DELIBERA 3 maggio 2013 - Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parita' di accesso ai mezzi di informazione relative alla campagna per il referendum consultivo sulla istituzione del comune di Castel San Niccolo' Montemignaio, per fusione dei comuni di Castel San Niccolo' e Montemignaio, indetto per il giorno 16 giugno 2013. (Delibera n. 299/13/CONS). (13A03982)

L'AUTORITA' PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI Nella riunione del Consiglio del 3 maggio 2013;

Visto l'art. 1, comma 6, lettera b), n. 9, della legge 31 luglio 1997, n. 249, recante «Istituzione dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo»;

Vista la propria delibera n. 223/12/CONS del 27 aprile 2012, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 138 del 15 giugno 2012, con la quale e' stato adottato, ai sensi dell'art. 1, comma 9, della legge n. 249/1997, il nuovo «Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorita', e successive modifiche ed integrazioni»;

Vista la legge 22 febbraio 2000, n. 28, recante «Disposizioni per la parita' di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie e per la comunicazione politica», come modificata e integrata dalla legge 6 novembre 2003, n. 313;

Vista la legge 6 novembre 2003, n. 313, recante «Disposizioni per l'attuazione del principio del pluralismo nella programmazione delle emittenti radiofoniche e televisive locali»;

Visto il decreto del Ministro delle comunicazioni 8 aprile 2004, che emana il Codice di autoregolamentazione di cui all'art. 11-quater della legge n. 28/2000;

Visto il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, recante «Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici»;

Vista la legge 20 luglio 2004, n. 215, recante «Norme in materia di risoluzione dei conflitti di interessi», come modificata dalla legge 5 novembre 2004, n. 261;

Visto l'art. 133, secondo comma, della Costituzione, il quale stabilisce che la regione, sentite le popolazioni interessate, puo' con sue leggi istituire nel proprio territorio nuovi comuni e modificare le loro circoscrizioni e denominazioni;

Vista la legge 25 maggio 1970, n. 352, recante «Norme sui referendum previsti dalla Costituzione e sull'iniziativa legislativa del popolo» e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante «Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali»;

Visto l'art. 77, comma 2, dello statuto della regione Toscana sui referendum consultivi per l'istituzione di nuovi comuni;

Vista la legge regionale della Toscana n. 62 del 23 novembre 2007, recante «Disciplina dei referendum regionali previsti dalla Costituzione e dallo statuto» e successive modifiche;

Vista la delibera del Consiglio regionale della Toscana n. 4 del 30 gennaio 2013...

Per continuare a leggere

RICHIEDI UNA PROVA

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT