LEGGE REGIONALE 14 aprile 2008, n. 4 - Modifiche alla legge regionale 28 marzo 2007, n. 4 (Norme in materia di gestione, trasformazione, riutilizzo dei rifiuti e bonifica dei siti inquinati).

Modifiche alla legge regionale 28 marzo 2007, n. 4 (Norme in materia di gestione, trasformazione, riutilizzo dei rifiuti e bonifica dei siti inquinati).

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Campania n. 17 del 28 aprile 2008) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga la seguente legge:

Art. 1.

  1. Alla legge regionale 28 marzo 2007, n. 4, recante 'Norme in materia di gestione, trasformazione, riutilizzo dei rifiuti e bonifica dei siti inquinati', sono apportate le seguenti modifiche:

    1. all'art. 2, comma 1, lettera c) le parole 'ovvero alle forme associative tra questi realizzati, come disciplinate dalla presente legge' sono soppresse;

    2. all'art. 7, comma 1, lettera a), le parole 'autorita' d'ambito' sono soppresse; alla lettera s) le parole 'e delle autorita' d'ambito di cui all'art. 16' sono soppresse; i commi 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti:

    '2. Al fine di adeguare la struttura organizzativa della regione ai nuovi compiti in materia di rifiuti e' istituita l'Area generale di coordinamento denominata 'Programmazione e gestione dei rifiuti'.

    Nell'ambito di detta Area generale di coordinamento sono istituiti tre settori: programmazione gestione, monitoraggio informazione e valutazione.

  2. La Giunta regionale, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, definisce l'organizzazione, le competenze e le modalita' di funzionamento dei settori di cui al comma 2, mediante modifica o accorpamento delle strutture esistenti'.

    1. l'art. 8 e' sostituito dal seguente:

      'Art. 8 - 1. Sono di competenza delle province, nel rispetto della normativa statale vigente:

    2. l'organizzazione, l'affidamento e il controllo del servizio di gestione integrata dei rifiuti;

    3. le funzioni amministrative concernenti la programmazione e organizzazione del recupero e dello smaltimento dei rifiuti, l'adozione del piano d'ambito e del programma degli interventi di cui al decreto legislativo n. 152/2006, art. 203;

    4. il controllo e la verifica degli interventi di bonifica e il conseguente monitoraggio;

    5. il controllo periodico sulle attivita' di gestione, intermediazione e commercio dei rifiuti ivi compreso l'accertamento delle violazioni della presente legge e delle disposizioni di cui al decreto legislativo n.152/2006, parte quarta;

    6. la verifica e il controllo dei requisiti previsti per l'applicazione delle procedure semplificate ai sensi della normativa vigente;

    7. l'individuazione, entro novanta giorni dall'approvazione del piano regionale di cui all'art. 10, delle zone idonee e non idonee alla localizzazione degli impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti sulla base delle previsioni del piano territoriale di coordinamento provinciale - PTCP - di cui alla legge regionale 22 dicembre 2004, n. 16, ove adottato, e dei criteri stabiliti dalla regione, sentiti i comuni, nonche' l'individuazione, entro sessanta...

Per continuare a leggere

RICHIEDI UNA PROVA

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT