depositato in cancelleria il 12 agosto 2008 (del Presidente del Consiglio dei ministri) Sanita' pubblica - Norme della Regione Puglia - Farmaci - Obbligo per le aziende produttrici, i grossisti, i farmacisti di non modificare la quota di rispettiva spettanza sul prezzo dei farmaci di fascia a) - Ricorso del Governo - Ritenuta inesistenza nella l...

Ricorso ai sensi dell'art. 127 Cost. del Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, nei cui uffici domicilia in Roma dei Portoghesi, 12;

Contro la regione puglia, in persona del Presidente in carica, per l'impugnazione della legge regionale della Puglia n. 19 del 2 luglio 2008, pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 107 del 7 luglio 2008, recante «Disposizioni regionali urgenti», in relazione ai suoi articoli 8, 14 e 17.

La legge regionale della Puglia 7 luglio 2008, n. 19, recante «Disposizioni regionali urgenti», contiene diposizioni di vario contenuto e si compone di venti articoli, divisi in due titoli: Titolo I, recante disposizioni in materia di agricoltura e industria (articoli da 1 a 6) e Titolo II, recante disposizioni in materia di politica della salute (articoli da 7 a 20).

L'art. 8 della legge regionale, rubricato «Immodificabilita' quote di spettanza del prezzo dei farmaci», dispone:

1. Al di fuori degli accordi tra servizio sanitario regionale e sistema produttivo e distributivo dei farmaci non e' consentito modificare, ancorche' mediante intesa tra le parti, le quote di spettanza, previste per legge, alle componenti aziende, grossisti e farmacisti per l'erogazione dei farmaci di fascia "a", trattandosi di potere non rientrante nella disponibilita' delle parti, rientrante nei divieti e sanzioni disposti dagli articoli 170, come modificato dall'art. 16 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 541, e 172 del regio decreto 2 luglio 1934, n. 1265 (Approvazione del testo unico delle leggi sanitarie), ed esercitabile solo in funzione di un beneficio del sistema pubblico e non di una distribuzione interna tra produttori, grossisti e farmacisti

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L'art. 14 della legge regionale, intitolato «Revisione pianta organica delle farmacie», stabilisce:

1. Nella Regione Puglia per i comuni con popolazione fino a 12.500 abitanti il numero delle autorizzazioni per le istituzioni di farmacie col criterio demografico e' ricalcolato in modo che ci sia una farmacia ogni 3.500 abitanti.

2. La popolazione eccedente rispetto al parametro di cui al comma 1 e' computata ai fini dell'apertura di una farmacia qualora sia pari almeno al 50 per cento del parametro stesso.

3. La prima revisione della pianta organica secondo i nuovi criteri deve essere effettuata dalle ASL, acquisito il parere dei comuni e degli ordini dei farmacisti competenti per territorio, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Decorso inutilmente tale termine, l'Assessore alle politiche delle salute provvede, nei trenta giorni successivi, a nominare un commissario ad acta, per ogni azienda USL inadempiente, incaricato di effettuare la revisione della pianta organica, avvalendosi degli uffici della stessa e degli uffici preposti dei comuni interessati, e di sottoporla per l'approvazione definitiva alla Giunta regionale

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L'art. 17 della legge regionale («Proroga funzioni direttori generali, amministrativi e sanitari»), infine, prevede:

1. I direttori amministrativi e direttori sanitari delle aziende sanitarie locali e delle aziende...

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