depositato in cancelleria il 26 agosto 2008 (del Presidente del Consiglio dei ministri) Imposte e tasse - Norme della Regione Piemonte - Editoria - Interventi a sostegno della stampa di informazione periodica locale - Riduzione dell'aliquota dell'imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP) al 2,25% a partire dall'anno 2009 - Lamentata esorbitanza dai limiti entro cui le Regioni possono variare l'aliquota base IRAP - Ricorso del Governo - Denunciata lesione della competenza esclusiva statale in materia di sistema tributario e contabile ..........

Ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, presso i cui uffici e' legalmente domiciliato in Roma, via dei Portoghesi n. 12; Contro la Regione Piemonte, in persona del Presidente della Giunta regionale pro tempore, per la declaratoria della illegittimita' costituzionale dell'articolo 8, comma 1, lettera d) della legge della Regione Piemonte n. 18 del 25 giugno 2008, pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Piemonte del 3 luglio 2008, n. 27, come da delibera del Consiglio dei ministri in data 1° agosto 2008.

F a t t o In data 3 luglio 2008 e' stata pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione Piemonte la legge regionale n. 18 del 25 giugno 2008 con la quale sono stati disciplinati «interventi a sostegno dell'editoria piemontese e dell'informazione locale».

Con tale normazione la regione ha inteso predisporre un sistema integrato di interventi «nel quadro degli obiettivi di promozione culturale, scientifica, sociale ed economica della collettivita' piemontese» al fine di «valorizzare lo sviluppo ... della piccola imprenditoria editoriale, quale componente del patrimonio culturale e linguistico piemontese».

Nell'ottica del perseguimento di tale disegno, con la norma citata in epigrafe, la legge regionale ha previsto la «riduzione dell'aliquota dell'imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP) al 2,25% a partire dall'anno 2009». Detta disposizione eccede le competenze regionali ed e' pertanto invasiva della competenza statale, in contrasto con il dettato costituzionale; la stessa viene pertanto impugnata con il presente atto affinche' ne sia dichiarata la illegittimita' costituzionale con conseguente annullamento, sulla base delle seguenti considerazioni in punto di D i r i t t o 1. - Pacifico appare, anzitutto, che l'IRAP sia tributo statale e non proprio della regione nel senso di cui al vigente art. 119 della Costituzione, con la conseguenza che la relativa disciplina rientra nella competenza legislativa esclusiva dello Stato ai sensi dell'art.

117, secondo comma, lettera e) della Costituzione e che quindi e' precluso alle regioni integrare detta disciplina se non nei limiti stabiliti dalla legislazione statale (Corte cost. 2/2006; 24/2004).

Come codesta Corte ha insegnato, infatti, e' tributo proprio regionale non gia' quello istituito con legge statale, ancorche' la regolamentazione del suo gettito e della sua riscossione siano attribuite in tutto o in...

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