dell'8 luglio 2008 emessa dal Tribunale di Biella nel procedimento penale a carico di Pastormerlo Francesco Processo penale - Citazione del responsabile civile - Procedimento penale per il reato di lesioni personali colpose derivanti da infortunio sul lavoro a carico di datore di lavoro dichiarato, nelle more, fallito - Citazione, quale responsabile civile, della compagnia di assicurazione della responsabilita' civile del datore di lavoro in forza di contratto di assicurazione facoltativo - Preclusione - Violazione del principio di ragionevolezza ..........

IL TRIBUNALE Letti gli atti ed i documenti contenuti nel fascicolo per il dibattimento, con particolare riguardo alla memoria, depositata dal Difensore di Luca Strona, parte civile costituita, all'udienza del 24 giugno 2008, avente ad oggetto la richiesta di citazione di Toro Assicurazioni S.p.A. nella dedotta qualita' di responsabile civile, siccome compagnia assicuratrice della responsabilita' civile di Cappa S.r.l., impresa datrice di lavoro dello Strona; Sentite la parti, osserva quanto segue.

Nell'ambito del procedimento penale in epigrafe, che vede Francesco Pastormerlo. legale rappresentante della Cappa, imputato del delitto di cui all'art. 590, comma 3 c.p. e di talune contravvenzioni previste da leggi speciali in materia di diritto penale del lavoro, per aver in tesi cagionato allo Strona, intento a spostare altrove, nel corso dell'attivita' lavorativa, una coclea tubolare non adeguatamente protetta sull'apertura di carico inferiore, lesioni personali gravissime alla mano sinistra, il difensore dello Strona medesimo, costituitosi parte civile, rappresenta che, dopo l'infortunio, la Cappa e' stata dichiarata fallita.

Alla luce di cio', egli, fatte proprie le argomentazioni con cui la sezione lavoro della Corte di cassazione, con ordinanza addi' 12 febbraio 2008, n. 11921, ha sollevato la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 1917, comma 2 c.c., chiede citarsi la Toro Assicurazioni quale responsabile civile, sottolineando, da un lato, l'impossibilita', stante l'intervenuto fallimento, di agire contro la Cappa in quanto tale, e dall'altro lato, di sottrarre la somma eventualmente risarcenda dalla Toro Assicurazioni alle regole del concorso. In subordine solleva eccezione di illegittimita' costituzionale dell'art. 83, comma 1 c.p.p. per le medesime ragioni che, secondo la sezione lavoro della Corte di cassazione, affliggerebbero di illegittimita' l'art. 1917, comma 2 c.c.

Il pubblico ministero ed il difensore dell'imputato si oppongono alla richiesta del difensore della parte civile, richiamando il consolidato orientamento della Corte costituzionale a termini del quale l'art. 83, comma 1 c.p.p. muove da un obbligo risarcitorio che la legge, e soltanto la legge, fa gravare sul responsabile civile direttamente in favore di terzi lesi dal fatto ingiusto altrui.

Orbene, l'art. 83, comma 1 c.p.p., la cui portata va apprezzata anzitutto sul piano processuale, ossia sul piano della possibilita' che un soggetto ulteriore, rispetto all'imputato, sia chiamato, nell'ambito del processo penale, a rispondere civilisticamente del fatto dell'imputato, e' per costante giurisprudenza della Corte costituzionale interpretato nel senso della necessaria esistenza di una norma di legge intesa a configurare un vero e proprio obbligo di detto soggetto verso il danneggiato.

Tale premessa costituisce il filo conduttore della nota sentenza addi' 22 aprile 1998, n. 112, che, nel dichiarare l'illegittimita' costituzionale della disposizione di cui odiernamente si discute, laddove non prevedeva, nel caso di responsabilita' civile derivante dall'assicurazione obbligatoria prevista dalla legge 24 dicembre 1969, n. 990, che l'assicuratore potesse essere citato nel processo penale a richiesta dell'imputato, ha valorizzato, nel contesto giust'appunto dell'obbligatorieta' dell'assicurazione, i due profili peculiari della previsione dell'azione diretta del danneggiato nel confronti dell'assicuratore e quella del litisconsorzio necessario del responsabile del danno nel giudizio civile promosso contro l'assicuratore: «Nella legge n. 990 del 1969, istituiva dell'assicurazione obbligatoria della responsabilita' civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, interessano, ai fini del giudizio di comparazione devoluto alla Corte attraverso l'ordinanza di rimessione, gli articoli 18 e 23, Il primo comma dell'art. 18 stabilisce che "il danneggiato per sinistro causato dalla circolazione di un veicolo o di un natante per i quali a norma della presente legge vi e' l'obbligo di assicurazione ha azione diretta per il risarcimento del danno nei confronti dell'assicuratore, entro i limiti delle somme per le quali e' stata stipulata l'assicurazione''. L'art. 23 statuisce che "nel giudizio promosso contro l'assicuratore a norma dell'art. 18, comma primo, della presente legge, deve essere chiamato nel processo anche il responsabile del danno''. Queste due disposizioni, ovviamente da inquadrarsi nel complesso della legge a cui...

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