del 26 febbraio 2008 emessa dal Commissione tributaria provinciale di Udine sul ricorso proposto da Galasso Elvio contro l'Agenzia delle Entrate - Ufficio di Cervignano del Friuli Imposte e tasse - Imposta di registro - Acquisto di abitazione non di lusso - Agevolazioni tariffarie per l'acquisto della «prima casa» - Alienazione prima dei cinque ...

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE

Nella controversia RGR n. 824/2004, all'udienza del 18 dicembre 2007, ha pronunciato la seguente ordinanza.

Premesso che il contribuente Galasso Elvio aveva comprato in piena proprieta' una casa di abitazione non di lusso ed aveva goduto, nell'acquisto, delle agevolazioni c.d. «prima casa»:

prima del decorso di cinque anni da tale acquisto il Galasso aveva alienato il diritto di piena proprieta' sulla predetta casa di abitazione e, entro l'anno successivo alla rivendita, aveva comprato in piena proprieta' altra casa di abitazione, usufruendo, nel riacquisto, delle medesime agevolazioni fiscali;

l'Agenzia delle Entrate, Ufficio di Cervignano del Friuli, con avviso di liquidazione 2002lV000764000 del 16 settembre 2004, notificato il 21 settembre 2004, aveva revocato le agevolazioni fiscali relative all'acquisto di unita' immobiliare non di lusso, in quanto il contribuente, dalle risultanze anagrafiche, non aveva adibito il nuovo fabbricato acquistato a propria abitazione, come previsto dal quarto comma, ultimo periodo, della nota II-bis dell'art. 1 della tariffa, parte prima, allegata al d.P.R. 26 aprile 1986, n.13l;

contro il predetto avviso di liquidazione il contribuente ricorreva dinanzi a questa commissione tributaria, la quale, con ordinanza 24 gennaio 2006 rimetteva alla Corte costituzionale la questione di legittimita' costituzionale del quarto comma, ultimo periodo, della nota II-bis dell'art. 1 della tariffa, parte prima, allegata al d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, per violazione degli articoli 3 e 35 della Costituzione, nella parte in cui non prevede che, al fine di evitare la decadenza dalle agevolazioni fiscali concesse per il precedente acquisto, l'acquisto di altro immobile si possa perfezionare con atti traslativi a titolo oneroso della proprieta' di case di abitazione non di lusso e con atti traslativi o costitutivi della nuda proprieta', dell'usufrutto, dell'uso e dell'abitazione relativi alle stesse case di abitazione e nella parte in cui, invece, prevede l'obbligo di adibire a propria abitazione principale l'altro immobile acquistato;

con ordinanza n. 148 del 18 aprile 2007, depositata in cancelleria il 27 aprile 2007, la Corte costituzionale dichiarava la manifesta inammissibilita' di tale questione di legittimita', non avendo questa commissione rimettente sufficientemente motivato la rilevanza della questione;

il contribuente ha presentato tempestivamente, ai sensi dell'art. 43 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, istanza di trattazione, chiedendo la continuazione del processo interrotto, che e' stato quindi riassunto dinanzi a questa commissione;

la citata ordinanza n. 148 del 18 aprile 2007 della Corte costituzionale non ha carattere decisorio, essendo fondata su motivi rimuovibili da questa commissione, alla quale, quindi, non e' precluso, ai sensi dell'art. 137 della Costituzione, sollevare una seconda volta la medesima questione nel corso dello stesso grado del giudizio;

O s s e r v a

  1. - Oggetto della controversia pendente dinanzi a questa commissione e' l'applicazione dei citato quarto comma, ultimo periodo, della nota II-bis dell'art. 1 della tariffa, parte prima, allegata ai d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 , nella parte in cui non prevede che, al fine di evitare la decadenza dalle agevolazioni fiscali concesse per il precedente acquisto, l'acquisto di altro immobile si possa perfezionare con atti traslativi a titolo oneroso della proprieta' di case di abitazione non di lusso e con atti traslativi o costitutivi della nuda proprieta', dell'usufrutto, dell'uso e dell'abitazione relativi alle stesse e nella parte in cui, invece, prevede l'obbligo di adibire a propria abitazione principale l'altro immobile acquistato.

    Poiche', per i motivi di seguito esposti, questa commissione dubita della costituzionalita' della citata norma, su cui si fonda la pretesa erariale, la...

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