Ordinanza del 27 maggio 2008 emessa dal Tribunale amministrativo regionale della Basilicata sul ricorso proposto da Wind Farm S.r.l. ed altra contro Regione Basilicata ed altro Ambiente (tutela dell') - Regione Basilicata - Procedura per la costruzione di impianti eolici - Previsione fino all'approvazione del Piano Energetico Ambientale Regional...

IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

Ha pronunciato la presente ordinanza sul ricorso numero di registro generale 280 del 2007, proposto dalla Wind Farrn S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, e dalla Cooperativa agrituristica del Vulture a r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentate e difese dagli avv. Enrico Follieri ed Ilde Follieri, come da mandato a margine del ricorso, con domicilio eletto in Potenza, via Nazario Sauro n. 23 presso lo studio legale dell'avv. Marino Bellizzi;

Contro Regione Basilicata, in persona del Presidente della Giunta regionale pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Nicoletta Pisani, come da mandato in calce alla copia notificata del ricorso introduttivo del giudizio, con domicilio eletto in Potenza, via Anzio presso l'Ufficio legale dell'Ente; Comune di Ripacandida, in persona del sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Donato Traficante, come da mandato a margine della memoria di costituzione ed in virtu' della del. G.M. n. 75 dell'11 settembre 2007, con domicilio eletto in Potenza, via Bertazzoni n. 7 presso lo studio legale dell'avv. Coluzzi, il quale ha chiesto l'accoglimento del ricorso proposto dalla Wind Farm S.r.l. e dalla Cooperativa agrituristica del Vulture a r.l.; per l'annullamento della del. G.R. n. 607 del 4 maggio 2007, con la quale la Regione Basilicata ha negato alla Cooperativa agrituristica del Vulture a r.l. il rilascio dell'autorizzazione ex art. 12 d.lgs. n. 387/2003 per la costruzione ed esercizio di un parco eolico sulle Colline denominate La Trasonella, Serra Corrado e Serra del Sorbo del Comune di Ripacandida.

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione della Regione Basilicata e del Comune di Ripacandida, il quale ha chiesto l'accoglimento del ricorso proposto dalla Wind Farm S.r.l. e dalla Cooperativa agrituristica del Vulture a r.l.;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 3 aprile 2008 il dott. Pasquale Mastrantuono e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

F a t t o

In data 2 aprile 2004 la Cooperativa agrituristica del Vulture a r.l. presentava alla Regione Basilicata una domanda di autorizzazione alla costruzione di un Parco eolico nel territorio del Comune di Ripacandida, sui terreni di proprieta' della stessa Cooperativa agrituristica ricorrente foglio di mappa n. 36, particelle nn. 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 43, 123, 124, 125 e 126, foglio di mappa n. 37, particelle nn. 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9, 10, 11 e 16, siti nella Zona verde e/o agricola del Comune di Ripacandida sulle Colline denominate La Trasonella, Serra Corrado e Serra del Sorbo (in una localita' distante 3,5 Km. dal centro abitato di Ripacandida e 1,2 Km. dal centro abitato di Scalera, Frazione del Comune di Filiano), che prevedeva l'installazione di 27 aerogeneratori di potenza nominale 1000-1500 Kw per una potenza complessiva di 40,50 MW;

All'epoca era vigente l'atto di indirizzo teso al corretto inserimento nel paesaggio degli impianti eolici, approvato con del. G.R. n. 1138 del 24 giugno 2002; tale atto di indirizzo prevedeva che:

1) doveva essere prodotta la seguente documentazione: progetto definitivo, certificazione di conformita' ed idoneita' degli areogeneratori, modalita' di allaccio alla rete elettrica, nulla osta paesaggistico (in caso di vincolo paesistico), nulla osta Forze armate (in caso di servitu' militare), progetto di dismissione dell'impianto eolico munito di idonee garanzie e Studio di Impatto Ambientale con riferimento al territorio, alla flora, alla fauna, al rumore, al rischio di incidenti, all'impatto percettivo ed al patrimonio storico-monumentale e paesistico-ambientale;

2) gli impianti eolici non potevano essere realizzati presso i seguenti siti:

  1. aree di nidificazione e di caccia dei rapaci di pregio o di altri uccelli rari che utilizzano pareti rocciose;

  2. aree prossime a grotte utilizzate da popolazioni di chirotteri;

  3. aree di corridoio per l'avifauna migratoria, interessate da flussi costanti di uccelli nei periodi primaverili ed autunnali, come valichi, gole montane, estuari e zone umide;

  4. aree interessate dalla presenza di alberi di alto fusto;

  5. zone A dei parchi nazionali e regionali e zona 1 del Parco nazionale del Pollino;

  6. zone classificate dai Piani paesistici di valore percettivo naturalistico eccezionale ed elevato;

  7. aree archeologiche e di emergenze monumentali comprensive di una fascia di rispetto di 1 km;

  8. fasce costiere ionica e tirrenica;

  9. ambito urbano;

  10. aree soggette a vincolo paesaggistico da parte della Soprintendenza;

  11. oasi del WWF e riserve statali e regionali;

  12. le seguenti aree del paesaggio agrario antico: Daunia interna (caratterizzata da testimonianze archeologiche tra il Neolitico e l'eta' Romana), Murgia Materana (caratterizzata da insediamenti rupestri particolarmente complessi), Potentino Centrale e Collina Materana (caratterizzata da centri fortificati e ville di eta' romana), fascia ionica per una profondita' di 10 Km. dalla linea della costa (coincidente con le colonie greche), Enotria della Valle del Sauro (ricadente nei territori comunali di Guardia Perticara e Armento), Grumentina (caratterizzata da forme di centurizzazione di eta' repubblicana) e Tirrenica (caratterizzata da ritrovamenti e testimonianze archeologiche di notevole entita);

    Con determinazione dirigente Ufficio compatibilita' ambientale del Dipartimento ambiente e territorio della Regione Basilicata n. 57 del 9 febbraio 2004 la Cooperativa agrituristica ricorrente otteneva per tale progetto ai sensi dell'art. 15, comma 1, legge regionale n. 47/1998 l'esenzione (per la durata di due anni) dalla procedura di Valutazione di Impatto Ambientale, subordinatamente all'ottemperanza di alcune prescrizioni e «fatti salvi i pareri, le autorizzazioni ed i nulla osta degli altri Enti competenti», in quanto:

    1) l'area non era soggetta a vincoli urbanistici o paesaggistico, ne' a limitazione di tipo ambientale o di carattere geologico-geotecnico, non superava gli standards di qualita' ambientale previsti dalla normativa europea (densita' demografica, interferenze con paesaggi importanti dal punto di vista storico e/o culturale) e non interessava fiumi, laghi ed aree naturali protette;

    2) il progetto risultava conforme ai vigenti strumenti urbanistici ed i suoi effetti risultavano compatibili con le esigenze di tutela igienico-sanitaria e di salvaguardia dell'ambiente;

    In data 16 novembre 2004 la Cooperativa agrituristica ricorrente otteneva dal Dipartimento prevenzione dell'AUSL n. 1 di Venosa il parere sanitario favorevole alla realizzazione del predetto Parco eolico;

    In data 2 dicembre 2004 l'Ufficio geologico ed attivita' estrattive della Regione Basilicata esprimeva parere favorevole;

    Con determinazione n. 1304 del 10 dicembre 2004 il dirigente dell'Ufficio compatibilita' ambientale della Regione Basilicata approvava il progetto esecutivo di tale Parco eolico;

    Con del. G.R. n. 2920 del 13 dicembre 2004 (pubblicata nel Bollettino ufficiale Regionale del 22 dicembre 2004) la Regione Basilicata approvava un nuovo atto di indirizzo per il corretto inserimento degli impianti eolici sul territorio regionale, in sostituzione del precedente atto di indirizzo, approvato con del. G.R. n. 1138 del 24 giugno 2002; quest'ultimo atto di indirizzo prevedeva:

    1) l'obbligo di allegare, oltre alla documentazione gia' indicata dalla precedente del. G.R. n. 1138 del 24 giugno 2002, uno studio anemologico di durata «non meno di un anno», la carta delle interferenze visive, lo studio delle migrazioni diurne e notturne dell'avifauna durante il periodo primaverile ed autunnale e l'indicazione cartografica in scala adeguata della direzione dei venti dominanti;

    2) con riferimento ai siti, dove non potevano essere realizzati gli impianti eolici, venivano previste le seguenti differenze:

  13. veniva vietata l'installazione di impianti eolici, oltre che nelle pareti rocciose, anche nelle zone umide delle aree di nidificazione e di caccia dei rapaci di pregio o di altri uccelli rari ed il divieto di realizzazione di impianti eolici veniva esteso anche ad una fascia di rispetto di 5 km da tali aree;

  14. il divieto di installazione di impianti eolici veniva esteso ad fascia di rispetto di 5 km dalle aree prossime a grotte utilizzate da popolazioni di chirotteri e ad una fascia di 2 km dalle aree di corridoio per l'avifauna migratoria, interessate da flussi costanti di uccelli nei periodi primaverili ed autunnali, come valichi, gole montane, estuari e zone umide e dalle oasi del WWF e dalle riserve statali e regionali;

  15. oltre alle aree interessate dalla presenza di alberi di alto fusto, l'incompatibilita' assoluta con gli impianti eolici veniva sancita anche per le aree interessate dalla presenza di zone boscate;

  16. veniva statuito il divieto di installazione di impianti eolici in tutte le aree comprese nei Piani paesistici regionali e nei parchi nazionali e regionali (il precedente atto di indirizzo, approvato con del. G.R. n. 1138 del 24 giugno 2002, prevedeva soltanto il divieto di realizzazione di impianti eolici nelle zone A dei parchi nazionali e regionali, nella zona 1 del Parco nazionale del Pollino e nelle zone classificate dai Piani Paesistici di valore percettivo naturalistico eccezionale ed elevato);

  17. veniva aumentata la fascia di rispetto delle aree archeologiche e delle emergenze monumentali da 1 km a 2 km;

  18. veniva previsto che gli impianti eolici non potevano essere installati, oltre che nell'ambito urbano e nelle aree soggette a vincolo paesaggistico da parte della Soprintendenza, anche per una fascia di rispetto di 2 km dalle aree soggette a vincolo paesaggistico e dal centro abitato e/o dalle aree edificabili dei vigenti strumenti urbanistici ed anche di 500 m da ogni singola abitazione;

  19. veniva pure stabilito che gli impianti eolici non potevano essere realizzati, oltre che...

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