REGOLAMENTO REGIONALE 6 maggio 2008, n. 4 - Attuazione della legge regionale 8 giugno 2007, n. 10 (Disciplina regionale dell'agriturismo).

(Pubblicato nel 2° suppl. ord. al Bollettino ufficiale della Regione Lombardia n. 19 del 9 maggio 2008)

IL CONSIGLIO REGIONALE

Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Emana il seguente regolamento regionale: Art. 1.

O g g e t t o

  1. Il presente regolamento, ai sensi dell'art. 15 della legge regionale 8 giugno 2007, n. 10 (Disciplina regionale dell'agriturismo), disciplina le modalita' di esercizio dell'attivita' agrituristica, le procedure amministrative, i criteri per la classificazione delle aziende agrituristiche e delle relative strutture agrituristiche, le modalita' per l'esecuzione dei controlli e ogni altro aspetto inerente allo svolgimento dell'attivita'.

    Art. 2.

    Definizioni

  2. Agli effetti del presente regolamento si intende per: a) attivita' agrituristiche, le attivita' definite dalla legge regionale n. 10/2007 ed esercitate ai sensi dell'art. 2, comma 2, della stessa legge; b) elenco, l'elenco degli operatori agrituristici istituito presso la provincia; c) dichiarazione di avvio di attivita' (DAA), la dichiarazione, funzionale all'avvio dell'attivita', da presentare al comune dove ha sede l'immobile destinato all'attivita' agrituristica, ai sensi dell'art. 5 della legge regionale n. 10/2007; d) attivita' agricola, le attivita' agricole definite dal punto 2, dell'allegato A, della legge regionale 7 febbraio 2000, n. 7 (Norme per gli interventi regionali in agricoltura) e dall'art. 1 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228 (Orientamento e modernizzazione del settore agricolo, a norma dell'art. 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57), svolte da soggetti iscritti al registro imprese, sezione speciale imprenditori agricoli; e) attivita' di pesca, le attivita' definite dall'art. 2 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 226 (Orientamento e modernizzazione del settore della pesca e dell'acquacoltura, a norma dell'art. 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57); f) territorio svantaggiato, i territori classificati ai sensi dell'art. 18 del regolamento (CE) n. 1257/99 del Consiglio, del 17 maggio 1999, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG) e che modifica ed abroga taluni regolamenti; g) territorio montano, i territori classificati ai sensi della legge regionale 2 aprile 2002, n. 6 (Disciplina delle Comunita' Montane); h) addetti ad attivita' agrituristica, i soggetti previsti dall'art. 3, comma 2, del decreto legislativo n. 228/2001 e dall'art.

    2, comma 2, della legge regionale n. 10/2007; i) pasti al giorno, il numero massimo di pasti che l'azienda agrituristica puo' somministrare nell'arco di una giornata; j) zona, quella definita dall'ambito provinciale e dalle province contigue; k) somministrazione pasti, la fornitura di cibi cucinati in un locale idoneo e appositamente attrezzato; l) degustazione, qualsiasi fornitura di alimenti destinati ad essere consumati sul posto, che non ricada nell'ipotesi di cui alla lettera k).

    Art. 3.

    Caratteristiche delle aziende agrituristiche

  3. L'azienda agrituristica si definisce per tipologia e servizi offerti.

  4. La tipologia agrituristica si riferisce al tipo di attivita' esercitata, in relazione all'uso delle strutture ricettive disponibili. Si distinguono due tipologie di azienda agrituristica: a) agriturismo in forma familiare; b) agriturismo in forma aziendale.

  5. La tipologia agriturismo in forma familiare puo' presentare una o piu' delle seguenti caratteristiche: a) ospitalita' in camere o spazi comuni per un massimo di dieci persone al giorno, all'interno dell'alloggio dell'imprenditore agricolo o dei fabbricati aziendali; b) ospitalita' in spazi aperti attrezzati per la sosta dei campeggiatori per un massimo di dieci ospiti al giorno in roulotte, tende, camper; c) preparazione e somministrazione di pasti e bevande in strutture facenti parte dei fabbricati aziendali compreso l'alloggio dell'operatore agrituristico, fino ad un massimo di quaranta pasti al giorno. E' consentito cumulare settimanalmente il numero giornaliero dei pasti riconosciuti nel certificato di connessione di cui all'art.

    5, nei giorni di effettiva apertura, fermo restando il numero massimo di quaranta pasti al giorno; d) organizzazione delle attivita' di cui al comma 5.

  6. La tipologia agriturismo in forma aziendale puo' presentare una o piu' delle seguenti caratteristiche: a) alloggio in camere o in unita' abitative indipendenti e utilizzo di spazi aperti attrezzati per la sosta dei campeggiatori, fino ad un massimo di sessanta ospiti al giorno; b) preparazione e somministrazione di pasti e bevande per un numero massimo di centosessanta pasti al giorno. E' consentito cumulare settimanalmente il numero giornaliero dei pasti riconosciuti nel certificato di connessione di cui all'art. 5, nei giorni di effettiva apertura, fermo restando il numero massimo di centosessanta pasti al giorno; c) organizzazione delle attivita' di cui al comma 5.

  7. I servizi offerti consistono nel complesso delle attivita' agrituristiche svolte dall'azienda, da esercitarsi in forma singola o combinata. Sono attivita' agrituristiche, oltre all'ospitalita' e alla somministrazione di pasti e bevande: a) la degustazione in azienda di prodotti tipici ed enogastronomici locali anche attraverso: 1) organizzazione in azienda di degustazione di prodotti aziendali, prodotti tipici e spuntini; 2) corsi di cucina imperniati sulla tradizione rurale; 3) corsi per enoamatori e per assaggiatori di prodotti tipici ed enogastronomici locali; 4) presenza in azienda di enoteca con selezione di vini locali e regionali; b) l'organizzazione di attivita' ricreative, culturali, seminariali, sociali-educative e naturalistico-ambientali, quali: 1) presenza nell'ambito dell'azienda agrituristica di raccolte di oggetti, biblioteca o materiale divulgativo relativi alle tradizioni rurali; 2) organizzazione di attivita' di formazione e divulgazione culturale in materia di civilta' rurale e tradizione locale; 3) organizzazione ed ospitalita' di attivita' seminariali; 4) ospitalita' di iniziative ricreative o celebrative utilizzando gli spazi aziendali; 5) ospitalita' di iniziative che abbiano luogo sul reticolo idrico e navigabile utilizzando spazi aziendali attrezzati; 6) valorizzazione del patrimonio storico o culturale presente nell'ambito dell'azienda o anche nelle vicinanze, compresi i monumenti di interesse naturalistico, artistico ed architettonico; 7) accompagnamento e presentazione di percorsi e punti di osservazione della fauna e della flora autoctona e fornitura di materiale didattico e di osservazione; 8) disponibilita' in azienda di biblioteca a soggetto naturalistico e videoproiezioni; c) lo svolgimento di attivita' sportive o escursionistiche e ricreative, quali: 1) possibilita' di praticare discipline sportive mediante l'uso di impianti o attrezzature dell'operatore agrituristico, fermo restando l'utilizzo di altri servizi agrituristici; 2) organizzazione di pratiche sportive, intrattenimenti ed attivita' di animazione per il tempo libero finalizzate ad una migliore fruizione e conoscenza del territorio; 3) possibilita' di utilizzare, nell'ambito dell'azienda o nelle vicinanze della stessa, percorsi escursionistici nelle loro diverse forme; 4) possibilita' di predisporre aviosuperfici in conformita' alla normativa vigente; d) lo svolgimento di attivita' di pesca-turismo ai sensi dell'art. 16-bis, della legge regionale 30 luglio 2001, n. 12 (Norme per l'incremento e la tutela del patrimonio ittico e l'esercizio della pesca nelle acque della Regione Lombardia), nonche' le attivita' connesse cosi' come definite dall'art. 3 del decreto legislativo n. 226/2001; nei fiumi e nei laghi e' ammesso la pesca-turismo con l'uso di natanti regolarmente autorizzati, compresa la consumazione sugli stessi dei prodotti prelevati; e) lo svolgimento di attivita' di ittiturismo, che consiste nell'offerta di alloggio e di somministrazione di pasti e bevande, secondo i seguenti criteri: 1) utilizzo di fabbricati: l'attivita' puo' essere esercitata nell'abitazione dell'imprenditore o in qualsiasi fabbricato nella disponibilita' dell'impresa ittica, purche' situato ad una distanza non superiore a un chilometro dal corpo idrico in cui viene esercitata l'attivita' di pesca professionale; 2) prevalenza del tempo di lavoro: ai fini della prevalenza del tempo di lavoro, l'attivita' di pesca professionale viene quantificata secondo i parametri del decreto di cui all'art. 5, comma 4; 3) apporto di materie prime: ai fini dell'applicazione dei criteri di cui all'art. 3 della legge regionale n. 10/2007, sono considerati di produzione propria i prodotti derivati direttamente dall'attivita' di pesca professionale, anche quando hanno subito lavorazioni esterne all'azienda. Per l'apporto di altre materie prime locali, valgono gli stessi criteri definiti per le altre aziende agrituristiche; f) l'organizzazione di attivita' di ippoturismo, quali: 1) attivita' ippoturistica: possibilita' di ospitare e mantenere equidi non di proprieta' e di utilizzare equidi presenti in azienda per passeggiate o attivita' di turismo, organizzate da soggetti di cui all'art. 2, comma 2, della legge regionale n. 10/2007 ed in possesso delle autorizzazioni e degli attestati che abilitano e qualifichino a svolgere tale attivita' attraverso l'utilizzazione di equidi; 2) attivita' di ippoterapia: si intende la collaborazione...

Per continuare a leggere

RICHIEDI UNA PROVA

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT