LEGGE REGIONALE 9 maggio 2008, n. 12 - Legge finanziaria regionale 2008.

Legge finanziaria regionale 2008.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Molise n. 10 del 12 maggio 2008

IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA REGIONE Promulga la seguente legge:

Art. 1.

Disposizioni generali 1. E' autorizzato per l'esercizio finanziario 2008 il rifinanziamento delle leggi regionali di spesa relative a diversi settori di intervento per gli importi indicati nella tabella A allegata alla presente legge.

  1. Per gli esercizi 2009 e 2010 La copertura finanziaria e' assicurata dagli stanziamenti iscritti nel bilancio pluriennale.

  2. E' autorizzata l'iscrizione, nella competenza e nella cassa dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l'esercizio finanziario 2008, delle somme riferite all'anno 2006 costituenti residui di stanziamento ai sensi dell'art. 61 della legge regionale n. 7 maggio 2002, n. 4: 'Nuovo ordinamento contabile della Regione Molise'.

    Art. 2.

    Disposizioni di carattere tributario 1. Ai sensi dell'art. 21 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, le Onlus di cui all'art. 10 dello stesso decreto aventi sede legale in Molise, le quali siano intestatarie di autoveicoli e motoveicoli, sono assoggettate alla tassa automobilistica regionale ridotta del 50 per cento, salvo i casi previsti dall'art. 9.

  3. Ai fini dell'applicazione della tassa di circolazione forfettaria prevista al comma 4 dell'art. 63 della legge 21 novembre 2000, n. 342, i motoveicoli ultraventennali devono risultare inseriti nell'Elenco modelli motoveicoli di interesse storico e collezionistico redatto annualmente dalla FMI o iscritti nel registro storico della stessa FMI.

    Art. 3.

    Acquisizione o costruzione della sede regionale 1. E' autorizzato l'utilizzo di quota parte dell'importo di euro 86.773.974,49 rinveniente dall'emissione del prestito obbligazionario di cui alla legge regionale n. 12 aprile 2006, n. 4, per la somma e le finalita' di cui al presente articolo, comma 2, nonche' per quelle di cui all'art. 6, commi 8, 9, 10 ed 11, e rientranti nell'ambito delle disposizioni legislative vigenti.

  4. Nella unita' previsionale di base n. 193 e' autorizzata l'iscrizione della somma di euro 1.800.000,00 per acquisizione o costruzione della sede delle istituzioni regionali e relative pertinenze.

    Art. 4.

    Interventi di sicurezza sociale e civile 1. Al fine di favorire interventi regionali in favore delle famiglie e della sicurezza sociale e civile e nel rispetto di quanto indicato nel documento di programmazione economica regionale 2008, e' autorizzato lo stanziamento, nella U.P.B. n. 302, 'Programmazione, politiche sociali e coordinamento attivita' del terzo settore; della parte della spesa del bilancio regionale 2008, della somma di euro 4.950.000,00. L'utilizzo di tale somma iscritta in uno specifico capitolo, e' disposto dalla giunta regionale, previa adozione di apposito piano operativo, sentita la commissione consiliare competente.

    Art. 5.

    Interventi in materia turistica 1. Al fine di favorire interventi regionali per iniziative ed attivita' utili all'incremento del movimento turistico, e' autorizzato lo stanziamento nella U.P.B. n. 285, 'Promozione turistica, industria alberghiera ed acque minerali; della parte della spesa del bilancio regionale 2008, della somma di euro 900.000,00.

    L'utilizzo di tale somma e' disposto dalla giunta regionale, previa adozione di apposito piano operativo, sentita la commissione consiliare competente.

    Art. 6.

    Disposizioni di natura patrimoniale e produttiva 1. Al fine di attuare le disposizioni di cui all'art. 1, commi 460, 461 e 462, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, 'Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)'; la giunta regionale e' autorizzata ad esperire ogni procedura finalizzata all'acquisizione gratuita delle partecipazioni della societa' sviluppo Italia Molise - S.p.A. La giunta regionale e' altresi' autorizzata ad attivare le operazioni di riorganizzazione della citata societa', ora partecipata dall'agenzia per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa - S.p.A., anche attraverso la costituzione di altra societa' a totale partecipazione pubblica e la regolazione del relativo assetto funzionale ed operativo. A tale titolo e iscritta nella parte della spesa del bilancio regionale 2008, alla U.P.B. n. 193, amministrazione beni demaniali e patrimoniali' le somma di euro 200.000,00.

  5. E' autorizzata l'iscrizione, alla U.P.B. n. 193, 'Amministrazione beni demaniali e patrimoniali della parte della spesa del bilancio regionale 2008, della somma di euro 40.000,00 a titolo di partecipazione della Regione al capitale sociale della Banca Popolare delle province Molisane.

  6. La giunta regionale e' autorizzata, su proposta dell'assessore al bilancio e finanze, a provvedere alla costituzione ed alla regolamentazione, attraverso la Finmolise - S.p.A., di un consorzio regionale di garanzia fidi di secondo grado. La costituzione e l'attivita' del consorzio devono essere idonee per l'iscrizione dello stesso nell'elenco degli intermediari di cui all'art. 107 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385.

  7. La giunta regionale e' autorizzata, sulla base di apposito piano finanziario, a cedere alla Finmolise - S.p.A. i crediti derivanti dalle operazioni di recupero delle somme erogate a privati e non utilizzate e da revoche di assegnazioni fatte a valere su bandi pubblici, con esclusione dei fondi comunitari cofinanziati e per i casi ove e' gia' disciplinata la procedura di recupero e di riassegnazione delle somme.

  8. La giunta regionale e' autorizzata a disporre la rimodulazione dei mutui erogati da Finmolise - S.p.A. nell'ambito degli interventi attuati ai sensi dell'art. 5 della legge regionale n. 24 marzo 1979, n. 11, dell'art. 5 della legge regionale n. 22 marzo 2000, n. 16, e dell'art. 4 della legge regionale n. 7 novembre 2003, n. 28.

  9. All'art. 28 della legge regionale n. 26 aprile 2000, n. 32, comma 1, lettera b), il numero e' cosi' sostituito: '3) la durata del prestito non puo' essere superiore a sessanta mesi'.

  10. All'art. 9 della legge regionale n. 5 aprile 2005, n. 11, dopo il comma 1, e' inserito il seguente:

    '1-bis. Il Servizio competente in materia di Cave e Torbiere per l'istruttoria tecnica delle domande si avvale di una commissione tecnica istituita con decreto del Presidente della giunta regionale, composta da sette esperti esterni: geologo, ingegnere minerario o edile, agronomo, architetto, laureato in materia forestale, laureato in materia ambientale, laureato in giurisprudenza. Il Presidente della commissione e' nominato con decreto del Presidente della giunta regionale, il segretario e' nominato con provvedimento del dirigente del servizio competente. Alla commissione tecnica e' altresi' demandato il compito di esprimere parere consultivo sui progetti di ripristino ambientale presentati in regime transitorio, a norma dell'art. 27. La giunta regionale e' autorizzata a regolamentare l'organizzazione, il funzionamento e le spettanze della commissione.

  11. Nella unita' previsionale di base n. 287 e' autorizzata l'iscrizione della somma di euro 100.000,00 per la concessione di contributi in conto capitale agli enti per la costruzione, il completamento, l'ampliamento, la sistemazione ed il miglioramento di opere destinate allo svolgimento di attivita' sportive e turistiche.

  12. Nella unita' previsionale di base n. 330 e' autorizzata l'iscrizione della somma di euro 949.000,00 per contributi ai comuni per la costruzione, il completamento, l'ampliamento e la ristrutturazione dei cimiteri (euro 549.000,00) e per contributi in conto capitale agli enti per la costruzione, il completamento, l'ampliamento e la sistemazione di edifici destinati ad opere sociali euro 400.000,00).

  13. Nella unita' previsionale di base n. 380 e' autorizzata l'iscrizione della somma di euro 300.000,00 per la concessione di contributi in conto capitale ai comuni per l'esecuzione di opere concernenti la fornitura di energia elettrica e la pubblica illuminazione.

  14. Nella unita' previsionale di base n. 250 e' autorizzata l'iscrizione della somma di euro 500.000,00 per la costruzione, il completamento e la manutenzione straordinaria di strade nonche' per la bonifica montana.

  15. Nella unita' previsionale di base n. 280 e' autorizzata l'iscrizione della somma di euro 2.750.000,00 per attivita' di cantieristica forestale ed antincendio boschivo esercitata da operai forestali.

    Art. 7.

    Modifiche alla tabella n. 8 allegata alla...

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