depositato in cancelleria il 20 agosto 2008 (dal Presidente del Consiglio dei ministri) Appalti pubblici - Norme della Regione Puglia - Misure per la promozione della qualita' architettonica ed urbanistica - Concorso di idee e concorso di progettazione - Modalita' di espletamento dei concorsi il cui importo stimato sia inferiore al limite posto ...

Ricorso per il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura generale dello Stato, presso i cui uffici domicilia in Roma, via dei Portoghesi n. 12;

Contro la Regione Puglia, in persona del Presidente della Giunta pro tempore, per la declaratoria di incostituzionalita' della legge regionale n. 14 del 10 giugno 2008, pubblicata nel B.U.R. n. 93 del 13 giugno 2008, avente ad oggetto «Misure a sostegno della qualita' delle opere di architettura e di trasformazione del territorio», giusta delibera del Consiglio dei ministri 1° agosto 2008.

  1. - La legge della Regione Puglia 10 giugno 2008, n. 14 provvede alla disciplina delle misure considerate idonee all'ideazione e alla realizzazione delle opere di architettura e di trasformazione del territorio, «quali strumenti fondamentali per assicurare la qualita' dell'ambiente urbano e rurale elemento irrinunciabile dello sviluppo sostenibile» (art. 1, commi 1 e 2, legge n. 14/2008).

    Il testo normativo detta, in particolare, alcune linee-guida in materia di committenza pubblica al fine di promuovere la domanda di qualita' architettonica ed urbanistica. In questa direzione esso si prefigge di definire le modalita' di espletamento dei concorsi di idee e di progettazione al di sotto di una determinata soglia (di cui si dira); detta le regole procedurali di espletamento dei concorsi suddetti, finanche di quelli banditi da soggetti privati per i quali, inoltre, si contemplano previsioni speciali in punto di oneri di urbanizzazione e di assimilazione a opere disciplinate da un piano attuativo come ivi descritto.

    Le disposizioni della legge toccano, ancora, la valorizzazione delle opere di architettura moderna e contemporanea, per le quali si stabilisce la redazione di un elenco catalogativo.

    Viene istituita, inoltre ed ai sensi dell'art. 14, una Conferenza per la qualita' architettonica e dell'ambiente costruito, con finalita' di incentivo, valorizzazione e promozione delle opere di architettura e trasformazione del territorio di epoca moderna e contemporanea.

    Infine, l'articolato statuisce in punto di stanziamenti finanziari per le spese che le specifiche disposizioni comportano e circa il regolamento di attuazione alla legge stessa.

  2. - Censurabili sotto il profilo della legittimita' costituzionale appaiono gli articoli 5, comma 2, 6 (con particolare riferimento al termine di quarantacinque giorni contenuto nel comma 2), 7, 8 e 16.

    Dette norme, infatti, afferiscono alla materia dei «lavori pubblici»; su questa «macro-materia» il Giudice delle leggi aveva gia' formulato un principio...

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