CONCORSO - Bando di concorso relativo all'istituzione del X Ciclo - Nuova Serie (XXIV Ciclo) dei Corsi di Dottorato di Ricerca.

IL RETTORE

Visti gli artt. 22 e 41 dello Statuto dell'Universita' degli Studi di Salerno, emanato con D.R. 2 ottobre 1996, n. 4649, e pubblicato nel Supplemento alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - Serie Generale - del 15 ottobre 1996, n. 242, modificato con D.R. 12 dicembre 1997, n. 5353, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - Serie Generale - 23 dicembre 1997, n. 298, con D.R. 30 ottobre 2000, n. 5089, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana- Serie Generale - dell'8 novembre 2000, n.

261, e con D.R. 4 marzo 2003, n. 922, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana- Serie Generale - del 3 aprile 2003, n. 78; Visto l'art. 7 del Regolamento Didattico di Ateneo, emanato con D.R. 1° aprile 2008, Rep. n. 1043, Prot. n. 19161; Visto l'art. 4 della L. 3 luglio 1998, n. 210, che demanda alle Universita' il compito di disciplinare, con proprio Regolamento, l'istituzione dei Corsi di Dottorato, le modalita' di accesso e di conseguimento del titolo, gli obiettivi formativi ed il relativo programma di studi, la durata, il contributo per l'accesso e la frequenza ai corsi, le modalita' di conferimento e l'importo delle borse di studio, nonche' la stipula, a tal fine, di convenzioni con soggetti pubblici e privati; Visto l'art. 1, comma 1, lett. a), della L. 3 agosto 1998, n. 315; Visto il D.M. 30 aprile 1999, n. 224, con il quale e' stato emanato il Regolamento Ministeriale in materia di Dottorato di Ricerca, che determina i criteri generali ed i requisiti di idoneita' delle sedi, conferendo agli Atenei il compito di istituire con Decreto Rettorale i corsi previa valutazione dei requisiti di idoneita' delle sedi, di determinare gli obiettivi formativi e i programmi di studio, di disciplinare le modalita' di accesso, la durata dei corsi, le borse di studio e i contributi per l'accesso e la frequenza; Visto l'art. 2 del Decreto Interministeriale 19 aprile 1990 che fissa il limite del reddito personale complessivo loro per la fruizione delle borse di studio di cui alla L. 30 novembre 1989, n.

398; Visto il D.M. 18 giugno 2008, in corso di registrazione alla Corte dei Conti; Vista la delibera con la quale il Consiglio di Amministrazione, nella seduta del 15 febbraio 2001, ha commisurato il limite reddituale lordo necessario per la fruizione della borsa di studio all'ammontare della stessa; Visto il D.P.C.M. 9 aprile 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 26 luglio 2001, n. 172; Visto il D.R. 7 maggio 2007, Rep. n. 1428, Prot. n. 32928, con il quale e' stato emanato, in attuazione delle disposizioni normative contenute nell'art. 4 della L. 3 luglio 1998, n. 210, e nel D.M. 30 aprile 1999, n. 224, il Regolamento di Ateneo in materia di Dottorato di Ricerca; Considerate le proposte di istituzione dei Corsi di Dottorato di Ricerca con sede amministrativa presso l'Universita' degli Studi di Salerno avanzate dalle strutture dipartimentali; Visto il D.R. 15 maggio 2008, Rep. n. 1781, Prot. n. 27450, con il quale e' stata nominata una Commissione Mista S.A./CdA, con il compito di provvedere alla valutazione delle proposte di istituzione avanzate dalle strutture dipartimentali e di procedere alla ripartizione delle borse di studio; Acquisito il parere espresso dal Nucleo di Valutazione, nella seduta del 30 maggio 2008, in ordine alla verifica dei requisiti di idoneita' delle strutture dipartimentali proponenti; Acquisito il verbale dei lavori della Commissione Mista S.A./CdA; Vista la delibera con la quale il Consiglio di Amministrazione, nella seduta del 26 giugno 2008, ha determinato l'importo del contributo per l'accesso e la frequenza ai Corsi di studio universitari; Vista la delibera con la quale il Senato Accademico, nella seduta del 23 settembre 2008, ha approvato l'istituzione del X Ciclo - Nuova Serie (XXIV Ciclo) dei Corsi di Dottorati di Ricerca, con sede amministrativa presso l'Universita' degli Studi di Salerno; Vista la delibera con la quale il Consiglio di Amministrazione, nella seduta del 25 settembre 2008, ha determinato le risorse economico-finanziarie da destinare ai predetti Corsi, l'importo delle borse di studio e dei contributi per l'accesso e la frequenza; Attesa la necessita' e l'urgenza di procedere all'emanazione del bando di concorso,

Decreta: Art. 1.

Istituzione E' istituito il X Ciclo - Nuova Serie (XXIV Ciclo) dei Corsi di Dottorato di Ricerca con sede amministrativa presso l'Universita' degli Studi di Salerno.

Sono indetti pubblici concorsi, per esami, per l'ammissione ai Corsi di Dottorato di Ricerca di seguito elencati (per ciascun dottorato sono indicati: la durata del Corso, il Coordinatore, i posti messi a concorso e il numero delle borse di studio, le sedi consorziate).

I posti previsti potranno essere aumentati a seguito di eventuali cofinanziamenti provenienti dall'Unione Europea, da Enti pubblici di ricerca o da qualificate strutture produttive private.

Art. 2.

Disposizioni generali Ai sensi dell'art. 6, comma 1, della L. 30 novembre 1989, n. 398, "le borse di studio universitarie non possono essere cumulate con altre borse di studio a qualsiasi titolo conferite, tranne che con quelle assegnate da Istituzioni nazionali o straniere utili ad integrare, con soggiorni all'estero, l'attivita' di formazione o di ricerca dei borsisti.

Chi ha gia' usufruito di una borsa di studio non puo' usufruirne una seconda volta allo stesso titolo.

Alle borse di studio universitarie si applicano le agevolazioni fiscali di cui all'art. 4 della L. 13 agosto 1984, n. 476".

Ai sensi dell'art. 79 del D.P.R. 11 luglio 1980, n. 382, "le borse di studio comunque utilizzate non danno luogo a trattamenti previdenziali ne' a valutazioni ai fini di carriere giuridiche ed economiche, ne' a riconoscimenti automatici ai fini previdenziali".

Ai sensi dell'art. 2 della L. 13 agosto 1984, n. 476, come modificato dall'art. 52, comma 57, della L. 28 dicembre 2001, n. 448, "il pubblico dipendente ammesso a Corsi di Dottorato di Ricerca e' collocato a domanda in congedo straordinario per motivi di studio senza assegni per il periodo di durata del Corso ed usufruisce della borsa di studio ove ricorrano le condizioni richieste. Il periodo di congedo straordinario e' utile ai fini della progressione di carriera, del trattamento di quiescenza e di previdenza. In caso di ammissione a Corsi di Dottorato di Ricerca senza borsa di studio, o di rinunzia a questa, l'interessato in aspettativa conserva il trattamento economico, previdenziale e di quiescenza in godimento da parte dell'amministrazione pubblica presso la quale e' instaurato il rapporto di lavoro. Qualora, dopo il conseguimento del dottorato di ricerca, il rapporto di lavoro con l'amministrazione pubblica cessa per volonta' del dipendente nei due anni successivi, e' dovuta la ripetizione degli importi corrisposti".

Ai sensi dell'art. 4, u.c., della L. 3 luglio 1998, n. 210, "i dottorandi possono esercitare una limitata attivita' didattica sussidiaria o integrativa, che non deve in ogni caso compromettere l'attivita' di formazione alla ricerca. La collaborazione didattica e' facoltativa, senza oneri per il bilancio dello Stato, e non da' luogo a diritti in ordine all'accesso ai ruoli delle Universita'".

Art. 3.

Requisiti per la partecipazione ai concorsi pubblici per l'ammissione a Corsi di Dottorato di Ricerca Ai concorsi di ammissione possono partecipare, senza limitazioni di eta' e di cittadinanza, coloro che siano in possesso di laurea...

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