del 20 marzo 2008 emessa dal Giudice di pace di Palermo nel procedimento civile promosso da Rocca Trasporti S.r.l. contro Zurigo Assicurazioni s.a. ed altra Responsabilita' civile - Risarcimento del danno derivante da sinistro stradale - Azione proposta da soggetto danneggiato da sinistro stradale nei confronti del responsabile civile e della re...

il GIUDICE DI PACE

Ha emesso la seguente ordinanza di rimessione degli atti alla Corte costituzionale ex art. 23, legge n. 87/1953

I n f a t t o

La Rocca Trasporti S.r.l. ha proposto, con atto di citazione del 22 ottobre 2007, domanda di risarcimento dei danni riportati dalla Renault tg. CM 560KA, di sua proprieta', a seguito di uno scontro di detto veicolo, avvenuto il 1° marzo 2007, con l'autovettura Hyundai tg. CJ028NP di proprieta' della Mediterranea S.r.l., assicurata, per la R.C.A., dalla Zurigo Assicurazioni s.a., nei confronti di queste ultime societa', nella qualita', rispettivamente, di proprietaria dell'autovettura Hyundai e dunque di responsabile civile del danno derivante dalla circolazione del suddetto veicolo e di impresa assicuratrice della responsabilita' civile della prima societa', affermando «di non riconoscere l'applicazione della speciale procedura di indennizzo diretto».

La Zurigo Assicurazioni s.a. si e' costituita in giudizio, eccependo preliminarmente il proprio difetto di legittimazione passiva, poiche', in base al disposto dell'art. 149 d.lgs. n. 209/2005 (c.d. codice delle assicurazioni, denominato in seguito, «c.d.a.»), l'azione andava proposta nei soli confronti dell'impresa che assicurava, per la R.C.A., il veicolo attoreo al momento del sinistro.

L'attrice all'udienza del 26 febbraio 2008 ha sollevato la questione della illegittimita' dell'art. 149 c.d.a. per violazione degli artt. 3, 24 e 76 Cost., chiedendo la rimessione degli atti alla Corte costituzionale o, in alternativa, la interpretazione costituzionalmente orientata della norma censurata che attribuisca ad essa il significato, non gia' di escludere, nei casi da essa contemplati, l'azione diretta nei confronti dell'impresa di assicurazione del responsabile civile e di quest'ultimo, bensi', di aggiungere, in alternativa ad essa, la procedura di risarcimento diretto, richiesta sulla quale il giudice si riservava.

Sulla rilevanza della questione di legittimita' costituzionale

La questione di legittimita' costituzionale sopraindicata incide sulla decisione relativa alla eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata dalla Zurigo Assicurazioni s.a., atteso che la domanda giudiziale in esame e' stata proposta nei confronti di un soggetto (impresa di assicurazione del responsabile civile del danno) diverso da quello, da individuarsi nella «impresa di assicurazione che stipulato il contratto relativo al veicolo utilizzato», nei cui «soli confronti», in base all'art. 149 c.d.a., l'azione di risarcimento in oggetto - avente ad oggetto i danni riportati dal veicolo attoreo a seguito di scontro tra due veicoli a motore identificati, assicurati per la responsabilita' civile obbligatoria (ed immatricolati in Italia) - andava proposta.

Si fa presente, per completezza, che, poiche' la societa' sopraindicata e' stata messa in mora con lettera raccomandata del 13 aprile 2007 nel rispetto dei termini e delle modalita' prescritte dall'art. 145, comma 1, c.d.a., il procedimento in oggetto non e' suscettibile di essere definito con pronuncia di tipo processuale, per insussistenza della condizione di proponibilita' prevista da detta norma, ne' vi sono altre questioni idonee a precludere l'esame del merito della causa, nel quale e' compreso, come primo elemento, la contestata legittimazione passiva dell'impresa di assicurazione convenuta.

Si fa presente, inoltre, che, nel caso di specie, sussistono tutti i presupposti richiesti dall'art. 149 c.d.a. per l'applicazione della procedura di indennizzo diretto, trattandosi, come emerge dall'atto di citazione e dalla comparsa di risposta, di scontro tra veicoli identificati, immatricolati in Italia, e, come risulta dal comportamento processuale dell'attrice, che non ha contestato la scopertura assicurativa del proprio veicolo e che ha anzi prodotto la lettera di messa in mora inoltrata al proprio assicuratore (...), assicurati.

Si da', inoltre, atto che, per la data di accadimento del sinistro, alla domanda in esame va applicata la normativa introdotta dal d.lgs. n. 209/2005.

Orbene, ricordato che il disposto dell'art. 144 c.d.a. prevede in via generale che «il danneggiato per sinistro causato dalla circolazione di un veicolo o di un natante per i quali vi e' obbligo di assicurazione ha azione diretta per il risarcimento del danno nei confronti dell'impresa di assicurazione del responsabile civile», e che «nel giudizio promosso contro 1'impresa di assicurazione e' chiamato anche il responsabile del danno» e rilevato che l'attrice ha convenuto in giudizio i soggetti indicati nella suddetta norma generale, non puo' che concludersi nel senso della rilevanza della questione sollevata, stante che, ove l'art. 149 c.d.a. fosse ritenuto costituzionalmente illegittimo, la eccezione di difetto di legittimazione passiva in esame andrebbe disattesa, e si procederebbe oltre nel giudizio, mentre, in caso contrario, la decisione non potrebbe che essere di rigetto della domanda per difetto di legittimazione passiva delle convenute (o quanto meno, ma sul punto vedi oltre, della impresa assicuratrice convenuta). Sulla impossibilita' di una interpretazione costituzionalmente orientata della norma censurata

Premesso che la verifica di una interpretazione orientata al rispetto dell'art. 76 Cost sara' affrontata oltre («sulla non manifesta infondatezza della questione della violazione dell'art. 76 Cost.»), deve ritenersi che la conformita' dell'art. 146 c.d.a. al disposto degli artt. 3 e 24 Cost., potrebbe essere ritenuta sussistente solo ove si interpreti la norma censurata nel senso che essa attribuisca ai danneggiati, nei casi da essa contemplati, la facolta' di esperire la procedura di indennizzo diretto in alternativa alla procedura ordinaria di risarcimento di cui agli artt. 144 e 148 c.d.a.

La norma in esame non appare pero' suscettibile di essere interpretata in tale senso.

A cio' osta, in primo luogo, il dato letterale del disposto normativo de quo.

La disposizione censurata stabilisce, infatti, nei casi da essa previsti - ossia «in caso di sinistro tra due veicoli a motore », «non immatricolati all'estero», «identificati ed assicurati per la responsabilita' civile obbligatoria, dal quale siano derivati danni ai veicoli coinvolti o ai loro conducenti», con riguardo ai «danni al veicolo», ai «danni alle cose trasportate di proprieta' dell'assicurato o del conducente», nonche' «al danno alla persona subito dal conducente non responsabile se risulta contenuto nel limite previsto dall'articolo 139» - che «i danneggiati devono rivolgere la richiesta di risarcimento all'impresa di assicurazione che ha stipulato il contratto relativo al veicolo utilizzato», la quale «e' obbligata a provvedere alla liquidazione dei danni per conto dell'impresa di assicurazione del veicolo responsabile, ferma la successiva regolazione dei rapporti fra le imprese medesime».

Stabilisce, inoltre, che, in caso di mancata o insoddisfacente offerta risarcitoria «il danneggiato puo' proporre l'azione diretta di cui all'articolo 145, comma 2, nei soli confronti della propria impresa di assicurazione».

Orbene, non si vede come si possano interpretare le parole «devono» e «puo' proporre l'azione... nei soli confronti» nel senso, rispettivamente, di «possono» (hanno la facolta' di) e di «puo' proporre l'azione... anche nei confronti», senza con cio' attribuire alla norma in esame un significato completamente diverso ed opposto rispetto a quello «fatto palese dal significato proprio delle parole secondo la connessione di esse», in aperta violazione del principio secondo il quale in claris non fit interpretatio e del canone ermeneutico primario prescritto dall'art. 12 delle cc.dd. «preleggi», che e' quello letterale.

La parola «dovere» rimanda, infatti, a un comportamento che si e' tenuti a compiere (obbligo), ovvero, nel senso in cui qui tale termine e' usato, a un comportamento che si e liberi di attuare o meno, ma che si deve compiere necessariamente ove si intenda raggiungere un determinato risultato (onere), risultato che nel caso in esame e' rappresentato dall'esercizio dell'azione risarcitoria.

La locuzione «puo' agire nei soli confronti» del proprio assicuratore, poi, vuol dire, con evidenza, che il danneggiato puo' agire soltanto nei confronti del proprio assicuratore, ossia che non puo' agire nei confronti di altri, ed, in particolare, dell'assicuratore del responsabile civile.

Tale interpretazione letterale coincide, peraltro, con quella teleologica prevista, successivamente a quella letterale, dall'art. 12 delle preleggi, ossia con il significato «fatto palese... dalla intenzione del legislatore».

La procedura in esame e' infatti stata introdotta, come e' notorio (v. stenografico Aula in corso della seduta n. 161 del 30 maggio 2007, intervento Borghesi avente ad oggetto la proposta di abrogazione della norma censurata: «infatti, il principio che stava e che sta alla base dell'indennizzo diretto, in campo assicurativo, intende agire per abbassare i costi dei risarcimenti, quindi le liquidazioni dei sinistri; il che obbligherebbe, per effetto di una legge di mercato, le compagnie assicuratrici ad abbassare le tariffe e i premi delle assicurazioni. Tale e' appunto l'effetto che si vorrebbe ottenere attraverso la normativa dell'indennizzo diretto», v. anche parere del Consiglio di Stato, del 19 dicembre 2005, sullo schema del, successivamente emanato, decreto del Presidente della Repubblica n. 229/2006: «i benefici derivanti agli assicurati... assumono un significato cruciale nel meccanismo» del risarcimento diretto), allo scopo di ridurre i costi connessi alla gestione dei sinistri stradali gravanti sulle compagnie assicurative e, attraverso tale mezzo, in ultima analisi, di ridurre i premi assicurativi.

Tale scopo trova conferma nella previsione dell'art. 150 c.d.a. il quale demanda ad un emanando decreto del Presidente della Repubblica il compito di stabilire, fra l'altro, i criteri di determinazione del grado di...

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