LEGGE REGIONALE 21 febbraio 2008, n. 11 - Modifiche alla legge regionale 1° dicembre 1998, n. 88 (Attribuzione agli enti locali e disciplina generale delle funzioni amministrative e dei compiti in materia di urbanistica e pianificazione territoriale, protezione della natura e dell''ambiente, tutela dell''ambiente dagli inquinamenti e gestione dei rifiut...

Modifiche alla legge regionale 1° dicembre 1998, n. 88 (Attribuzione agli enti locali e disciplina generale delle funzioni amministrative e dei compiti in materia di urbanistica e pianificazione territoriale, protezione della natura e dell'ambiente, tutela dell'ambiente dagli inquinamenti e gestione dei rifiuti, risorse idriche e difesa del suolo, energia e risorse geotermiche, opere pubbliche, viabilita' e trasporti conferite alla Regione dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112).

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana n. 6 del 27 febbraio 2008) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA Promulga la seguente legge:

Art. 1.

Modifiche all'art. 20 della legge regionale n. 88/1998

1. Dopo il comma 2-ter dell'art. 20 della legge regionale 1° dicembre 1998, n. 88 (Attribuzione agli enti locali e disciplina generale delle funzioni amministrative e dei compiti in materia di urbanistica e pianificazione territoriale, protezione della natura e dell'ambiente, tutela dell'ambiente dagli inquinamenti e gestione dei rifiuti, risorse idriche e difesa del suolo, energia e risorse geotermiche, opere pubbliche, viabilita' e trasporti conferite alla Regione dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112), e' inserito il seguente comma:

'2-quater. Sono attribuite alle province le funzioni di cui all'art. 114, comma 5 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (norme in materia ambientale), come disciplinate dal decreto ministeriale 30 giugno 2004 (Criteri per la redazione dei progetti di gestione degli invasi, ai sensi dell'art. 40, comma 2, del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152, e successive modifiche ed integrazioni, nel rispetto degli obiettivi di qualita' fissati dal medesimo decreto legislativo).'.

2. Dopo il comma 2-quater dell'art. 20 della legge regionale n. 88/1998 e' inserito il seguente comma:

'2-quinquies. Sono attribuite alle province le funzioni di cui all'art. 4 del decreto ministeriale 30 giugno 2004, che le esercitano, ove necessario, in forma coordinata. La Regione si riserva la funzione di coordinamento amministrativo nel caso in cui le operazioni riguardino piu' regioni, previa istruttoria della provincia territorialmente competente.'.

3. Dopo il comma 2-quinquies dell'art. 20 della legge regionale n. 88/1998 e' inserito il seguente comma:

'2-sexies. La Giunta regionale approva, ai sensi dell'art. 1, comma 2 del decreto ministeriale 30 giugno 2004, con propria deliberazione, disposizioni tecniche per gli sbarramenti non soggetti al decreto del Presidente della Repubblica 1° novembre 1959, n. 1363 (Approvazione del regolamento per la compilazione dei progetti, la costruzione e l'esercizio delle dighe di ritenuta), indicando criteri che tengano conto, oltre che degli usi e delle dimensioni, della eventuale relazione con le aree soggette a tutela e dei siti di importanza regionale, nonche' criteri per le modalita' del coordinamento amministrativo di cui al comma 2-quinquies.'.

Art. 2.

Modifiche all'art. 27 della legge regionale n. 88/1998

1. Dopo il comma 4 dell'art. 27 della legge regionale n. 88/1998 e' inserito il seguente comma:

'4-bis. Gli impianti realizzati sulle isole per la produzione di acqua ad uso potabile, nell'esercizio delle funzioni di cui al comma 4, fanno parte del servizio idrico integrato e appartengono al demanio del comune territorialmente competente, che li conferisce in uso e gestione al gestore del servizio idrico integrato per la fornitura di acqua ad uso potabile; il gestore si assume gli oneri conseguenti.'.

La presente legge e' pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana.

Firenze, 21 febbraio 2008

Il Vicepresidente: Gelli La presente legge e' stata approvata dal Consiglio regionale nella seduta del 12 febbraio 2008.

AVVERTENZA Si pubblica di seguito il testo della legge regionale 1° dicembre 1998, n. 88 (Attribuzione agli enti locali e disciplina generale delle funzioni amministrative e dei compiti in materia di urbanistica e pianificazione territoriale, protezione della natura e dell'ambiente, tutela dell'ambiente dagli inquinamenti e gestione dei rifiuti, risorse idriche e difesa del suolo, energia e risorse geotermiche, opere pubbliche, viabilita' e trasporti conferite alla Regione dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112), pubblicata nel Bollettino ufficiale 10 dicembre 1998, n. 42, coordinato con:

legge regionale 20 marzo 2000, n. 30 (Nuove norme in materia di attivita' a rischio di incidenti rilevanti), pubblicata nel Bollettino ufficiale 30 marzo 2000, n. 13;

legge regionale 22 marzo 2000, n. 40 (Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 1° dicembre 1998, n. 88, concernente 'Attribuzione agli enti locali e disciplina generale delle funzioni amministrative e dei compiti in materia di urbanistica e pianificazione territoriale, protezione della natura e dell'ambiente, tutela dell'ambiente dagli inquinamenti e gestione dei rifiuti, risorse idriche e difesa del suolo, energia e risorse geotermiche, opere pubbliche, viabilita' e trasporti conferite alla Regione dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112'), pubblicata nel Bollettino ufficiale 31 marzo 2000, n. 14;

legge regionale 16 gennaio 2001, n. 1 (Modifiche alla legge regionale 6 febbraio 1998, n. 9 concernente l'attuazione del decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143 e alle leggi regionali 3 novembre 1998, n. 77, 26 novembre 1998, n. 85, 1° dicembre 1998, n. 87, 1° dicembre 1998, n. 88, e 11 dicembre 1998, n. 91, concernenti l'attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, in materia di conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali), pubblicata nel Bollettino ufficiale 24 gennaio 2001, n. 3;

legge regionale 16 agosto 2001, n. 40 (Disposizioni in materia di riordino territoriale e di incentivazione delle forme associative di comuni), pubblicata nel Bollettino ufficiale 27 agosto 2001, n. 27;

legge regionale 31 ottobre 2001, n. 53 (Disciplina dei commissari nominati dalla Regione), pubblicata nel Bollettino ufficiale 7 novembre 2001, n. 37;

legge regionale 21 dicembre 2001, n. 64 (Norme sullo scarico di acque reflue e ulteriori modifiche alla legge regionale 1° dicembre 1998, n. 88), pubblicata nel Bollettino ufficiale 31 dicembre 2001, n. 43;

legge regionale 4 aprile 2003, n. 19 (Disposizioni in materia di tutela della fascia costiera e di inquinamento delle acque. Modifica alla legge regionale 1° dicembre 1998, n. 88 'Attribuzione agli enti locali e disciplina generale delle funzioni amministrative e dei compiti in materia di urbanistica e pianificazione territoriale, protezione della natura e dell'ambiente, tutela dell'ambiente dagli inquinamenti e gestione dei rifiuti, risorse idriche e difesa del suolo, energia e risorse geotermiche, opere pubbliche, viabilita' e trasporti conferite alla Regione dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112'), pubblicata nel Bollettino ufficiale 9 aprile 2003, n. 17;

legge regionale 29 dicembre 2003, n. 67 (Ordinamento del sistema regionale della protezione civile e disciplina della relativa attivita), pubblicata nel Bollettino ufficiale 2 gennaio 2004, n. 1;

legge regionale 24 febbraio 2005, n. 39 (Disposizioni in materia di energia), pubblicata nel Bollettino ufficiale 7 marzo 2005, n. 19;

legge regionale 31 maggio 2006, n. 20 (Norme per la tutela delle acque dall'inquinamento), pubblicata nel Bollettino ufficiale 7 giugno 2006, n. 17;

legge regionale 28 novembre 2006, n. 60 (Reviviscenza della lettera b), comma 2, dell'art. 20 della legge regionale 1° dicembre 1998 'Attribuzione agli enti locali e disciplina generale delle funzioni amministrative e dei compiti in materia di urbanistica e pianificazione territoriale, protezione della natura e dell'ambiente, tutela dell'ambiente dagli inquinamenti e gestione dei rifiuti, risorse idriche e difesa del suolo, energia e risorse geotermiche, opere pubbliche, viabilita' e trasporti conferite alla Regione dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112'. Modifica alla legge regionale n. 31 maggio 2006, n. 20 'Norme per la tutela delle acque dall'inquinamento'), pubblicata nel Bollettino ufficiale 6 dicembre 2006, n. 36;

legge regionale 21 febbraio 2008, n. 11 (Modifiche alla legge regionale 1° dicembre 1998, n. 88, 'Attribuzione agli enti locali e disciplina generale delle funzioni amministrative e dei compiti in materia di urbanistica e pianificazione territoriale, protezione della natura e dell'ambiente, tutela dell'ambiente dagli inquinamenti e gestione dei rifiuti, risorse idriche e difesa del suolo, energia e risorse geotermiche, opere pubbliche, viabilita' e trasporti conferite alla Regione dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112'), sopra riportata.

Il testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto a cura degli uffici del consiglio regionale, ai sensi dell'art. 10 della legge regionale n. 23 aprile 2007, n. 23 (nuovo ordinamento del Bollettino ufficiale della Regione Toscana e norme per la pubblicazione degli atti. Modifiche alla legge regionale 20 gennaio 1995, n. 9 'Disposizioni in materia di procedimento amministrativo e di accesso agli atti'), al solo fine di facilitare la lettura. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui richiamati. Le modifiche sono stampate con caratteri corsivi e con le note ne e' specificata la fonte. I riferimenti normativi del testo e delle note sono aggiornati al 22 febbraio 2008.

Testo coordinato della legge regionale 1° dicembre 1998, n. 88 Attribuzione agli enti locali e disciplina generale delle funzioni amministrative e dei compiti in materia di urbanistica e pianificazione territoriale, protezione della natura e dell'ambiente, tutela dell'ambiente dagli inquinamenti e...

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