del 13 maggio 2008 emessa dal Consiglio di Stato sul ricorso proposto da Verduschi Anna Maria contro Ministero dell'universita' e della ricerca ed altri Impiego pubblico - Stabilizzazione di personale non di ruolo presso le pubbliche amministrazioni per l'anno 2007 - Condizione - Espletamento di servizio anche non continuativo di almeno tre anni...

IL CONSIGLIO DI STATO

Ha pronunciato la seguente ordinanza sul ricorso in appello proposto da Verduschi Anna Maria, rappresentata e difesa dagli avv. Pietro Adami e Valentino Lardo con domicilio eletto in Roma corso D'Italia, 97, presso lo studio del primo;

Contro Ministero dell'universita' e della ricerca, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato con domicilio in Roma via dei Portoghesi, 12; e nei confronti di Ministero della pubblica istruzione, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato con domicilio in Roma via dei Portoghesi, 12; Genua Cristiana, Cananzi Paolo, Sorace Roberta, Mastrodicasa Laura, Del Matto Laura, Scipioni Giuliana e Nostro Ida non costituitisi; per l'annullamento della sentenza del Tribunale amministrativo regionale del Lazio sede di Roma Sez. III n. 5779/2007.

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio dell'Avvocatura dello Stato;

Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;

Visti gli atti tutti della causa;

Alla pubblica udienza dell' 11 marzo 2008 relatore il Consigliere Roberta Vigotti;

Udito l'avv. Lardo;

Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue.

F a t t o

La signora Anna Maria Verduschi espone essere stata assunta, quale vincitrice della selezione conclusasi con decreto del 14 dicembre 2001 e in qualita' di assistente amministrativo, alle dipendenze del ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca scientifica con contratto a tempo determinato della durata di due anni a far data dal 21 dicembre 2001, contratto successivamente prorogato sino al 21 dicembre 2004.

Successivamente, la Verduschi ha vinto un concorso per un posto a tempo determinato per il profilo di operatore amministrativo presso il consorzio interuniversitario lombardo per l'elaborazione automatica (CILEA), costituito da universita' della Lombardia, ed e' stata assegnata al MIUR (dove lavora a tutt'oggi) in virtu' di una convenzione tra il ministero e il consorzio, a far data dal 1° giugno 2005.

Con decreto direttoriale del 7 settembre 2007 e' stata indetta la procedura di stabilizzazione, di cui all'art. 1, comma 519 della legge n. 269 del 27 dicembre 2006, del personale assunto con contratto di lavoro a tempo determinato. A tale procedura ha partecipato la ricorrente, ma il decreto direttoriale del 25 settembre 2007, con il quale sono state approvate le graduatorie, non la includono tra il personale stabilizzato.

Avverso il decreto di indizione della procedura e avverso il decreto di approvazione della graduatoria, in parte qua, ha proposto ricorso al Tribunale amministrativo regionale del Lazio la Verduschi, chiedendone l'annullamento, previa sospensiva, ma, con l'ordinanza impugnata, la richiesta cautelare e' stata respinta, sul presupposto dell'efficacia preclusiva dell'art. 1, comma 519 della legge n. 296 del 2006, e della inesistenza di consistenti dubbi di legittimita' costituzionale della richiamata disposizione.

Con l'atto di appello oggi in esame la ricorrente propone le seguenti censure, gia' avanzate in primo grado, criticando l'ordinanza impugnata, che non ha motivato in merito:

Violazione art. 1, comma 519, legge n. 296 del 2006; in subordine illegittimita' costituzionale della norma suddetta per violazione degli articoli 3 e 57 della Costituzione, in quanto la disposizione citata, per quanto qui interessa, prevede la stabilizzazione a domanda del personale non dirigenziale che sia stato in servizio per almeno tre anni, anche non continuativi, nel quinquennio anteriore all'entrata in vigore della legge, purche' sia stato assunto mediante procedura concorsuali o previste da norme di legge.

La ricorrente, il cui rapporto di lavoro e' iniziato in data 21 dicembre 2001 (prima quindi del 1° dicembre 2002, data nella quale e' iniziato il quinquennio anteriore al 31 dicembre...

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