CIRCOLARE 25 gennaio 2013, n. 1 - Legge n. 190 del 2012 - Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalita' nella pubblica amministrazione. (13A03757)

Alle pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2. del d.lgs. n. 165 del 2001 1. Premessa. Nella Gazzetta ufficiale n. 265 del 13 novembre 2012 e' stata pubblicata la legge 6 novembre 2012, n. 190, «Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalita' nella pubblica amministrazione.». La legge e' entrata in vigore il 28 novembre 2012. Con l'intervento normativo sono stati introdotti numerosi strumenti per la prevenzione e la repressione del fenomeno corruttivo e sono stati individuati i soggetti preposti ad adottare iniziative in materia. Per quanto riguarda i soggetti istituzionali titolari di competenze nel settore, si segnala in particolare che l'art. 1, comma 2, della legge ha individuato nella Commissione Indipendente per la Valutazione, la Trasparenza e l'Integrita' delle amministrazioni pubbliche / C.I.V.I.T. l'Autorita' nazionale anticorruzione, cui sono stati affidati le funzioni e i compiti elencati nel medesimo comma nelle lettere da a) a g) e accordati poteri ispettivi secondo quanto previsto nel successivo comma 3. La recente legge 17 dicembre 2012, n. 221, di conversione del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179, ha poi rafforzato l'Autorita' prevedendo che alla Commissione e' preposto un presidente, nominato su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, del Ministro della giustizia e del Ministro dell'interno, tra persone di notoria indipendenza che hanno avuto esperienza in materia di contrasto alla corruzione e persecuzione degli illeciti nella pubblica amministrazione. La stessa legge ha poi previsto la possibilita' per la Commissione di avvalersi della Guardia di finanza e dell'Ispettorato della funzione pubblica al fine di svolgere indagini e accertamenti. Il comma 4 del predetto art. 1 attribuisce un rilevante ruolo in materia anche al Dipartimento della funzione pubblica. I compiti e le funzioni spettanti al Dipartimento sono specificati nelle lett. da a) ad e) del medesimo comma e sono svolti secondo linee di indirizzo adottate da un Comitato interministeriale istituito e disciplinato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri. Il Dipartimento svolge principalmente un ruolo propositivo e di coordinamento dell'"attuazione delle strategie di prevenzione e contrasto della corruzione e dell'illegalita' nella pubblica amministrazione elaborate a livello nazionale ed internazionale" e predispone il Piano Nazionale Anticorruzione, P.N.A., che viene trasmesso ed approvato dalla C.I.V.I.T.. In base alla nuova legge, le strategie di prevenzione e contrasto della corruzione derivano dall'azione sinergica di tre soggetti: il Comitato interministeriale, che ha il compito di fornire indirizzi attraverso l'elaborazione delle linee guida;

il Dipartimento della funzione pubblica, che opera come soggetto promotore delle strategie di prevenzione e come coordinatore della loro attuazione;

la C.I.V.I.T., che, in qualita' di autorita' nazionale anticorruzione, svolge funzioni di raccordo con le altre autorita' ed esercita poteri di vigilanza e controllo per la verifica dell'efficacia delle misure di prevenzione adottate dalle amministrazioni nonche' sul rispetto della normativa in materia di trasparenza. Il contesto nel quale le iniziative e le strategie sono adottate e' quello disegnato dalle norme nazionali ed internazionali in materia. In questa sede si segnala, in particolare, la Convenzione dell'Organizzazione delle Nazioni Unite contro la corruzione, adottata dall'Assemblea generale dell'O.N.U. il 31 ottobre 2003 con risoluzione n. 58/4, firmata dallo Stato italiano il 9 dicembre 2003, e ratificata con legge 3 agosto 2009, n. 116. Questa Convenzione prevede che ciascuno Stato debba elaborare e applicare delle politiche di prevenzione della corruzione efficaci e coordinate, adoperarsi al fine di attuare e promuovere efficaci pratiche di prevenzione, vagliarne periodicamente l'adeguatezza e collaborare con gli altri Stati e con le organizzazioni regionali ed internazionali per la promozione e messa a punto delle misure (art. 5). La medesima Convenzione prevede poi che ciascuno Stato debba individuare uno o piu' organi, a seconda delle necessita', incaricati di prevenire la corruzione e, se necessario, la supervisione ed il coordinamento di tale applicazione e l'accrescimento e la diffusione delle relative conoscenze (art. 6). Grande rilievo assumono anche le misure contenute nelle linee guida e nelle convenzioni che l'OECD, il Consiglio d'Europa con il GR.E.C.O. (Groupe d'Etats Contre la Corruptione) e l'Unione europea riservano alla materia e che vanno nella medesima direzione indicata dall'O.N.U.: implementare la capacita' degli Stati membri nella lotta alla corruzione, monitorando la loro conformita' agli standard anticorruzione ed individuando le carenze nelle politiche nazionali. Si segnala che a breve sara' pubblicato il rapporto dell'OECD sulla situazione dell'Italia in materia di prevenzione della corruzione (Reinforcing Public Sector Integrity and Restoring Trust for Sustainable Economic Growth). In questo contesto, e' stata particolarmente apprezzata l'avvenuta approvazione della legge ed e' stata evidenziata la cruciale importanza della sua implementazione amministrativa. La presente circolare ha l'obiettivo di fornire informazioni e prime indicazioni alle amministrazioni con particolare riferimento alla figura del responsabile della prevenzione della corruzione. Ulteriori indicazioni sulle novita' normative saranno fornite con successive circolari. Si rende noto che e' stato appena adottato il decreto di costituzione del Comitato interministeriale (d.P.C.m. 16 gennaio 2013), il quale e' presieduto dal Presidente del Consiglio dei ministri e composto dal Ministro della giustizia, dal Ministro dell'interno e dal Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione. Come visto, questo Comitato ha il compito di elaborare gli indirizzi che serviranno anche per l'elaborazione del P.N.A.. Il Piano, che sara' predisposto dal Dipartimento della funzione pubblica e sottoposto all'approvazione della C.I.V.I.T. sulla base delle linee guida del Comitato, conterra' anche alcune indicazioni per l'elaborazione dei piani triennali di prevenzione da parte delle amministrazioni, la cui adozione e' prevista dall'art. 1, comma 8, della legge. Tale disposizione stabilisce che l'organo di indirizzo politico, su proposta del responsabile, entro il 31 gennaio di ogni anno, adotta il piano triennale di prevenzione della corruzione, curandone la trasmissione al Dipartimento della funzione pubblica. In fase di prima applicazione, il termine e' stato fissato al 31 marzo 2013 (art. l'art. 34-bis, comma 4, d.l. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221). Nelle more della definizione dei predetti documenti da elaborare a livello nazionale (linee guida, P.N.A.), si ritiene importante segnalare la necessita'...

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