del 14 maggio 2008 emessa dal Tribunale di Lucca sul ricorso proposto dalla curatela del fallimento Phoenix Officine Meccaniche Lucchesi S.r.l. contro Cassa di Risparmio di La Spezia S.p.A. Fallimento e procedure concorsuali - Ricorso proposto da curatore fallimentare per ottenere declaratoria di inefficacia, nei confronti della massa, di rimesse confluite su conto corrente bancario intestato alla societa' fallita nell'anno anteriore alla sentenza di fallimento - Applicabilita', ove non diversamente disposto, delle norme del codice di procedura civile ..........

IL TRIBUNALE Sciogliendo la formulata riserva, ha pronunciato la seguente ordinanza.

  1. - La curatela del fallimento di Phoenix Officine Meccaniche Lucchesi S.r.l., dichiarato giusta sentenza di questo tribunale in data 4 novembre 2004, ha proposto contro la Cassa di risparmio di La Spezia S.p.A. una domanda ex art. 67, primo e secondo comma, legge fallimentare finalizzata a sentir dichiarare l'inefficacia, nei confronti della massa, di talune rimesse confluite su conto corrente della fallita nell'anno anteriore alla sentenza di fallimento.

    Cio' ha fatto, in data 29 ottobre 2007, mediante ricorso ex art.

    24, secondo comma, legge fallimentare, sul presupposto dell'immediata applicabilita' di consimile disposizione, a far data dal 16 luglio 2006, a tutte le azioni derivanti dal fallimento.

    La Cassa si e' costituita resistendo alla pretesa.

  2. - Ad avviso del collegio la causa e' stata esattamente incardinata, da parte attrice, mediante ricorso al rito camerale dettato dall'art. 24, secondo comma, legge fallimentare.

    E tuttavia - come gia' osservato in separati giudizi - la disposizione da ultimo citata, nello stabilire che, salva diversa previsione, alle controversie di cui al primo comma si applicano le norme previste dagli artt.737-742 c.p.c. (con deroga alla disciplina di cui all'art. 40, terzo comma, c.p.c.), non resta immune, per le ragioni che seguono, da fondati dubbi di legittimita' costituzionale.

  3. - Punti decisivi, in tema di rilevanza, attengono al fatto: (i) se alle azioni ex art. 67 legge fallimentare, proposte dopo il 16 luglio 2006 (data di entrata in vigore della riforma ex d.lgs.

    9 gennaio 2006, n. 5, salve le modifiche apportate agli artt. 48, 49 e 50), debba o meno essere applicato il procedimento in camera di consiglio di cui al nuovo testo dell'art. 24, secondo comma, legge fallimentare; (ii) se, sulla ritenuta anzidetta applicazione, rispetto ad azioni gia' proposte alla data del 1° gennaio 2008, possa influire l'abrogazione dell'art. 24, secondo comma, legge fallimentare conseguente al sopravvenuto d.lgs. n. 169/2007 (c.d. decreto correttivo).

    Osserva il collegio che al primo quesito devesi fornire risposta affermativa; al secondo risposta negativa.

    Queste le ragioni.

    (i) Non par dubbio, alla luce del consolidato orientamento dottrinale e giurisprudenziale fin qui manifestatasi, che l'azione ex art. 67 legge fallimentare, e' azione derivante dal fallimento, il fallimento essendone il presupposto e non potendo l'azione stessa ammettersi se non a seguito dell'apertura del concorso, previa legittimazione esclusiva del curatore.

    Secondo il disposto ex art. 24 legge fallimentare, nel testo in vigore al momento della instaurazione della lite (29 ottobre 2007), le azioni derivanti dal fallimento sono soggette al rito camerale.

    Atteso infatti il generale criterio tempus regit actum, valevole in materia processuale in mancanza di apposita disciplina transitoria, alle azioni de quibus deve applicarsi la legge processuale del tempo in cui le stesse sono esercitate.

    Per superare il rilievo, non sembra al collegio potersi far leva sulla generale previsione transitoria apposta, ex art. 150, al d.lgs.

    n. 5 del 2006.

    Appare risolutivo considerare, in contrario, che questa previsione contiene la disciplina transitoria dei ricorsi per dichiarazione di fallimento (o di concordato fallimentare) depositati prima del 16 luglio 2006, e delle procedure concorsuali pendenti alla stessa data; nel senso che detti ricorsi e dette procedure «sono definiti secondo la legge anteriore».

    Il testuale riferimento, ai «ricorsi per dichiarazione di' fallimento» alle «domande di concordato fallimentare depositate prima», e alle «procedure di fallimento e di concordato fallimentare pendenti», ne identifica - e ne delimita - l'oggetto.

    Non appare quindi seriamente contrastabile il rilievo - gia' formulato da certa dottrina - che la disposizione ex art. 150 non riguarda altro che i pendenti procedimenti prefallimentari, le...

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