma, chiedendo in via incidentale la sospensione del provvedimento del Rettore. Il giudice adito, con ordinanza dell11 ottobre 2011, ha respinto listanza cautelare.
Per ottenere la riforma di tale ordinanza, il prof. F. ha proposto appello al Consiglio di Stato, deducendo, sotto diversi profili, lillegittimità costituzionale dellart. 25 della legge n. 240 del 2010, «nella misura in cui preclude ogni possibilità di trattenimento in servizio dei professori universitari».
Con ordinanza del 26 ottobre 2011 il Consiglio di Stato, pronunciando in sede cautelare, ha disposto la sospensione del giudizio per la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale.
Sul punto, al fine di conciliare il carattere accentrato del sindacato di costituzionalità con il principio di effettività della tutela giurisdizionale (artt. 24 e 113 Cost.; artt. 6 e 13 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti delluomo e delle libertà fondamentali), il Consiglio, con lordinanza ora citata, ha concesso una misura cautelare interinale, fino alla camera di consiglio successiva alla restituzione degli atti da parte della Corte costituzionale, «ordinando allAmministrazione di ripronunciarsi sullistanza di trattenimento in servizio presentata dal ricorrente, alla luce del quadro normativo esistente anteriormente allentrata in vigore del citato art. 25 della legge n. 240 del 2010 e, in particolare, dei criteri fissati dallart. 72, comma 7, decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 (convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133)».
Ha, poi, ritenuto che la questione di legittimità costituzionale dellart. 25 della legge n. 240 del 2010 sia rilevante e non manifestamente infondata.
2.1. Il Consiglio di Stato, con riferimento al requisito della rilevanza, ha osservato che la norma de qua è senza dubbio applicabile alla fattispecie in questione, dal momento che latto impugnato ha respinto listanza del ricorrente facendo, per lappunto, applicazione di essa, il cui chiaro tenore letterale preclude la possibilità di trattenimento in servizio per professori e ricercatori universitari.
Inoltre, lapplicazione di detta norma, effettuata dalluniversità, risulta corretta, non sussistendo spazi per uninterpretazione diversa. Leventuale dichiarazione di illegittimità costituzionale del citato art. 25 avrebbe leffetto di rimuovere lostacolo normativo allapplicazione dellart. 16 del d.lgs. n. 503 del 1992, consentendo al ricorrente di ottenere che listanza di permanenza in servizio sia esaminata (ed eventualmente accolta) dalluniversità sulla base dei criteri introdotti dallart. 72, comma 7, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria), convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.
La rilevanza della questione non sarebbe esclusa dalla natura cautelare del giudizio, nellambito del quale essa è sollevata.
Per costante giurisprudenza di questa Corte, la questione di legittimità costituzionale sarebbe inammissibile per difetto di rilevanza, qualora essa sia sollevata dopo ladozione del provvedimento cautelare, perché, in tal caso, la rimessione alla Corte stessa sarebbe tardiva in relazione al giudizio cautelare, ormai concluso, e prematura in relazione al giudizio di merito, in ordine al quale il Collegio, in mancanza della fissazione della relativa udienza di discussione, sarebbe privo di potere decisorio.
Tuttavia, per evitare che la legge sospettata di illegittimità costituzionale possa precludere definitivamente la tutela cautelare, mortificando le esigenze di tutela immediata ad essa sottese il che si tradurrebbe in una palese violazione di fondamentali principi costituzionali (artt. 24 e 113 Cost.) o sopranazionali (artt. 6 e 13 CEDU) la giurisprudenza, nel tentativo di conciliare il carattere accentrato del controllo di legittimità costituzionale delle leggi con il principio di effettività della tutela giurisdizionale, avrebbe sperimentato due soluzioni.
La prima consisterebbe nel concedere la sospensiva, disapplicando la legge sospettata di illegittimità costituzionale e rinviando al giudizio di merito la rimessione della relativa questione; la seconda si concretizzerebbe nella scomposizione del giudizio cautelare in due fasi: nella prima fase si accoglie la domanda cautelarea termine, fino alla decisione della questione di legittimità costituzionale contestualmente sollevata; nella seconda, allesito del giudizio di legittimità...
Per continuare a leggere
RICHIEDI UNA PROVA-
Sentenza nº 133 da Constitutional Court (Italy), 10 Giugno 2016
...disciplina impugnata con lo strumento del decreto-legge, soprattutto in considerazione del breve arco temporale trascorso dalla sentenza n. 83 del 2013 della Corte costituzionale, che è intervenuta sul trattenimento in servizio dei docenti Sarebbe, poi, violato anche l’art. 3 Cost. in quant......
-
SENTENZA BREVE Nº 201411927 di TAR Lazio - Roma, 26-11-2014
...realizzarsi una ipotesi di incostituzionalità della norma di che trattasi; - che, invero, la Corte Costituzionale, nella citata sentenza n. 83 del 2013, nel dichiarare l’illegittimità costituzionale all’art. 25 della legge n. 240 del 2010, ha stigmatizzato, in quel caso, la scelta del legis......
-
SENTENZA Nº 201509328 di TAR Lazio - Roma, 25-03-2015
...ricorrente potrebbe realizzarsi una ipotesi di incostituzionalità della norma di che trattasi. La Corte Costituzionale, nella citata sentenza n. 83 del 2013, nel dichiarare l’illegittimità costituzionale all’art. 25 della legge n. 240 del 2010, ha stigmatizzato, in quel caso, la scelta del ......
-
SENTENZA BREVE Nº 201411793 di TAR Lazio - Roma, 12-11-2014
...comunque tutte le categorie del pubblico impiego, conformandosi alle coordinate delineate in argomento dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 83 del 2013; - che, invero, proprio accedendo alla tesi di parte ricorrente (secondo cui la norma sarebbe irragionevole e lesiva del legittimo ......
-
Sentenza nº 133 da Constitutional Court (Italy), 10 Giugno 2016
...disciplina impugnata con lo strumento del decreto-legge, soprattutto in considerazione del breve arco temporale trascorso dalla sentenza n. 83 del 2013 della Corte costituzionale, che è intervenuta sul trattenimento in servizio dei docenti Sarebbe, poi, violato anche l’art. 3 Cost. in quant......
-
SENTENZA BREVE Nº 201411927 di TAR Lazio - Roma, 26-11-2014
...realizzarsi una ipotesi di incostituzionalità della norma di che trattasi; - che, invero, la Corte Costituzionale, nella citata sentenza n. 83 del 2013, nel dichiarare l’illegittimità costituzionale all’art. 25 della legge n. 240 del 2010, ha stigmatizzato, in quel caso, la scelta del legis......
-
SENTENZA Nº 201509328 di TAR Lazio - Roma, 25-03-2015
...ricorrente potrebbe realizzarsi una ipotesi di incostituzionalità della norma di che trattasi. La Corte Costituzionale, nella citata sentenza n. 83 del 2013, nel dichiarare l’illegittimità costituzionale all’art. 25 della legge n. 240 del 2010, ha stigmatizzato, in quel caso, la scelta del ......
-
SENTENZA BREVE Nº 201411435 di TAR Lazio - Roma, 29-10-2014
...costituire una ipotesi di incostituzionalità della norma di che trattasi; - che, invero, la Corte Costituzionale, nella citata sentenza n. 83 del 2013, nel dichiarare l’illegittimità costituzionale all’art. 25 della legge n. 240 del 2010, ha stigmatizzato, in quel caso, la scelta del legisl......