del 29 maggio 2008 emessa dal Tribunale di La Spezia sul ricorso proposto da Rajagui Mohamed contro A.T.C. S.p.A. Lavoro (Rapporto di) - Lavoratori autoferrotranvieri - Ammissione in servizio - Condizioni - Cittadinanza italiana - Irragionevolezza - Violazione del diritto al lavoro. - Regio decreto 8 gennaio 1931, n. 148, Allegato A, art. 10, pr...

IL TRIBUNALE

Con ricorso ex art. 44, d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286 e succ. modd. (t.u. delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), poi convertito in ricorso ex art. 414, c.p.c., introdotto avanti il Tribunale di La Spezia, giudice monocratico del lavoro, il sig. Mohamed Rajagui, residente in Sarzana (SP), ha agito nei confronti della locale azienda municipalizzata di trasporto pubblico A.T.C. S.p.A., deducendo: di essere cittadino marocchino, regolarmente soggiornante in Italia da molti anni; di avere inoltrato domanda per l'acquisizione della cittadinanza italiana in data 26 ottobre 2005, ad oggi non ancora definita; di essere dipendente della ditta Arcadia s.c.r.l., sedente in Arcola (SP), la quale esercita, in regime di appalto, il servizio di trasporto pubblico di persone per conto di A.T.C. S.p.A. su alcune tratte della medesima; di essere in possesso delle prescritte abilitazioni di guida; di aver avanzato domanda di assunzione ad A.T.C. S.p.A. nel maggio-giugno 2006, con esito negativo. Reagiva a cio', osservando che il diniego era motivato con il difetto del requisito della cittadinanza italiana e che l'A.T.C. S.p.A. aveva effettuato assunzioni nel periodo immediatamente successivo alla sua domanda. Formulava sia domanda di accertamento della discriminazione, con l'adozione di ogni piu' opportuno provvedimento (compresi l'ordine di assunzione e la liquidazione del danno non patrimoniale), sia, piu' ampiamente, domanda di risarcimento del danno da perdita di chances relativamente alla mancata assunzione. Prospettava anche questione di illegittimita' costituzionale dell'art. 10, r.d. 8 gennaio 1931, n. 148, all. A), nella parte in cui prescriveva, per l'assunzione in prova alle dipendenze delle imprese esercitanti pubblici trasporti in concessione, il requisito della cittadinanza italiana, per contrasto con gli arti. 3-4 e 10, secondo comma, Cost.

Si costituiva l'A.T.C. S.p.A., in persona del Presidente Enrico Sassi, che contestava in fatto ed in diritto il ricorso avversario e ne chiedeva la reiezione, sia per la parte concernente la discriminazione sia per la parte riguardante la domanda risarcitoria per perdita di chances.

Veniva quindi effettuato il libero interrogatorio delle parti e tentata la conciliazione della causa, con esito negativo.

Quindi, parte ricorrente avanzava istanza di mutamento del rito, dal procedimento ex art. 44, t.u. immigrazione, ad art. 414, c.p.c. ed il convenuto non si opponeva; il giudice, ritenendo la sussistenza dei presupposti, alla luce della domanda di risarcimento del danno da perdita di chances, autorizzava la modifica e disponeva la prosecuzione della causa quale causa ordinaria di lavoro.

In discussione, parte ricorrente insisteva, in via subordinata, sulla prospettata questione di legittimita' costituzionale dell'art. 10, primo comma, n. 1), r.d. n. 148 del 1931, all. A), Regolamento contenente disposizioni sullo stato giuridico del personale delle ferrovie, tranvie e linee di navigazione interna in regime di concessione, per contrasto con gli artt. 3-4, Cost.; le parti hanno ampiamente discusso in merito, con deposito di note.

La questione appare rilevante e non manifestamente infondata nei termini che seguono.

Non e' contestato in causa che il ricorrente abbia avanzato domanda di assunzione, quale autista, ad A.T.C. S.p.A.; parimenti, e' indubitabile che la sua domanda non e' stata presa in considerazione per il difetto del requisito della cittadinanza.

Cio' risulta agevolmente dalla lettera datata «Roma, 15 gennaio 2007» a firma del direttore generale dell'ASSTRA - Associazione Trasporti, prodotta dal ricorrente, sub n. 10) e trasmessa tramite l'A.T.C. S.p.A.

Con tale missiva, infatti, il suddetto direttore significa, al difensore del ricorrente, che osta all'assunzione di cittadini extracomunitari il requisito della cittadinanza italiana; e tale posizione e' ripetuta dall'azienda nella propria comparsa di costituzione e risposta.

E' certo vero che l'A.T.C. S.p.A. non ha obbligo di dare corso a tutte le domande di assunzione e che, quindi, anche qualora il ricorrente fosse cittadino italiano, non maturerebbe, per cio' solo, il diritto all'assunzione.

Si tratta di circostanza che conduce alla conclusione che, nel caso, il ricorrente non puo' fondatamente pretendere l'assunzione per via giudiziale

La questione non puo' pero' considerarsi chiusa, poiche' il ricorrente avanza anche due domande risarcitorie: una per il ristoro dei danni non patrimoniali, ex art. 44, comma 7, t.u. immigrazione ed una, subordinata, per perdita di chances.

Al riguardo, devesi allora rilevare il ben altro fondamento di siffatte domande.

Infatti, l'azienda nell'anno 2006 ha...

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