depositato in cancelleria il 26 agosto 2008 (del Presidente del Consiglio dei ministri) Edilizia e urbanistica - Norme della Regione Liguria - Edifici di nuova costruzione aventi destinazione residenziale - Realizzazione dei parcheggi privati - Formalizzazione del vincolo di pertinenzialita' tra parcheggi e unita' immobiliari con atto da trascri...

Ricorso ex art. 127 Cost. del Presidente del Consiglio dei ministri - giusta delibera del Consiglio dei ministri 25 luglio 2008 - rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura generale dello Stato, presso la cui sede in Roma, Via dei Portoghesi n. 12 domicilia;

Contro la Regione Liguria, in persona del Presidente della Giunta regionale pro tempore, volto alla dichiarazione di illegittimita' costituzionale la legge della Regione Liguria 6 giugno 2008, n. 16, artt. 19, comma 2 e 73, comma 3, pubblicata sul Bollettino ufficiale della regione 18 giugno 2008, n. 6, recante «Disciplina dell'attivita' edilizia» per violazione degli artt. 117, secondo comma, lett. e) e l) della Costituzione.

  1. - Sul Bollettino ufficiale della Regione Liguria 18 giugno 2008, n. 6, e' apparsa la legge r. 6 giugno 2008, n. 16, che reca la «Disciplina dell'attivita' edilizia».

    Con la legge in rassegna, composta da 89 articoli, la Regione Liguria detta disposizioni in materia di edilizia per recepire e dare attuazione al T.U. delle disposizioni legislative in materia, approvato con d.P.R. n. 380/2001 e successive modifiche. Piu' in particolare, la regione disciplina l'attivita' edilizia con riferimento alle tipologie degli interventi edilizi (Titolo Il, artt. 6-19), ai titoli abilitativi e alle procedure per il relativo conseguimento (Titolo III, artt. 20-39); stabilisce le sanzioni amministrative per gli abusi edilizi (Titolo IV, artt. 40-66); stabilisce i parametri urbanistico-edilizi (Parte II, Titolo I, artt. 67-83); detta norme per garantire l'uniformita' e il coordinamento dei contenuti dei regolamenti edilizi comunali. La legge in esame, inoltre, promuove la sostenibilita' energetico-ambientale nella relazione delle opere edilizie pubbliche e private, nel rispetto dell'ordinamento comunitario.

  2. - La legge regionale n. 16 del 18 maggio 2008, presenta profili di illegittimita' costituzionale, relativamente alle disposizioni contenute nell'articolo 19, comma 2, relativo alla realizzazione dei parcheggi privati; e nell'articolo 73, comma 3, concernente la «superficie asservita».

    La disposizione di cui all'articolo 19, comma 2, in particolare, nel prevedere la realizzazione di parcheggi privati negli edifici di nuova costruzione aventi destinazione residenziale, stabilisce la «formalizzazione dell'atto di asservimento a garanzia del vincolo di pertinenzialita' del parcheggio rispetto all'unita' Immobiliare», disponendone la trascrizione nei registri immobiliari.

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