Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale. Amministrazione pubblica - Spoils system - Incarichi dirigenziali «esterni» - Individuazione del thema decidendum - Delimitazione dell'oggetto della questione alla sola disciplina transitoria prevista dal comma 161 del d.lgs. n. 165 del 2001 e non anche quella a regime che il rimettente non e' chiamato ad applicare nel giudizio a quo. - D.L. 3 ottobre 2006, n. 262 (convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286), art. 2, commi 159, 160 e 161. - Costituzione, artt. 3, 35, primo c ..........

LA CORTE COSTITUZIONALE composta dai signori: Presidente: Giovanni Maria FLICK; Giudici: Francesco AMIRANTE, Ugo DE SIERVO, Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Franco GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Maria Rita SAULLE, Giuseppe TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO; ha pronunciato la seguente

Ordinanza nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 2, commi 159, 160 e 161, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262 (Disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria), convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2006, n. 286, promosso con ordinanza del 1° ottobre 2007 dal Tribunale amministrativo regionale del Lazio sul ricorso proposto da R.M. ed altri contro il Ministero della pubblica istruzione ed altro, iscritta al n. 43 del registro ordinanze 2008 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 11, 1ª serie speciale, dell'anno 2008.

Visti l'atto di costituzione di R.M. ed altri nonche' l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri; Udito nella Camera di consiglio del 24 settembre 2008 il giudice relatore Alfonso Quaranta; Ritenuto che il Tribunale amministrativo regionale del Lazio, sezione terza-bis, ha sollevato questione di legittimita' costituzionale dell'art. 2, commi 159, 160 e 161, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262 (Disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria), convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2006, n. 286, per violazione degli artt. 3, 35, primo comma, 36, 97 e 98 della Costituzione; che il giudice a quo premette che i ricorrenti hanno impugnato, «nella qualita' di destinatari di incarichi dirigenziali presso il Ministero della pubblica istruzione», il decreto del 1° dicembre 2006 dello stesso Ministero, avente ad oggetto l'autorizzazione al conferimento di 91 incarichi dirigenziali ai sensi dei commi 5-bis e 6 dell'art. 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche), nonche' della nota del 2 dicembre 2006, n. 1012, con la quale il Capo dipartimento del predetto Ministero ha inviato una circolare ai direttori generali degli uffici scolastici centrali e regionali affinche' questi ultimi invitino i destinatari degli incarichi dirigenziali cessati in applicazione delle norme impugnate a riassumere il servizio presso le amministrazioni di appartenenza; che e' stato impugnato, con motivi aggiunti, anche il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 16 gennaio 2007, il quale, in particolare, ha autorizzato il Ministero della pubblica istruzione a coprire 400 posti di funzionari e 130 di dirigenti tecnici; che il giudice a quo, ancora in via preliminare...

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