n. 70 SENTENZA 8 - 16 aprile 2013 -

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'articolo 5, comma 2, della legge della Regione Campania 21 maggio 2012, n. 13, recante «Interventi per il sostegno e la promozione della castanicoltura e modifiche alla legge regionale 27 gennaio 2012, n. 1 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 2012 e pluriennale 2012-2014 della Regione Campania - Legge finanziaria regionale 2012)», promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri con ricorso notificato il 26-30 luglio 2012, depositato in cancelleria il 31 luglio 2012 ed iscritto al n. 108 del registro ricorsi 2012. Visto l'atto di costituzione della Regione Campania;

udito nell'udienza pubblica del 13 marzo 2013 il Giudice relatore Giorgio Lattanzi;

uditi l'avvocato dello Stato Angelo Venturini per il Presidente del Consiglio dei ministri e l'avvocato Almerina Bove per la Regione Campania. Ritenuto in fatto 1.- Con ricorso notificato il 26-30 luglio 2012 e depositato il successivo 31 luglio (reg. ric. n. 108 del 2012) il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, ha promosso questioni di legittimita' costituzionale dell'articolo 5, comma 2, della legge della Regione Campania 21 maggio 2012, n. 13, recante «Interventi per il sostegno e la promozione della castanicoltura e modifiche alla legge regionale 27 gennaio 2012, n. 1 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 2012 e pluriennale 2012-2014 della Regione Campania - Legge finanziaria regionale 2012)», in riferimento agli articoli 117 e 118, nonche' 117, secondo comma, lettera l), e 97 della Costituzione. La disposizione impugnata differisce al 30 giugno 2012 il termine fissato dall'art. 52, comma 15, della legge della Regione Campania 27 gennaio 2012, n. 1 (Disposizioni per la formazione del Bilancio Annuale 2012 e Pluriennale 2012-2014 della Regione Campania - Legge finanziaria regionale 2012). Quest'ultima disposizione ha abrogato la legge della Regione Campania 1° luglio 2011, n. 11 (Disposizioni urgenti in materia di impianti eolici), a partire dal 29 febbraio 2012. Il ricorrente osserva che, in virtu' della disposizione impugnata, l'effetto abrogativo e' stato posticipato al 30 giugno 2012, con la conseguenza che ha trovato applicazione retroattiva l'art. 1, comma 2, della citata legge regionale n. 11 del 2011. Tale disposizione vietava la realizzazione di aereogeneratori che non rispettassero una distanza minima di 800 metri da altri analoghi impianti, ed era stata impugnata innanzi a questa Corte dal Presidente del Consiglio dei ministri con il ricorso reg. ric. n. 88 del 2011. Nelle more del giudizio, l'art...

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