Ordinanza del 29 maggio 2008 emessa dal Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione Siciliana sul ricorso proposto da Commercio Roberto Mario Sergio ed altra contro Ufficio elettorale centrale nazionale per l'elezione della Camera dei deputati anno 2006 ed altro. Elezioni - Norme per l'elezione alla Camera dei deputati - Decisioni emess...

IL CONSIGLIO DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA

Ha pronunciato la seguente ordinanza di rimessione alla Corte costituzionale sul ricorso in appello n. 102 del 2008, proposto dal sig. Roberto Mario Sergio Commercio, rappresentato e difeso dall'avv. Antonio Vitale, con domicilio eletto in Palermo, via Cordova n. 76, presso la segreteria del Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana;

Contro l'Ufficio elettorale centrale nazionale per l'elezione della Camera dei deputati anno 2006, insediato presso la suprema Corte di cassazione, in persona del Presidente in carica, e l'Ufficio centrale circoscrizionale per l'elezione della Camera dei deputati anno 2006 per la Circoscrizione 11ª Emilia-Romagna, insediato presso la Corte di appello di Bologna, in persona del Presidente in carica, entrambi costituiti in giudizio con il patrocinio dell'Avvocatura distrettuale dello Stato di Palermo, presso i cui uffici in via Alcide De Gasperi n. 81, sono per legge domiciliati, con l'intervento ad adiuvandum di «La Sinistra L'Arcobaleno» in persona dei legali rappresentanti Sergio Bboccadutri, Guido Galardi, Marco Lion e Roberto Soffriti, anche in proprio, rappresentati e difesi dagli avv. Giovanni e Gianluigi Pellegrino, con domicilio eletto in Palermo, via Notarbartolo n. 5, presso lo studio dell'avv. Ester Daina, per la riforma della sentenza del Tribunale amministrativo regionale della Sicilia - sezione staccata di Catania (sez. I) - n. 2178/06 del 10 novembre 2006.

Visto il ricorso in appello di cui in epigrafe;

Visto l'atto di costituzione in giudizio dell'Ufficio elettorale centrale nazionale anno 2006 e dell'Ufficio elettorale centrale circoscrizionale anno 2006, Circoscrizione 11ª Emilia-Romagna;

Visto l'atto di intervento ad adiuvandum de «La Sinistra L'Arcobaleno» in persona dei legali rappresentanti anche in proprio;

Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;

Visti gli atti tutti della causa;

Relatore alla pubblica udienza del 2 aprile 2008 il consigliere Chiarenza Millemaggi Cogliani;

Uditi, altresi', l'avv. D. Sammartino, su delega dell'avv. A. Vitale, per l'appellante, l'avv. dello Stato Tutino per le amministrazioni appellate e l'avv. G. Pellegrino per gli intervenienti;

Ritenuto in fatto

  1. - Con la sentenza in epigrafe, la Sezione I della Sezione staccata di Catania del Tribunale amministrativo regionale della Sicilia ha dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo il ricorso proposto dal sig. Roberto Mario Sergio Commercio, per l'annullamento:

    del provvedimento datato 7 marzo 2006 e contenuto nel processo verbale di esame di lista dei candidati, con cui l'Ufficio centrale circoscrizionale di Bologna per l'elezione della Camera dei deputati, Circoscrizione 11ª Emilia-Romagna, ha disposto la cancellazione, dalla lista Forza Italia, del candidato Commercio Roberto Mario Sergio in ragione della mancata presentazione del documento contenente la dichiarazione di accettazione della candidatura;

    del provvedimento dello stesso Ufficio centrale circoscrizionale datato 8 marzo 2006, con cui, nonostante la presentazione della dichiarazione in occasione dell'audizione dei delegati di lista prevista dall'art. 22 u.c. del T.U. per le elezioni della Camera dei deputati (D.P.R. n. 361 del 1957 e s.m.i.), e' stata confermata la cancellazione del candidato Commercio Roberto Mario Sergio dalla lista Forza Italia;

    del provvedimento datato 12 marzo 2006, con il quale l'Ufficio elettorale centrale nazionale, insediato presso la Corte suprema di cassazione, ha rigettato il ricorso proposto dal delegato della lista Forza Italia on. avv. Isabella Bertolini avverso la cancellazione del candidato Commercio Roberto Mario Sergio;

    di ogni altro atto antecedente, susseguente, consequenziale o comunque connesso a quelli espressamente impugnati.

    Il giudice di primo grado, ribadendo il convincimento gia' espresso nella decisione n. 629/2006 del 22 aprile 2006, ha ritenuto che, nel sistema delineato dal d.P.R. 30 marzo 1957, n. 361, sarebbe rinvenibile un esplicito riparto delle attribuzioni, tra l'Ufficio centrale nazionale (al quale sarebbe riservato il giudizio sulla ammissione delle liste e dei candidati) e le Camere chiamate a pronunciarsi sui reclami relativi alla fase dello scrutinio (art. 87), riconoscendo al primo natura di sezione specializzata del giudice ordinario, chiamata a pronunciarsi su «posizioni giuridiche fondamentali ... che hanno rilievo nella fase preparatoria delle elezioni» analogamente al giudizio dell'Ufficio centrale per il referendum istituito presso la Corte di cassazione dalla legge n. 352 del 1970 (cui e' riconosciuta dalla dottrina prevalente, natura giurisdizionale).

    Su tale base e' stata esclusa (con l'appartenenza della questione alla cognizione del giudice amministrativo) la configurabilita', altresi', di un vuoto di tutela giurisdizionale ed e' stata dichiarata la manifesta inammissibilita' della questione di legittimita' costituzionale sollevata dal ricorrente in sede di discussione in pubblica udienza.

  2. - Con l'appello in esame, il ricorrente in primo grado:

    A) sottopone a censura il procedimento logico giuridico attraverso cui il giudice di primo grado e' pervenuto alle proprie conclusioni:

    in ordine alla natura «paragiurisdizionale» (o ibrida) del procedimento svolto davanti all'Ufficio elettorale centrale nazionale;

    in ordine alla sussistenza del lamentato vuoto di tutela giurisdizionale, considerata anche, al riguardo, la presa di posizione della Giunta per le elezioni per la Camera dei deputati, che, espressasi (in composizione plenaria) nella seduta del 13 dicembre 2006, proprio con riferimento al ricorso dell'odierno appellante, ha negato la propria competenza su di una questione che riguarda atti preliminari del procedimento elettorale, concernente soggetti esclusi;

    B) ripropone la questione di legittimita' costituzionale degli artt. 22 e 23 T.U. di cui al d.P.R. n. 361/1957 per violazione degli artt. 3, 24, primo comma, 25, primo comma e 113 Cost.;

    C) propone nuovamente, nel merito, il complesso delle censure dedotte in primo grado, assumendo, in conformita' all'originale ricorso introduttivo, l'erronea...

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