del 15 aprile 2008 emessa dal Tribunale amministrativo regionale della Lombardia - Sezione staccata di Brescia - sul ricorso proposto da Scaratti Massimiliano contro Ministero della giustizia ed altra Avvocato e procuratore - Esami di abilitazione all'esercizio della professione - Obbligo di motivazione del voto verbalizzato in termini alfanumer...

il TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

Ha pronunciato la presente ordinanza sul ricorso numero di registro generale 1197 del 2005, proposto da: Scaratti Massimiliano, rappresentato e difeso dall'avv. Giovanni Gorulli, con domicilio eletto presso Giovanni Corulli in Brescia, via Solferino n. 31;

Contro Ministero della giustizia, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliata per legge in Brescia, via S. Caterina, 6; nei confronti di Martinazzi Anna; per l'annullamento del verbale di adunanza 20 aprile 2005 nella parte in cui non ammette il ricorrente all'esame orale per avvocato sessione 2004.

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero della giustizia;

Visti gli artt. 19 e 21, u.c., della legge 6 dicembre 1971, n. 1034;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 6 marzo 2008 il dott. Mario Mosconi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

F a t t o e D i r i t t o

Con sentenza non definitiva (366/08) relativa al presente ricorso - che e' attinente alla impugnativa dell'avverso esito degli scritti per gli esami di abilitazione alla professione forense sessione (2004) - venivano respinte due delle tre censure dedotte dal ricorrente; l'una che faceva leva sull'intervenuto travisamento dei fatti in ragione della affermata circostanza che tutti gli elaborati avrebbero (e non uno solo) dovuto ottenere un voto piu' che sufficiente e l'altra sulla accertata scorta della sussistenza di una difformita' di trattamento.

In tal modo annotando, nel primo caso, che - per costante e conforme giunsprudenza - il richiesto sindacato di merito intrinseco non era fattibile e, nel secondo caso, postulando la infondatezza dell'ultenore prospettato profilo di vizio di eccesso di potere per difformita' di trattamento posta la rilevata opinabilita' delle varie tesi giuridiche proposte nei diversi componimenti ed il fatto che ogni singola prova, per sua natura, destinata a subire solo un giudizio di merito relativo, considerando la stessa un unicum non equiparabile.

In particolare, il Collegio rilevava che, alla stregua di una ormai costante e consolidata giurisprudenza da cui non si aveva ragione di discostarsi, non spettava al Giudice amministrativo sostituire la propria valutazione di merito a quella formulata dalla Commissione giudicatrice in quanto il detto Giudice deve e puo' valutare solo dall'esterno tale medesimo operato, poiche' quest'ultimo risulta permeato da evidenti margini di opinabilita; cio' anche in ragione delle varie tesi e soluzioni giuridiche sviluppate negli elaborati in questione e pure alla stregua del fatto che non tutte le materie trattate sono di pubblico dominio e/o di specifica a puntuale cognizione (C.d.S., sez. IV, 5 settembre 2007, n. 4659). Tanto vero che, nel caso medesimo, si e' ormai affermata l'impossibilita' di dar corso ad una verifica diretta dell'attendibilita' del risultato numerico poiche' in tal modo il giudice avrebbe sconfinato in una diretta rivalutazione delle prove stesse (C.d.S., sez. VI, 4 settembre 2007, n. 4635).

Tale e' il limite percio' che - di norma - e' fissato per il sindacato giurisdizionale, allorquando la p.a. formula valutazioni di stretto merito; infatti la relativa attivita' amministrativa ha come fondamento un'ampia discrezionalita' di cui, appunto, e' dotata, la detta Commissione giudicatrice per lo svolgimento di quelle funzioni che sono di puro merito (v. ex multis et pluribus C.d.S. Sez. IV, 17 settembre 2004, n. 6155).

Si e' dovuto percio' scrutare la terza censura che faceva leva sulla asserita insufficienza dell'espressione alfanumerica del voto a fini motivazionali e di giustificazione del risultato.

Eguale conclusione negativa avrebbe dovuto assumersi per detta residuale censura , con la quale era stato - appunto - dedotto il difetto di motivazione alla luce della totale inidoneita' a formularla da parte del cd. voto alfanumerico. Ed invero, anche molti Tribunali amministrativi hanno avuto modo di affermare (v. recente sentenza del T.R.G.A. TN 30 maggio 2006, n. 193), che «pur sussistendo l'esistenza di qualche principio di segno opposto, e' ormai piu' che maggioritario e pressoche' consolidato presso il Giudice d'appello quell'orientamento giurisprudenziale secondo il quale, anche dopo l'entrata in vigore della legge n. 241 del 1990, l'onere di motivazione della valutazione forense e' sufficientemente adempiuto con l'attribuzione di un punteggio alfanumerico (o numerico), configurandosi quest'ultimo come formula sintetica che vale ad esternare adeguatamente il giudizio tecnico delle Commissioni giudicatrici».

Giunto a tale stadio dell'indagine questo Collegio non ha potuto far a meno di rilevare - tuttavia - che il proprio comune e particolare orientamento sul punto collideva con un diverso orientamento giunsprudenziale (v. T.R.G.A. n. 351 del 2001 ed anche la su citata sentenza n. 193 del 2006) ormai piu' che consolidato e del tutto progressivamente costante nel tempo. Del resto, in questa sede, non si puo fare a meno ora di sottolineare che, anche recentissimamente, decisioni della IV sez. del Consiglio di Stato (n. 537, 538, 539, 540, 541, 543 e 689 del 2008), vanno ormai, unilateralmente, sempre nella medesima direzione che qui si avversa.

Si permetta a questo Collegio percio' di dissentire proprio ed anche rispetto a tali ultime considerazioni univoche del Giudice di Appello.

Ed invero la espressione alfanumerica di un giudizio non e', come ivi affermato, una motivazione sintetica ma solo un mera espressione di un valore relativo che si manifesta solo in termini matematici.

Di talche' tale precipua...

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