DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 15 febbraio 2008, n. 61 - Regolamento per l'acquisizione di lavori, servizi e forniture in economia del servizio gestione patrimonio immobiliare della direzione centrale patrimonio e servizi generali. Approvazione.

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 9 del 27 febbraio 2008)

IL PRESIDENTE

Vista la legge regionale 31 maggio 2002 n. 14 «Disciplina organica lavori pubblici» ed in particolare gli articoli 4 e 23 i quali rinviano al previsto regolamento di attuazione la definizione delle modalita' di individuazione dei servizi in economia; Visto il decreto del Presidente della Regione n. 0165/Pres. del 5 giugno 2003 ed in particolare l'art. 67, che individua le tipologie di lavori eseguibili in economia, rinviando ad apposito regolamento adottato da ciascuna stazione appaltante l'individuazione specifica dei lavori che possono essere eseguiti in amministrazione diretta o tramite cottimo fiduciario; Ritenuto opportuno adottare un regolamento disciplinante l'acquisizione di lavori in economia da parte del servizio gestione patrimonio immobiliare della Direzione centrale patrimonio e servizi generali della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia; Visto, altresi', il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE» ed in particolare l'art. 125 che detta, tra l'altro, disposizioni in materia di acquisizioni di servizi e forniture in economia; Vista la legge regionale 30 aprile 2003, n. 12 «Disposizioni collegate alla legge finanziaria 2003» ed in particolare l'art. 4, comma 5, che disciplina le soglie per l'acquisizione di beni e servizi in economia; Ritenuto opportuno disciplinare con regolamento anche l'acquisizione di servizi e forniture da parte del servizio gestione patrimonio immobiliare della Direzione centrale patrimonio e servizi generali della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia; Ritenuto, altresi', opportuno inserire le previsioni regolamentari concernenti l'acquisizione da parte del precitato servizio sia dei lavori che dei servizi e forniture in economia in un unico documento, in quanto cio' consente un migliore coordinamento delle procedure ed una complessiva semplificazione amministrativa; Visto il regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli enti regionali emanato con decreto del Presidente della Regione 27 agosto 2004, n. 0277/Pres. e successive modificazioni; Vista la legge regionale 8 agosto 2007, n. 21 «Norme in materia di programmazione finanziaria e di contabilita' regionale»; Visto lo Statuto regionale di autonomia; Su conforme deliberazione della Giunta regionale n. 223 del 1° febbraio 2008; Decreta: 1. E' approvato il «Regolamento per l'acquisizione di lavori, servizi e forniture in economia del servizio gestione patrimonio immobiliare della Direzione centrale patrimonio e servizi generali» nel testo allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale.

  1. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come regolamento della Regione.

  2. Il presente decreto verra' pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione.

    ILLY

    Regolamento per l'acquisizione di lavori, servizi e forniture in economia del servizio gestione patrimonio immobiliare della direzione centrale patrimonio e servizi generali.

    Capo I Norme generali

    Art. 1.

    F i n a l i t a' 1. Il presente regolamento disciplina le modalita', i limiti e le procedure per la acquisizione di lavori, servizi e forniture in economia da parte del servizio gestione patrimonio immobiliare della Direzione centrale patrimonio e servizi generali, nel rispetto dei principi di trasparenza, adeguata pubblicita', non discriminazione, parita' di trattamento, mutuo riconoscimento, proporzionalita', concorrenza ed economicita', in esecuzione di quanto previsto dall'art. 67 del decreto del Presidente della Regione 5 giugno 2003, n. 0165/Pres. (Regolamento di attuazione della legge regionale n.

    14/2002 in materia di lavori pubblici) per le acquisizioni di lavori in economia di cui al capo II e dall'art. 125 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE), per le acquisizioni di servizi e forniture di cui al capo III del presente regolamento, salvo per quanto riguarda le soglie in relazione alle quali si rinvia alla normativa regionale vigente in materia.

    Art. 2.

    Abbreviazioni e definizioni 1. Ai fini del presente regolamento: a) il direttore centrale patrimonio e servizi generali e' il «direttore centrale»; b) il direttore del servizio gestione patrimonio immobiliare e' «il direttore di servizio»; c) il direttore di servizio o, nei casi di competenza, il coordinatore di struttura stabile o altro soggetto all'uopo designato ai sensi di legge e' il «responsabile del procedimento»; d) il dipendente del Servizio gestione patrimonio immobiliare munito delle adeguate qualifiche tecniche e amministrative, individuato dal responsabile del procedimento per l'acquisizione di lavori, servizi e forniture in economia e' «il responsabile dell'istruttoria»; e) per piccole acquisizioni di beni e servizi si intendono quelli di importo unitario, al netto di IVA, pari o inferiore a € 400,00; f) per regolamento di organizzazione si intende il regolamento di organizzazione dell'amministrazione regionale e degli enti regionali approvato con decreto del Presidente della Regione 27 agosto 2004, n.

    0277/Pres. (Regolamento di organizzazione dell'amministrazione regionale e degli enti regionali) e successive modificazioni ed integrazioni.

    Art. 3.

    Acquisizione di lavori, servizi e forniture in economia 1. Le acquisizioni di lavori, servizi e forniture in economia vengono effettuate dal servizio gestione patrimonio immobiliare: a) attraverso il cottimo fiduciario, quando le acquisizioni avvengono mediante affidamento a terzi; b) mediante amministrazione diretta, quando le acquisizioni sono effettuate con materiali o mezzi propri o appositamente acquisiti o noleggiati e con personale proprio del Servizio gestione patrimonio immobiliare, sotto la direzione del responsabile del procedimento o del responsabile dell'istruttoria.

    Art. 4.

    Previsione della acquisizione di lavori, servizi e forniture in economia 1. Entro il mese di agosto di ogni anno il direttore di servizio redige un elenco di lavori, servizi e forniture da acquisire in economia nel corso dell'esercizio finanziario dell'anno seguente, per i quali sia possibile formulare una previsione di spesa ancorche' sommaria.

  3. Il direttore di servizio individua altresi' nell'elenco di...

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