DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 26 marzo 2008, n. 15 - Regolamento di attuazione dell'art. 62 della legge regionale 24 febbraio 2005, n. 41 (Sistema integrato di interventi e servizi per la tutela dei diritti di cittadinanza sociale).

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana n. 10 del 2 aprile 2008)

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Visto l'art. 121 della Costituzione, quarto comma, cosi' come modificato dall'art. 1 della legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1; Visti gli articoli 34, 42, comma 2, e 66, comma 3, dello statuto; Vista la legge regionale 24 febbraio 2005, n. 41 (sistema integrato di interventi e servizi per la tutela dei diritti di cittadinanza sociale), come modificata dalla legge regionale 12 novembre 2007, n. 57; Visto, in particolare, l'art. 62, comma 1, della legge regionale citata il quale stabilisce che con regolamento regionale sono definiti: a) relativamente alle tipologie di strutture residenziali e semiresidenziali soggette ad autorizzazione, ivi comprese quelle che erogano prestazioni inerenti alle aree d'integrazione socio-sanitaria: i requisiti minimi strutturali e organizzativi; le figure professionali preposte alla direzione delle strutture; i requisiti professionali per il personale addetto; i criteri per la composizione ed il funzionamento della commissione multidisciplinare, di cui all'art. 20, comma 3, della citata legge regionale; i requisiti previsti a pena di decadenza dell'autorizzazione, ai sensi dell'art. 24, comma 2, della citata legge regionale; b) relativamente alle strutture soggette all'obbligo di comunicazione di avvio di attivita': i requisiti organizzativi e di qualita' per la gestione dei servizi e per l'erogazione delle prestazioni; i requisiti organizzativi specifici; le modalita' di integrazione delle persone ospitate nelle strutture e nella rete dei servizi sociali e sanitari; c) la composizione e la procedura per la nomina della commissione regionale per le politiche sociali; d) i livelli di formazione scolastica e professionale per gli operatori sociali impiegati nelle attivita' del sistema integrato; Vista la preliminare decisione della giunta regionale 28 gennaio 2008. n. 23 adottata previa acquisizione del parere del comitato tecnico della programmazione e delle competenti strutture di cui all'art. 29 della legge regionale n. 44/2003; Acquisito il parere favorevole del consiglio delle autonomie locali espresso nella seduta del 7 marzo 2008; Acquisito il parere favorevole con raccomandazioni espresso dalla quarta commissione consiliare nella seduta del 20 febbraio 2008; Dato atto dell'accoglimento parziale delle suddette raccomandazioni espresse dalla quarta commissione consiliare; Vista la deliberazione della giunta regionale 25 marzo 2008, n.

231, che approva il regolamento di attuazione dell'art. 62, comma 1, della legge regionale 24 febbraio 2005, n. 41 (sistema integrato di interventi e servizi per la tutela dei diritti di cittadinanza sociale), come modificata dalla legge regionale 12 novembre 2007, n.

57;

Emana

il seguente regolamento: Art. 1.

Oggetto e ambito di applicazione

  1. Il presente regolamento, in attuazione dell'art. 62 della legge regionale 24 febbraio 2005, n. 41 (sistema integrato di interventi e servizi per la tutela dei diritti di cittadinanza sociale), disciplina: a) i requisiti per le strutture soggette ad autorizzazione ed a comunicazione di avvio attivita'; b) i livelli di formazione scolastica e professionale degli operatori del sistema integrato sociale; c) i criteri per la composizione ed il funzionamento della commissione multidisciplinare; d) la composizione e la procedura per la nomina della commissione regionale per le politiche sociali.

  2. Le disposizioni del presente regolamento si applicano alle strutture, di cui agli articoli 21 e 22 della legge regionale n.

    41/2005, di nuova istituzione.

  3. Le disposizioni del presente regolamento si applicano altresi' alle strutture gia' operanti nel caso di: a) variazione del numero di posti letto o modifica della destinazione d'uso di locali o spazi; b) trasferimento della struttura in altra sede; c) modifica della tipologia di servizio erogato.

    Art. 2.

    Strutture soggette ad autorizzazione

  4. Sono tenute a richiedere l'autorizzazione le strutture di cui all'art. 21, comma 1 della legge regionale n. 41/2005, cosi' di seguito suddivise: a) strutture residenziali, di cui all'art. 21, comma 1, lettera a) della legge regionale n. 41/2005, cosi' articolate: 1) strutture residenziali per persone anziane non autosufficienti; 2) strutture residenziali per persone disabili gravi con attestazione di gravita'; b) strutture residenziali a carattere comunitario, di cui all'art. 21, comma 1, lettera c) della legge regionale n. 41/2005, cosi' articolate: 1) strutture residenziali a carattere comunitario per persone a rischio psico-sociale o in condizioni di disagio relazionale; 2) strutture residenziali a carattere comunitario per persone adulte disabili in stato di dipendenza prevalentemente non in situazione di gravita'; c) strutture residenziali per l'accoglienza ed il trattamento di persone dipendenti da sostanze da abuso, di cui all'art. 21, comma 1, lettera d) della legge regionale n. 41/2005; d) centri di pronta accoglienza per minori, di cui all'art. 21, comma 1, lettera e) della legge regionale n. 41/2005; e) case di accoglienza e gruppi appartamento, di cui all'art. 21, comma 1, lettera f) della legge regionale n. 41/2005; f) servizi...

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