LEGGE REGIONALE 5 marzo 2008, n. 3 - Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione (legge finanziaria 2008).

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione (legge finanziaria 2008).

CAPO IStrategia istituzionale e finanziaria

(Pubblicata nel supl. ord. n. 1 al Bollettino ufficiale della Regione Sardegna n. 9 del 6 marzo 2008) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA REGIONE Promulga

la seguente legge:

Art. 1.

Disposizioni di carattere finanziario 1. L'Amministrazione regionale e' autorizzata, ai sensi dell'art.

30, comma 7-bis, della legge regionale 2 agosto 2006, n. 11 (Norme in materia di programmazione, di bilancio e di contabilita' della Regione autonoma della Sardegna), ad iscrivere nel proprio bilancio per l'anno 2008 lo stanziamento di euro 500.000.000 a fronte delle maggiori entrate alla stessa spettanti per effetto del disposto di cui all' art. 1, comma 834 e seguenti, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007), provvedendo a compensare tale stanziamento con una minore iscrizione, di pari importo, nel bilancio per l'anno 2011. Il citato stanziamento e' correlato alle spese di investimento nel settore pubblico elencate nell'allegata tabella E.

  1. L'Amministrazione regionale provvede a dare copertura al disavanzo di amministrazione a tutto il 31 dicembre 2007 stimato in euro 805.000.000 e derivante dalla mancata contrazione dei mutui gia' autorizzati con le disposizioni sottocitate, mediante rinnovo, anche per quota parte, nell'anno 2008, delle autorizzazioni alla contrazione dei mutui o prestiti obbligazionari medesimi:

    a) euro 165.759.000 ai sensi dell'art. 1, comma 1, della legge regionale 24 febbraio 2006, n. 1 (legge finanziaria 2006);

    b) euro 568.000.000 ai sensi dell'art. 1, comma 1, della legge regionale 21 aprile 2005, n. 7 (legge finanziaria 2005);

    c) euro 71.241.000 ai sensi dell'art. 4, comma 1, della legge regionale 3 dicembre 2004, n. 9 (modifiche alla legge finanziaria 2004):

    i mutui o prestiti obbligazionari sono contratti, previa effettiva esigenza di cassa, per una durata non superiore a trenta anni e ad un tasso di riferimento non superiore a quello applicato dalla cassa depositi e prestiti; i relativi oneri sono valutati in euro 52.366.000 per ciascuno degli anni dal 2009 al 2038 (UPB S08.01.005 e UPB S08.0l.006).

  2. Nelle tabelle A e B, allegate alla presente legge, sono indicate le voci da iscrivere nei fondi speciali per il finanziamento di provvedimenti che si prevede possano essere approvati nel corso dell' esercizio 2008; i relativi stanziamenti sono determinati come segue:

    a) fondo speciale per spese correnti (UPB S08.01.002):

    1) Fondi regionali (cap. SC08.0024):

    2008 euro 10.000.000;

    2009 euro 20.000.000;

    2010 euro 35.150.000;

    2011 euro 35.150.000;

    2) Assegnazioni statali e comunitarie (cap. SC08.0025):

    2008 euro 713.000.000;

    2009 euro 638.000.000;

    2010 euro 514.000.000;

    2011 euro 514.000.000;

    b) fondo speciale per spese in conto capitale (UPB S08.01.003):

    1) Fondi regionali (cap. SC08.0034);

    2008 euro 112.000.000;

    2009 euro 100.500.000;

    2010 euro 100.500.000;

    2011 euro 100.500.000.

  3. Le somme derivanti da rientri, recuperi, disponibilita' ed interessi sui fondi di rotazione relativi alla legge regionale 10 dicembre 1976, n. 66 (Istituzione di un fondo per la tutela dei livelli produttivi e occupativi nel settore industriale), al netto delle spese relative ai costi di tenuta dei fondi, sono semestralmente riversate in conto entrate del bilancio regionale (UPB E361.003) e sono .assegnate al competente capitolo (UPB S06.03.018), con decreto dell'assessore regionale competente in materia di bilancio.

  4. A decorrere dal 1 gennaio 2008 sono abrogate le disposizioni legislative che prevedono l'istituzione di fondi relativi alle garanzie fideiussorie sui mutui e/o prestiti a favore delle imprese e conseguentemente sono soppressi i fondi detenuti presso gli istituti di credito convenzionati relativi alle garanzie fideiussorie sui mutui e/o prestiti concessi alla data del 31 dicembre 2007; le relative giacenze sono riversate in conto entrate del bilancio regionale (UPB E361.003). All'assolvimento delle obbligazioni persistenti in capo all'Amministrazione regionale si provvede mediante attingimento da apposito fondo, la cui dotazione e' valutata, per l'anno 2008 e per gli anni di vigenza delle garanzie prestate, in euro 5.000.000, secondo le modalita' previste dall'art.

    19 della legge regionale n. 11 del 2006, e successive modifiche ed integrazioni. Le risorse stanziate nel predetto fondo, qualora non utilizzate, permangono nel conto dei residui sino all'esaurimento delle obbligazioni in essere (UPB S08.01.001).

  5. Ad eventuali oneri derivanti dalla gestione e soppressione di fondi di rotazione ed assimilati, anche a seguito dell'applicazione del comma 10 dell'art. 27 della legge regionale 11 maggio 2006, n. 4 (Disposizioni varie in materia di entrate, riqualificazione della spesa, politiche sociali e di sviluppo), si provvede mediante l'utilizzo del fondo di cui all'art. 26 della legge regionale n. 11 del 2006, con le procedure e modalita' ivi previste.

  6. Le autorizzazioni di spesa per le quali le disposizioni vigenti rinviano alla legge finanziaria la loro determinazione, a' termini dell'art. 4, comma 1, lettera e), della legge regionale n. 11 del 2006, sono quantificate per gli anni 2008-2011 nella misura indicata nell'allegata tabella C.

  7. Le autorizzazioni di spesa per le quali si dispone un decremento o un incremento, a' termini dell'art. 4, comma 1, lettera

    f), della legge regionale n. 11 del 2006, sono determinate, per gli anni 2008-2011, nella misura indicata nell'allegata tabella D.

  8. L'art. 9 della legge regionale 29 maggio 2007, n. 2 (legge finanziaria 2007), e' cosi' modificato:

    a) il comma 1 e' sostituito dal seguente:

    '1. La Regione promuove e sviluppa un processo di razionalizzazione degli acquisti per beni e servizi delle amministrazioni e degli enti aventi sede nel territorio regionale, basato sull'utilizzo di strumenti telematici, attraverso l'istituzione di un centro di acquisto territoriale.';

    b) i commi 2 e 7 sono soppressi;

    c) nel comma 3 la parola 'progetto' e' sostituita dalla parola 'centro';

    d) nel comma 4 le parole 'Nell'ambito della sperimentazione sono stipulate' sono sostituite dalle parole 'Il centro di acquisto territoriale stipula';

    e) nel comma 5 le parole 'ad utilizzare le convenzioni poste in essere nello sviluppo del progetto.' sono sostituite dalle parole 'ad operare nell'ambito delle convenzioni quadro di cui al comma 4.';

    f) nel comma 6 le parole 'Nella fase sperimentale la realizzazione del progetto e' affidata al' sono sostituite dalle parole 'Fino all'istituzione del centro di acquisto territoriale le attivita' sono svolte dal'.

  9. A decorrere dall'anno 2008 il fondo di cui all'art. 10, comma 1, della legge regionale n. 2 del 2007, determinato in euro 545.000.000, e' ripartito nel seguente modo:

    a) fondo a favore dei comuni, con una dotazione finanziaria valutata in annui euro 477.750.000 (UPB S0l.06.001);

    b) fondo a favore delle province, con una dotazione finanziaria valutata in annui euro 67.250.000.

    Al riparto dei suddetti fondi si provvede con le modalita' e i criteri stabiliti dallo stesso art. 10, comma 1, della legge regionale n. 2 del 2007.

  10. Al comma 11 dell'art. 12 della legge regionale n. 2 del 2007, e' aggiunta infine la seguente frase: 'e quelle delle successive disposizioni statali in merito.'.

  11. Fino al completamento delle procedure necessarie per il trasferimento dei servizi e delle funzioni alle costituende unioni di comuni, e comunque non oltre il 31 dicembre 2008, le risorse destinate al finanziamento delle funzioni svolte dai comuni in forma associata, ai sensi dell'art. 12 della legge regionale 2 agosto 2005, n. 12 (Norme per le unioni di comuni e le comunita' montane. Ambiti adeguati per l'esercizio associato di funzioni. Misure di sostegno per i piccoli comuni), sono assegnate ai consorzi di comuni costituiti per la gestione associata di servizi e l'esercizio associato di funzioni in cui il territorio coincida, anche parzialmente, con quello delle unioni di nuova istituzione.

  12. Le somme di cui all'art. 2, comma 2, della legge regionale 24 gennaio 2008, n. 1 (Autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio della Regione per l'anno 2008 e disposizioni per la chiusura dell'esercizio 2007), qualora non utilizzabili per le finalita' di cui al comma medesimo, possono essere riassegnate al relativo fondo per essere utilizzate anche per il finanziamento dei pacchetti integrati di agevolazione (UPB S08.01.003).

  13. Le somme di cui all'art. 3, comma 3, della legge regionale n. 1 del 2006, all'art. 15, commi 1, 9 e 21, all'art. 24, comma 13, all'art. 32, comma 19, e all'art. 35, comma 1, della legge regionale n. 2 del 2007, non impegnate alla data del 31 dicembre 2007, sono mantenute nel conto dei residui per essere utilizzate nell'esercizio successivo per le finalita' per le quali furono stanziate.

  14. Nella legge regionale n. 11 del 2006, l'art. 22 e' cosi' sostituito:

    'Art. 22 (Fondi di rotazione). - 1. Al bilancio di previsione della Regione e' accluso un elenco dei fondi di rotazione o assimilati nel quale sono riportate le rispettive dotazioni, le erogazioni ed i principali flussi finanziari.

  15. Al fine di razionalizzare e semplificare le procedure amministrative inerenti il sistema produttivo la Regione promuove l'attivazione presso i comuni anche in forma associata dello Sportello unico per le attivita' produttive (SUAP). Il SUAP e' responsabile di tutti i procedimenti amministrativi relativi alle attivita' economiche e produttive di beni e servizi e di tutti i procedimenti amministrativi inerenti alla realizzazione, all'ampliamento, alla cessazione, alla riattivazione, alla localizzazione e alla rilocalizzazione di impianti produttivi, ivi incluso il rilascio delle concessioni o autorizzazioni edilizie.

  16. A tal fine sono da intendersi:

    a) per SUAP: lo sportello unico per le attivita' produttive;

    b) per comuni: i comuni in forma singola o associata...

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