LEGGE REGIONALE 1 luglio 2008, n. 19 - Disposizioni modificative della legge regionale 2 luglio 1999, n. 16 (testo unico delle leggi sulla montagna).

Disposizioni modificative della legge regionale 2 luglio 1999, n. 16 (testo unico delle leggi sulla montagna).

CAPO IFinalita'

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Piemonte n. 27 del 3 luglio 2008) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato LA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga la seguente legge:

Art. 1.

F i n a l i t a' 1. La Regione Piemonte, ai sensi dell'art. 8 dello statuto, riconosce e promuove il ruolo delle comunita' montane quali enti per la valorizzazione, la tutela e lo sviluppo delle zone montane, per la promozione del mantenimento dei servizi essenziali in montagna e la gestione in forma associata delle funzioni e dei servizi comunali.

  1. Nell'ambito delle finalita' di cui al comma 1, la Regione dispone il riordino della disciplina delle comunita' montane al fine di:

    1. adeguarne la consistenza territoriale e demografica a criteri di omogeneita' socio-economica, efficienza e congruita' rispetto al ruolo rivestito e alle funzioni assegnate;

    2. rafforzarne la natura di enti volti a garantire l'effettivita' delle misure di sostegno delle zone montane e la promozione, lo sviluppo e la tutela del territorio;

    3. razionalizzarne gli apparati istituzionali, allo scopo di rendere piu' efficace l'azione politica ed amministrativa;

    4. concorrere agli obiettivi di contenimento della spesa pubblica, in ottemperanza a quanto stabilito dall'art. 2, comma 17 della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2008).

  2. Nell'adozione delle disposizioni modificative della legge regionale 2 luglio 1999, n. 16 (testo unico delle leggi sulla montagna), da ultimo modificata dalla legge regionale 2 aprile 2007, n. 7, la Regione tiene conto, in particolare, dei principi stabiliti dall'art. 2, comma 18, della legge n. 244/2007.

    CAPO IIModifiche alla legge regionale 2 luglio 1999, n. 16 (testo unicodelle leggi sulla montagna)SEZIONE IRiordino territoriale delle comunita' montane

    Art. 2.

    Modifica dell'art. 3 della legge regionale n. 16/1999

  3. L'art. 3 della legge regionale n. 16/1999, come modificato dall'art. 5 della legge regionale 22 luglio 2003, n. 19, e' sostituito dal seguente:

    'Art. 3 (Delimitazione delle zone omogenee). - 1. In attuazione dell'art. 2, comma 17, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2008), la Regione dispone il riordino territoriale delle comunita' montane, individuando nel numero massimo di ventitre le zone omogenee in cui includere i territori di cui all'art. 2.

  4. Il riordino territoriale e' disposto con deliberazione del consiglio regionale, sentita la conferenza permanente Regione autonomie locali, nel rispetto dei principi stabiliti dall'art. 2, comma 18, lettera a) della legge n. 244/2007 e sulla base di quanto definito nel comma 3.

  5. Per ciascuna provincia le zone omogenee non sono superiori rispettivamente al numero di:

    1. due per Alessandria;

    2. tre per Biella;

    3. sei per Cuneo;

    4. sei per Torino;

    5. quattro complessivamente per Verbano Cusio Ossola e Novara, di cui una interprovinciale;

    6. una per Vercelli;

    7. una per Asti.'.

    SEZIONE IIDisposizioni per il rafforzamento del ruolo di promozione, sviluppo etutela del territorio

    Art. 3.

    Modifica dell'art. 9 della legge regionale n. 16/1999

  6. L'art. 9 della legge regionale n. 16/1999, come modificato dall'art. 9 della legge regionale n. 19/2003, e' sostituito dal seguente:

    'Art. 9 (Finalita' delle comunita' montane). - 1. Le comunita' montane promuovono lo sviluppo socio-economico del proprio territorio e perseguono l'armonico riequilibrio delle condizioni di esistenza delle popolazioni montane, anche garantendo, d'intesa con altri enti operanti sul territorio, adeguati servizi capaci di incidere positivamente sulla qualita' della vita e assicurando, in raccordo con gli altri livelli di governo, il mantenimento dei servizi essenziali sul proprio territorio e una piu' efficace erogazione dei servizi comunali.

  7. Le comunita' montane concorrono, nell'ambito della legislazione vigente, alla difesa del suolo ed alla difesa ambientale, tutelano e valorizzano la cultura locale e favoriscono l'elevazione culturale e professionale delle popolazioni montane anche attraverso un'adeguata formazione professionale che tenga conto, nei suoi moduli organizzativi, delle peculiarita' delle realta' montane.

  8. Le comunita' montane realizzano le proprie finalita' istituzionali di valorizzazione delle zone montane attraverso:

    1. l'adozione degli strumenti di pianificazione e programmazione annuale e pluriennale previsti dagli articoli 26, 28 e 37 secondo le metodologie definite dalla giunta regionale con il provvedimento di cui all'art. 27, comma 2;

    2. la realizzazione degli interventi previsti dagli strumenti di cui alla lettera a), anche con le modalita' e secondo i criteri e le priorita' di cui all'art. 29, ricercando ogni sinergia con altri enti e soggetti e perseguendo la qualita', la coerenza e l'efficacia della progettazione;

    3. lo svolgimento delle funzioni proprie di cui all'art. 9-ter e delle altre funzioni finalizzate al miglioramento delle condizioni socio-economiche delle zone montane, di tutela ambientale e di protezione dal rischio idrogeologico;

    4. la gestione in forma associata di funzioni e dei servizi comunali, in particolare per i comuni di minore dimensione demografica;

    5. l'attuazione degli interventi previsti dalla presente legge.'.

    SEZIONE IIDisposizioni per il rafforzamento del ruolo di promozione, sviluppo etutela del territorio

    Art. 4.

    Inserimento dell'art. 9-bis alla legge regionale n. 16/1999

  9. Dopo l'art. 9 della legge regionale n. 16/1999 e' inserito il seguente:

    'Art. 9-bis (Funzioni delle comunita' montane). - 1. Le comunita' montane sono titolari:

    1. delle funzioni relative alla gestione degli interventi speciali per la montagna stabiliti dalla normativa dell'Unione europea e dalla legge nazionale e regionale;

    2. delle funzioni proprie ad esse attribuite da leggi regionali o statali;

    3. di ogni altra funzione conferita dalle province e dalla Regione;

    4. delle funzioni e dei servizi propri dei comuni ad esse attribuiti per delega;

    5. delle funzioni per le quali la legge regionale dispone l'esercizio obbligatorio in forma associata.

  10. Oltre alle funzioni settoriali attribuite con i provvedimenti di cui al comma 1, lettere b) e c), le comunita' montane esercitano, in particolare, le funzioni di consorzio di bonifica montana.

  11. La Regione riconosce il ruolo delle comunita' montane nell'ambito del governo del territorio al fine di attuare la pianificazione strategica a livello intercomunale.

  12. Le comunita' montane concorrono alla formazione del piano territoriale provinciale e del piano territoriale metropolitano, anche attraverso le indicazioni urbanistiche di cui all'art.

    27-bis.'.

    SEZIONE IIDisposizioni per il rafforzamento del ruolo di promozione, sviluppo etutela del territorio

    Art. 5.

    Inserimento dell'art. 9-ter alla legge regionale n. 16/1999

  13. Dopo l'art. 9 della legge regionale n. 16/1999 e' inserito il seguente:

    'Art. 9-ter (Funzioni proprie delle comunita' montane). - 1. In applicazione degli articoli 3, 8 e 97 dello statuto, la Regione riconosce alle comunita' montane il ruolo di agenzie di sviluppo del territorio montano.

  14. Oltre a quanto stabilito dagli articoli 38, 43, 44 e 46, le comunita' montane sono titolari di funzioni proprie in materia di:

    1. artigianato artistico e tipico;

    2. energia;

    3. patrimonio forestale;

    4. produzioni tipiche;

    5. turismo;

    6. usi civici.

  15. Le funzioni di cui al comma 2 possono essere esercitate dalle comunita' montane singole o associate.'.

    SEZIONE IIDisposizioni per il rafforzamento del ruolo di promozione, sviluppo etutela del territorio

    Art. 6.

    Inserimento dell'art. 9-quater alla legge regionale n. 16/1999

  16. Dopo l'art. 9 della legge regionale n. 16/1999 e' inserito il seguente:

    'Art. 9-quater (Gestione in forma associata di funzioni e servizi comunali). - 1. I comuni ricadenti in ciascuna delle zone omogenee di cui all'art. 3 organizzano l'esercizio associato delle funzioni e dei servizi comunali, attribuiti alla rispettiva competenza da disposizioni di legge regionale, a livello di comunita' montana.

  17. I comuni di cui al comma 1 organizzano altresi', a livello di comunita' montana, l'esercizio associato di funzioni proprie o ad essi delegate da disposizioni di legge nazionale.

  18. Sono individuate con apposita legge regionale le funzioni e i servizi comunali da esercitare obbligatoriamente in forma associata a livello di comunita' montana.

  19. Ai fini dell'attuazione delle disposizioni di cui al comma 2, i consigli comunali approvano un disciplinare sulla base di uno schema tipo, definito dalla comunita' montana d'intesa con i comuni interessati, che stabilisce i fini, la durata dell'impegno, i rapporti finanziari, nonche' gli obblighi e le garanzie reciproche tra i comuni e la comunita' montana.

  20. Per la gestione di servizi di livello provinciale o di aree intercomunali che superano l'ambito territoriale della zona omogenea montana, la comunita' montana, nel rispetto dei limiti derivanti dalla legislazione vigente, puo' essere delegata da tutti o parte dei propri comuni a far parte di consorzi fra enti locali, costituiti ai sensi dell'art. 31 del decreto legislativo n. 267/2000, assorbendo le quote di partecipazione assegnate ai singoli comuni aderenti. In tal caso il presidente della comunita' montana, o suo delegato, fa parte dell'assemblea del consorzio in rappresentanza dei comuni deleganti alla comunita' montana.

  21. La comunita' montana non puo' partecipare a consorzi di cui fanno parte tutti i comuni che la costituiscono.

  22. I comuni possono delegare alle comunita' montane la facolta' di contrarre mutui, in loro nome e per loro conto, presso la cassa depositi e prestiti o presso altri istituti di credito, per la realizzazione di opere e per l'attuazione di interventi aventi carattere sovracomunale...

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