Ordinanza del 20 dicembre 2007 emessa dal Corte d'appello di Salerno sull'appello proposto da Pepe Mario contro Costantino Giovanni ed altri Elezioni - Direttori delle case di cura private convenzionate - Ineleggibilita' a sindaco e consigliere comunale dei comuni che concorrono a costituire l'azienda sanitaria locale o ospedaliera con cui sono ...

LA CORTE DI APPELLO

Ha pronunziato la seguente ordinanza nella causa di secondo grado vertente tra Pepe Mario (rappr. e dif. dagli avv. Prof. Giuseppe Abbamonte e Lorenzo Lentini, presso lo studio del secondo dei quali elettivamente domicilia in Salerno, corso Garibaldi n. 103, per mandato a margine dell'atto di appello) e Costantino Giovanni, Lizzi Silvia, Di Poto Giuseppe e Muccio Carmine (tutti rappr. e dif. anche disgiuntamente dagli avv. Franco Morena e Antonio Scuderi, presso lo studio del secondo dei quali elettivamente domiciliano in Salerno, via Velia n. 96, per mandato a margine del controricorso), nonche' il Comune di Postiglione ed il pubblico ministero, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Salerno e del Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di appello di Salerno;

Letti gli atti ed all'esito della discussione svoltasi alla pubblica udienza del 20 dicembre 2007, osserva quanto segue in fatto e in diritto.

I n f a t t o

  1. - Con ricorso depositato il 27 giugno 2007 Costantino Giovanni, Lizzi Silvia, Di Poto Giuseppe e Muccio Carmine, premessa la loro qualita' di cittadini elettori del Comune di Postiglione, eletti consiglieri comunali all'esito delle precedenti consultazioni elettorali amministrative del 27 e 28 maggio 2007 ed a seguito della deliberazione consiliare 13 giugno 2007 di convalida degli eletti, chiedevano al Tribunale di Salerno di dichiarare l'ineleggibilita' di Pepe Mario alla carica di sindaco e comunque all'ufficio di consigliere comunale di Postiglione, ai sensi dell'art. 60, comma 1, n. 9), decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in quanto egli rivestiva, gia' alla data di presentazione delle liste dei candidati, il ruolo di direttore sanitario della casa di cura «Campolongo Hospital S.p.a.», struttura privata accreditata per il S.S.N. e, siccome ubicata nel territorio del Comune di Eboli, ricadente nel territorio della stessa ASL Salerno 2, nel quale, era compreso pure il Comune di Postiglione.

    Fissata l'udienza di discussione della causa per il 2 ottobre 2007 con decreto presidenziale 13 luglio 2007 e notificato il ricorso unitamente a quest'ultimo in data 1° agosto 2007 al Pepe ed al comune, era quindi depositata in cancelleria, in data 7 agosto 2007, la copia notificata dell'uno e dell'altro, unitamente alla documentazione a sostegno della domanda.

    Dal canto suo, costituendosi con controricorso depositato - con la relativa documentazione - il 19 settembre 2007, il Pepe eccepiva, ampiamente argomentando sul punto, l'illegittimita' costituzionale della norma invocata ex adverso per violazione dell'art. 3 Cost. e concludeva per il rigetto del ricorso.

    All'esito della discussione, il tribunale definiva la controversia dando lettura del dispositivo alla pubblica udienza del 2 ottobre 2007 e, quindi, pronunciando la sentenza n. 2255/2007, depositata il giorno successivo, con cui la questione di legittimita' costituzionale era ritenuta manifestamente infondata e, di conseguenza, accolto il ricorso con dichiarazione di decadenza, per ineleggibilita', del Pepe dalle cariche di sindaco' e consigliere comunale del Comune di Postiglione e con compensazione delle spese di lite.

    In particolare, i primi giudici, rilevata in capo al Pepe la qualita' di direttore sanitario della casa di cura convenzionata suddetta, aderivano all'indirizzo interpretativo espresso da Cass. 4 marzo 2003, n. 3155, affermando la natura dirigenziale della qualifica di direttore sanitario di casa di cura (secondo la definizione di cui agli articoli 43 e 44 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, richiamati dall'art. 60, comma 4, decreto legislativo n. 267/2000), in base agli articoli 20 ss. del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 giugno 1986 e, segnatamente, dei suoi articoli 26 e 27, che compiutamente esaminavano.

    A tal riguardo, il tribunale osservava come il direttore sanitario di una struttura sanitaria svolgesse un'attivita' continuativa integrativa e sostitutiva di quella dell'imprenditore, connotata da una alta specializzazione ed ampia discrezionalita' di poteri e facolta' di iniziativa, per quanto nei limiti delle direttive generali della proprieta'; rimarcava come egli in concreto espletasse complesse attivita' di promozione, coordinamento, supervisione e gestione, che richiedevano profonda conoscenza della stessa organizzazione aziendale e coinvolgevano la allocazione delle risorse, sia umane che tecnico-strumentali, nonche' la direzione dei servizi sanitari ai fini organizzativi ed igienico-sanitari, esercitando tutti i poteri e doveri di vigilanza ed organizzazione, tecnico-sanitaria.

    Era quindi posta in luce la pacifica qualificazione del direttore sanitario nella categoria dei dirigenti, non solo in base alle previsioni del decreto legislativo n. 502/1992, tanto da risultare anteposto - ex art. 7 del codice civile N.L. - a tutte le altre in funzione della qualita' e quantita' delle mansioni riconosciutegli. con il ricordato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 1986, ma anche in forza della legislazione di numerose regioni. Era poi affermata l'irrilevanza delle mansioni effettivamente svolte, essendo sufficiente l'attribuzione formale della qualifica di dirigente, con conseguente irrilevanza delle istanze istruttorie formulate dal Pepe estendenti a dimostrare che la sua attivita' si esaurisse in compiti di mera organizzazione interna tecnico-sanitaria: e tanto perche' la previsione legislativa delle cause di ineleggibilita' prescindeva dalle peculiarita' concrete di limitazione del normale e fisiologico ambito dei poteri - e quindi delle possibilita' di influire sulla liberta' di determinazione degli elettori - di una categoria di soggetti.

    Di conseguenza, il tribunale, una volta ricordato che, benche' con riferimento alla precedente previsione dell'art. 2, n. 9) della legge n. 154/1981, l'ineleggibilita' era stata comminata anche a coloro che' svolgessero di fatto le funzioni dirigenziali, aderiva alla prospettazione della richiamata Cass. 3155/2003 anche in ordine alla valutazione della ratio dell'ineleggibilita' comminata ai dirigenti delle strutture convenzionate, da ricercarsi nella salvaguardia della par condicio tra tutti i concorrenti alla gara elettorale, mediante l'impedimento, ad alcuni soggetti formalmente investiti di una posizione funzionale apicale oppure anche solo esercenti la medesima in via di fatto, di sfruttare a fini elettorali la loro capacita' di adottare decisioni intrinsecamente idonee a sollecitare scelte altrimenti non volute dall'elettore: del resto, gia' Cass. 15 giugno 2000, n. 8178, aveva evidenziato che la sanzione dell'ineleggibilita' si fondava sul sospetto di inquinamento della pubblica funzione derivante dal potenziale conflitto di interesse tra amministratore dell'ente locale e professionista operante nell'ambito di una struttura privata convenzionata. Il tribunale ricordava poi l'evoluzione normativa in tema di ineleggibilita' delle figure di vertice delle Unita' Sanitarie Locali - prima ex art. 2, n. 9, legge n. 154/1981 e poi ex art. 3, comma 9, d.lgs. n. 502/1992 - e ricostruiva la persistenza, anche dopo la riforma del 1992, di significativi poteri gestori dei sindaci dei comuni nei confronti delle unita', e poi, delle aziende sanitarie locali operanti sui territori dei rispettivi comuni sotto forma di definizione delle linee di indirizzo per l'impostazione programmatica delle attivita', di esame dei bilanci, di verifica dell'andamento generale dell'attivita', di contributo alla definizione dei piani programmatici, di parere sulla verifica dei risultati conseguiti, di proposta o parere per la decadenza o la revoca del direttore generale, di nomina di uno dei membri del collegio sindacale. Ne conseguiva, ad avviso del tribunale, la persistenza di un conflitto di interesse idoneo ad essere sanzionato con l'espressa ineleggibilita', del resto in modo conforme alla delega legislativa conferita con l'art. 31, comma 3, lettera e), della legge 3 agosto 1999, n. 265.

    Infine, i primi giudici escludevano la lamentata incostituzionalita' dell'art. 60, comma 1, n. 9), decreto legislativo n. 267/2000 in riferimento all'art. 3 Cost. con riguardo all'illegittima equiparazione tra le posizioni di direttore sanitario dell'ASL e di direttore sanitario di case di cura private, sotto il profilo della carenza, in capo al secondo, di qualsiasi potere direttivo dell'impresa: e tanto perche' i poteri del direttore sanitario della casa di cura privata non si limitavano a compiti di direzione tecnica di servizi, ma si estendevano, in concreto, anche e proprio alla gestione dell'azienda, si' da collocarlo istituzionalmente in una posizione di interferenza o di potenziale conflitto con le...

Per continuare a leggere

RICHIEDI UNA PROVA

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT