n. 72 ORDINANZA (Atto di promovimento) 19 febbraio 2013 -

IL TRIBUNALE 1. Fatto e svolgimento del processo A seguito di citazione «diretta» del pubblico ministero, B. A. veniva tratta a giudizio a avanti a questo giudice monocratico del dibattimento per rispondere dei reati in epigrafe indicati (come da capo di imputazione). Alla prima udienza (c.d. «filtro»), l'imputata - non comparsa senza addurre alcun legittimo impedimento - veniva dichiarata contumace;

la persona offesa B. F. si costituiva parte civile. Il giudice dichiarava aperto il dibattimento e, a seguito delle richieste delle parti, pronunciava ordinanza (ex articoli 190 e 495 c.p.p.) con cui ammetteva le prove dichiarative e documentali. Infine, disponeva il rinvio del processo - per l'istruttoria dibattimentale all'udienza del 1° ottobre 2013 ore 9,15 avanti al Tribunale di Torino (ufficio che accorpera' il Tribunale di Pinerolo dopo il 13 settembre 2013, per effetto del decreto legislativo 7 settembre 2012 n. 155). Il giudice disponeva peraltro che non fossero citati i testimoni ammessi, non essendo possibile individuare l'aula (del Tribunale di Torino) in cui si dovrebbe celebrare il processo, in assenza no ad ora di qualunque indicazione - pur gia' formalmente richiesta dal Presidente di questo Tribunale - da parte dell'ufficio accorpante. A questo punto, subito dopo l'indicazione della data e dell'ufficio giudiziario di rinvio del processo il patrono di parte civile avv. Bernardoni formulava (oralmente e in forma scritta) «eccezione di incostituzionalita' dell'art. 1 legge n. 148/2011 e degli articoli 1 e segg. decreto legislativo n. 155/2002 (laddove e' stato tra l'altro prevista la soppressione del Tribunale e della Procura della Repubblica di Pinerolo e il loro accorpamento dopo il 13 settembre 2013 al Tribunale e alla Procura della Repubblica di Torino), - per contrasto con gli articoli 3, 24, 25, 70, 72, 76, 77, 81, 97 e 108 della Costituzione». Il patrono di parte civile depositava memoria scritta contenente l'eccezione e 23 documenti di' supporto, e chiedeva che il giudice volesse accogliere l'eccezione proposta e pronunciare ordinanza di rimessione degli atti alla Corte costituzionale. Il Pubblico ministero e la difesa dell'imputato dichiaravano di associarsi all'eccezione proposta chiedendo un breve differimento per eventuale deposito di note scritte. Il giudice scrivente - anche ai fine di vagliare la memoria della parte civile e le centinaia di pagine di documenti allegati - differiva pertanto il processo all'udienza del 19 febbraio 2013, soltanto al fine di delibare l'eccezione proposta. All'odierna udienza del 19 febbraio 2013, il giudice confermava il provvedimento di rinvio del processo (per procedere all'istruttoria dibattimentale) all'udienza del 1° ottobre 2013 avanti al Tribunale di Torino. Subito dopo tale differimento («rinvia il processo all'udienza del 1° ottobre 2012 alle ore 9,15 avanti al Tribunale di Torino», il difensore della parte civile riconfermava l'eccezione gia' proposta;

il p.m. vi si associava (richiamando altresi' il contenuto di memoria del Procuratore della Repubblica di Pinerolo depositata in cancelleria in data 15.2.2013 e chiedendo in particolare che la questione di legittimita' costituzionale fosse sollevata anche con riferimento alla soppressione dell'ufficio di Procura);

il difensore dell'imputato si associava nuovamente all'eccezione di parte civile. Il giudice si ritirava in camera di consiglio e, all'esito, pronunciava la seguente ordinanza. 2. Le disposizioni impugnate Il giudice scrivente, in accoglimento delle eccezioni proposte ma in ogni caso anche d'ufficio (stante la manifesta fondatezza ictu ocull, per come si dira'), ritiene che siano rilevanti e non manifestamente infondate la questione di legittimita' di quelle disposizioni del decreto legislativo n. 155/2012 e della legge-delega n. 148/2011 che comportano la soppressione - dal 13 settembre 2013 - degli uffici giudiziari (Tribunale e Procura) di Pinerolo, e il loro accorpamento agli omologhi uffici giudiziari di Torino (e che impongono altresi' il rinvio dei processi, dopo il 13 settembre 2013, avanti al Tribunale di Torino): 1) la questione di legittimita' costituzionale degli articoli 1 e 9 del decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 155, relativamente all'inclusione del Tribunale di Pinerolo e della Procura della Repubblica di Pinerolo nell'elenco di cui alla tabella A) allegata, con conseguente soppressione di tali uffici e loro accorpamento al Tribunale e alla Procura della Repubblica di Torino, e relativamente all'obbligo di fissare le udienze successive al 13 settembre 2013 avanti al Tribunale di Torino: per contrasto con gli articoli 76, 3, 24, 25 e 97 della Costituzione;

2) la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 1 della legge 14 settembre 2011, n. 148, di conversione, con modificazioni del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, per essere stata emanata la legge-delega in violazione degli articoli 70, 72, 76, 77 e 81 della Costituzione. 3. La non manifesta infondatezza delle questioni

  1. Illegittimita' degli articoli 1, 2 e 9 del decreto legislativo delegato 7 settembre 2012 n. 155: art. 1, relativamente all'inclusione del Tribunale e della Procura della Repubblica di Pinerolo nell'elenco di cui alla tabella A) allegata al medesimo decreto legislativo n. 155/2012, laddove si prevede che tali uffici vengano soppressi e accorpati al Tribunale e alla Procura della Repubblica di Torino;

e art. 9 comma 1 (in relazione all'art. 2) decreto legislativo n. 155/2012, laddove si prevede che le udienze fissate dopo la data di efficacia del medesimo decreto legislativo delegato (13 settembre 2013) siano fissate avanti all'accorpante Tribunale di Torino: per contrarieta' di entrambe le disposizioni all'art. 76 della Cost. [in relazione al disposto dell'art. 1 comma 2 lettera b), d) ed e) legge delega n. 148 del 14 settembre 2011] e per contrarieta' agli art. 3, 24, 25 primo comma, 97 secondo comma Cost. L'art. 1 del decreto legislativo n. 155 del 7 settembre 2012 prevede che «Sono soppressi i tribunali ordinari, le sezioni distaccate e le procure della Repubblica di cui alla tabella A allegata al presente decreto»;

nell'elenco della tabella A e' compreso il Tribunale di Pinerolo, che viene accorpato al Tribunale metropolitano di Torino. L'art. 9 comma 1 periodo decreto legislativo n. 155/2012 recita: «Le udienze fissate dinnanzi ad uno degli uffici destinati alla soppressione per una data compresa fra l'entrata in vigore del presente decreto e la data di efficacia di cui all'art. 11 comma 2 [quest'ultima «...decorsi dodici mesi dalla data di entrata in vigore»: id est 13 settembre 2013] sono tenute presso i medesimi uffici. Le udienze fissate per una data successiva sono tenute dinnanzi all'ufficio competente a norma dell'art. 2 ». Il provvedimento di soppressione del Tribunale di Pinerolo e di accorpamento al Tribunale di Torino - e le disposizioni connesse circa l'obbligo di' fissare le udienze post 13 settembre 2013 avanti al Tribunale di Torino - appare allo scrivente in clamoroso contrasto con le disposizioni della stessa legge delega ed in particolare con l'art. 1 comma 2° lettera b), d), e) legge n. 148/2011: contrasto che - per come si vedra' - emerge tra l'altro non solo sulla base dei «lavori preparatori» e segnatamente dei numerosissimi pareri di organi politici e tecnici che a vario titolo sono stati consultati durante l'iter (e prima) dell'approvazione del decreto legislativo n. 155/2012;

ma anche, si badi bene, incredibilmente, sulla base della stessa «interpretazione autentica» (peraltro obbligata) che e' stata fornita dallo stesso Ministro della giustizia nella relazione ufficiale di accompagnamento del decreto legislativo n. 155/2012. L'art. 1 comma 2 lettera b) della legge delega n. 148/2011 prevede che la ridefinizione delle circoscrizioni giudiziarie avvenga «secondo criteri oggettivi e omogenei che tengano conto dell'estensione del territorio, del numero degli abitanti dei carichi di lavoro e dell'indice delle sopravvenienze, della specificita' territoriale dei bacini di utenza, anche con riguardo alla situazione infrastrutturale, e del tasso di impatto della criminalita' organizzata, nonche' della necessita' di razionalizzare il servizio giustizia nelle grandi aree metropolitane»;

la lettera d) indica al Governo di «procedere alla soppressione ovvero alla riduzione delle sezioni distaccate di tribunale, anche mediante accorpamento ai tribunali limitrofi, nel rispetto dei criteri di cui alla lettera b)»;

la lettera e) indica come «prioritaria linea di intervento» [nell'attuazione di quanto previsto anche dalle lettera b) e d)] «il riequilibrio delle attuali competenze territoriali, demografiche e funzionali tra uffici limitrofi della stessa area provinciale caratterizzati da rilevante differenza di dimensioni». Avuto riguardo all'art. 1 comma 2 lettera b) e d), il principio «direttivo» di primaria importanza nella revisione della geografia giudiziaria (il «primo» principio, addirittura gerarchicamente sovraordinato a tutti gli altri tanto da essere indicato dal delegante al delegato come «prioritaria linea di intervento») e' dunque quello della razionalizzazione del servizio giustizia nelle grandi aree metropolitane (Roma, Milano, Napoli, Torino e Palermo), che deve essere necessariamente realizzato (e cosi e' stato, tranne che nel caso di Pinerolo) mediante decogestionamento del tribunale metropolitano (nel caso di specie di Torino), con trasferimento di carichi sugli uffici giudiziari limitrofi della stessa provincia e aumento delle dimensioni di questi (Pinerolo si trova infatti in provincia di Torino). Il principio di decongestionamento dei grandi Tribunali metropolitani (Roma, Milano, Napoli, Torino, Palermo) - unanimemente (e dalla legge-delega) ritenuto obiettivo «prioritario» da perseguirsi nell'ottica della razionalizzazione del servizio giustizia - affonda le proprie radici gia' nel decreto legislativo 491 del 3 dicembre 1999 (in...

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