del 10 luglio 2008 emessa dal Tribunale amministrativo regionale del Veneto sul ricorso proposto da Liassidi S.r.l. ed altro contro Comune di Venezia Commercio - Attivita' economica di somministrazione di alimenti e bevande - Rilascio delle autorizzazioni in base ai criteri e ai parametri stabiliti dalle Giunte regionali e dai comuni - Incidenza...

IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

Ha pronunciato la seguente ordinanza sul ricorso n. 2211/07, proposto da Liassidi S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, Stefano Caputo, ricorrente anche in proprio, entrambi rappresentati e difesi dall'avv. A. Giuman, con domicilio eletto presso il suo studio in Venezia, S. Croce 466/G;

Contro il Comune di Venezia, in persona del sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dagli avv. Gidoni e Ballarin, con domicilio eletto presso la civica avvocatura in Venezia, S. Marco 4091, per l'annullamento, quanto al ricorso principale:

  1. del provvedimento 3 ottobre 2007, prot. 405763, del dirigente della Direzione attivita' produttive, sviluppo economico - SUAP servizi amministrativi - U.O.C. pubblici esercizi del Comune di Venezia con cui e' stata respinta la richiesta per una nuova autorizzazione di pubblico esercizio di tipo B;

  2. dell'ordinanza 20 luglio 2007, n. 384, del sindaco di Venezia;

  3. per quanto possa occorrere e nei limiti dell'interesse del ricorrente, 1) dell'ordinanza 17 marzo 1997, n. 36876 del sindaco di Venezia; 2) della deliberazione 6 maggio 2003, n. 261, della giunta comunale di Venezia; 3) dell'ordinanza comunale 16 aprile 2007, n. 2007.157; e, quanto al ricorso per motivi aggiunti, d) del provvedimento 28 novembre 2007, prot. 2007.495953, del Dipartimento salvaguardia dell'ambiente e sviluppo socio economico - Area funzionale SUAP servizi amministrativi - servizio regolamentazione e contenzioso commerciale del Comune di Venezia con cui e' stata nuovamente respinta la richiesta sub a;

  4. e per quanto occorrer possa, e nei limiti dell'interesse, 4) dell'ordinanza comunale 10 febbraio 2006, n. 60; 5) delle deliberazioni nn. 70/1993 e n. 53011/1999 del consiglio comunale di Venezia; 6) della circolare 28 settembre 2006 del Ministero dell'Industria; 7) degli atti impugnati sub c1 e c2; e per la condanna della amministrazione resistente al risarcimento dei danni patiti dalla parte ricorrente.

Visto il ricorso con i relativi allegati ed i successivi motivi aggiunti;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Venezia;

Viste le memorie prodotte dalle parti;

Visti gli atti tutti di causa;

Uditi nella pubblica udienza del 13 marzo 2008 - relatore il consigliere avv. Angelo Gabbricci - l'avv. Giuman per la ricorrente e l'avv. Gidoni per l'Amministrazione resistente;

Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.

F a t t o e d i r i t t o

1.1. - Liassidi S.r.l. e' proprietaria del Liassidi Palace, un immobile in Venezia, sestiere di Castello 3045, destinato ad albergo.

Al piano terreno si trova il bar, al quale possono attualmente accedere soltanto gli ospiti dell'albergo; e proprio per estendere l'accesso agli avventori esterni, nel settembre 2007 Liassidi richiese al Comune un'autorizzazione per la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande di tipo B.

1.2. - La richiesta fu respinta con il provvedimento 3 ottobre 2007, proc. 405763, con la motivazione che non erano disponibili licenze, essendosene esauriti i contingenti stabiliti con l'ordinanza sindacale 17 marzo 1997, n. 36876, emessa in applicazione delle disposizioni di cui alla legge n. 287/1991 ed all'art. 2 della legge n. 25/1996.

1.3. - Il diniego era gravato con il ricorso principale in esame, ma veniva poco dopo sostituito dal nuovo diniego 28 novembre 2007, a sua volta qui impugnato con motivi aggiunti, e che costituisce l'effettivo oggetto del presente giudizio.

1.4. - Nel nuovo provvedimento si riconosce, anzitutto, che la citata ordinanza sindacale 17 marzo 1997, n. 36876, era stata in realta' annullata dalla sentenza 3330/07 della V Sezione del Consiglio di Stato.

Peraltro, prosegue il provvedimento, il Comune di Venezia, non condividendo la motivazione di tale decisione, la quale presuppone la tacita abrogazione della legge n. 287/1991 per effetto del d.lgs. n. 114/1998, ha «riadottato una nuova ordinanza sindacale n. 384 del 20 luglio 2007», fondata, all'opposto, sulla persistente vigenza di quelle disposizioni, e per la quale, ai fini «dell'applicazione della legge n. 287/1991 e dell'art. 2 della legge 5 gennaio 1996, n. 25, saranno rilasciate nuove autorizzazioni di pubblico esercizio esclusivamente nei casi di cessazione, revoca o decadenza».

Il diniego prosegue rammentando come, ai sensi dell'ordinanza comunale 10 febbraio 2006, n. 60, le domande per le autorizzazioni di pubblici esercizi vadano presentate nei soli mesi di marzo, giugno, settembre e dicembre, ed a fronte delle stesse vengano messe a disposizione «le autorizzazioni cessate nel trimestre antecedente».

Nella fattispecie, «nel trimestre antecedente al mese di settembre non si sono verificate, in Venezia centro storico, cessazioni revoche o decadenze di pubblico esercizio»; inoltre, «a tutt'oggi i locali di pubblico esercizio presenti nel territorio comunale sono in numero tale da soddisfare pienamente i bisogni di fruizione sia dei residenti che dei turisti, vista la progressiva diminuzione dei residenti in centro storico, come risulta dalle elaborazioni del Servizio statistica e ricerca del Comune di Venezia, che va a bilanciare l'aumento dei flussi turistici».

In conclusione, il provvedimento 28 novembre 2007, dopo aver annullato in autotutela il diniego del precedente 3 ottobre, dispone «di respingere l'istanza della ditta Liassidi S.r.l. per mancanza di disponibilita' di autorizzazioni di pubblico esercizio» per le motivazioni sopra compendiate.

2.1. - Non mette conto esaminare il ricorso principale, per il quale l'interesse e' evidentemente cessato, mentre e' necessario esporre motivi aggiunti, riferiti al diniego del 28 novembre, cominciando dal primo, il quale puo' essere sintetizzato nella violazione dell'art. 10-bis della legge n. 241/1990 il diniego non e' stato preceduto da un avviso sui motivi ostativi all'accoglimento, affatto necessario tenendo conto della discrezionalita' dei poteri esercitati.

Il motivo va respinto, giusta art. 21-octies legge n. 241/1990, venendo qui impugnato un provvedimento meramente applicativo dell'ordinanza sindacale n. 384/2007: la conclusione del procedimento, relativo alla specifica autorizzazione richiesta dalla Liassidi, non avrebbe dunque potuto essere diverso, quale fosse stato l'apporto procedimentale dell'interessata.

2.1.1. - Il secondo ed il terzo motivo richiedono un'articolata premessa.

Invero, come accennato sub 1.4., riformando una sentenza di questa Sezione (20 dicembre 2004, n. 4394) il Consiglio di Stato, con la decisione 21 giugno 2007, n. 3330, ha annullato, anzitutto, il provvedimento con cui il Comune di Venezia aveva rifiutato ad altri una licenza per la somministrazione di alimenti e bevande, rilevando, anche in quel caso, che i contingenti prefissati erano esauriti; inoltre, la stessa sentenza ha anche annullato i provvedimenti generali con cui tali contingenti erano stati determinati.

Quel Collegio, per giungere a tale impegnativo esito, ha affermato che il d.lgs. 31 marzo 1998, n. 114, recante la riforma della disciplina relativa al settore del commercio, avrebbe tacitamente abrogato per incompatibilita' tutte le disposizioni su cui si fondava (non solo, ovviamente nella citta' di Venezia) il contingentamento dei pubblici esercizi.

2.1.2. - Invero, il d.lgs. n. 114/1998, dopo aver definito, all'art. 1, comma 1, l'oggetto delle disposizioni in esso contenute quali «principi e norme generali sull'esercizio dell'attivita' commerciale», all'art. 4, comma 1, lett. b), precisa che per «commercio al dettaglio» si intende «l'attivita' svolta da chiunque professionalmente acquista merci in nome e per conto proprio e le rivende, su aree private in sede fissa o mediante altre forme di distribuzione, direttamente al consumatore finale».

Tale sarebbe, secondo la sentenza 3330/2007, «senza possibilita' di dubbio, il contenuto dell'attivita' della...

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