n. 46 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 20 marzo 2013 -

Ricorso della Presidenza del Consiglio dei Ministri in persona del Presidente del Consiglio p.t., rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato legale domiciliataria in Roma, via dei Portoghesi n. 12 per la declaratoria dell'illegittimita' costituzionale degli articoli 5, comma 2, 14, comma 3 e 28, comma 1 della Legge Regionale della Regione Liguria n. 3/2013 del 4 febbraio 2013, pubblicata sul B.U.R. n. 1 del 6.2.2013, recante "Modifiche alla legge regionale 6 giugno 2008, n. 16 (Disciplina dell'attivita' edilizia) e alla legge regionale 5 aprile 2012, n. 10 (Disciplina per l'esercizio delle attivita' produttive e riordino dello sportello unico)", in relazione all'art. 117 comma 3 ed all'art. 117, comma 2, lettera s) della Costituzione, per eccesso dalla competenza della Regione Liguria. In data 6.2.2013 la Regione Puglia ha pubblicato sul Bollettino Ufficiale delle Regioni la Legge Regionale n. 3 del 4 febbraio 2013. Analizzando partitamente le singole norme oggetto di censura, si osserva quanto segue: 1) L'art. 5 comma 2 di tale Legge regionale, modificando l'art. 23, comma 2, lettere a) e b) della L. R. n. 16/2008, consente il ricorso alla DIA alternativa al permesso di costruire per gli interventi "disciplinati da strumenti urbanistici attuativi o piani urbanistici operativi efficaci ovvero regolati da specifiche previsioni di dettaglio contenute nel vigente strumento urbanistico generale o nel PUC" (lettera a)), ovvero, alternativamente, per gli interventi "gia' assentiti sotto il profilo paesistico-ambientale mediante rilascio di autorizzazione a norma dell'articolo 146 del D.Lgs. 42/2004 e successive modificazioni ed integrazioni alla data di presentazione della DIA". Tale previsione contrasta con la disposizione statale di principio contenuta all'articolo 22, comma 3, del d.P.R. n. 380/2001 che consente di realizzare con DIA alternativa al permesso di costruire: "a) gli interventi di ristrutturazione di cui all'articolo 10, comma 1, lettera c);

  1. gli interventi di nuova costruzione o di ristrutturazione urbanistica qualora siano disciplinati da piani attuativi comunque denominati, ivi compresi gli accordi negoziali aventi valore di piano attuativo, che contengano precise disposizioni plano-volumetriche, tipologiche, formali e costruttive, la cui sussistenza sia stata esplicitamente dichiarata dal competente organo comunale in sede di approvazione degli stessi piani o di ricognizione di quelli vigenti;

    qualora i piani...

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