dell'8 settembre 2007 emessa dal Tribunale di Napoli - Sezione distaccata di Ischia nel procedimento civile promosso da Foglia Luca contro Foglia Giuseppe Contratto, atto e negozio giuridico - Locazioni di immobili urbani - Procedimento per convalida di sfratto per morosita' - Contumacia dell'intimato - Nullita' dei contratti di locazione, o che...

IL TRIBUNALE

Ha pronunciato la seguente ordinanza nella causa al n.r.g. 294/s/07 R.G. tra Foglia Luca elettivamente domiciliato in Ischia alla via Leonardo Mazzella, n. 38, presso lo studio dell'avv. Paolo Roja, dal quale e' rappresentato e difeso giusta procura a margine dell'atto di citazione introduttivo, attore - intimante; contro Foglia Giuseppe, residente in Forio alla via Cimento Rosso, 7, convenuto - intimato contumace.

Oggetto: convalida di sfratto per morosita'.

  1. - Con atto di citazione, notificato a mani proprie il 13 agosto 2007, Foglia Luca intimava sfratto per morosita' a Foglia Giuseppe, esponendo:

    che essi, in data primo gennaio 2005, avevano concluso in forma scritta un contratto di locazione ad uso abitativo relativo all'appartamento sito in Forio, alla via Cimento Rosso, n. 7;

    che, pero', il conduttore Foglia Giuseppe si era reso inadempiente alla propria obbligazione di corrispondere il canone pattuito, ammontante ad € 300,00 per mese, a decorrere da ottobre 2006;

    che nessun esito aveva dato la diffida stragiudiziale inviata il 31 luglio 2007.

    Su tali basi chiedeva convalidarsi l'intimato sfratto ed ordinarsi a Foglia Giuseppe l'immediato rilascio del cespite locato.

    Radicatasi la lite, quest'ultimo rimaneva contumace ed all'udienza del 5 settembre 2007, dopo che l'intimante dichiarava la persistenza della morosita' e chiedeva la convalida, il giudice si riservava.

  2. - Tanto Premesso, rileva il giudicante che l'adozione della chiesta ordinanza di convalida sia preclusa rebus sic stantibus dal disposto di cui all'art. 1, comma 346 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, a norma del quale i contratti di locazione o che comunque costituiscono diritti relativi di godimento di unita' immobiliari ovvero di loro porzioni stipulati sono nulli se, ricorrendone i presupposti, non sono registrati.

    Le emergenze processuali infatti non attestano l'avvenuta registrazione del dedotto contratto di locazione (pur prodotto in forma scritta).

    Ne' tampoco fa menzione di tale circostanza la premessa introduttiva dell'atto di citazione.

    Adunque, in applicazione il principio secondo cui quod nullum est, nullum producit effectum, palese ed incontestabile e' la rilevanza nella soggetta materia della norma citata nonostante la condotta processuale osservata da parte intimata.

    Infatti, in base al principio iura novit curia, si ritiene che l'acquiescenza della parte intimata vincoli il giudice a ritenere come ammessi i soli fatti esposti nella...

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