Ordinanza del 24 marzo 2006 emessa dal Giudice di pace di Taranto nel procedimento civile promosso da Pedone Maria contro Prefettura di Taranto Circolazione stradale - Sanzioni amministrative per violazioni del codice della strada - Emanazione delle ordinanze di ingiunzione - Attribuzione del relativo potere al Prefetto, anziche' al Presidente d...

IL GIUDICE DI PACE

Ha pronunciato la seguente ordinanza nel ricorso R.G. n. 2976/ 2003, proposto da Pedone Maria, rappresentata e difesa dall'avv. Giovanni Cigliola del Foro di Taranto;

Contro Prefettura di Taranto (ora Ufficio territoriale del Governo), in persona del Prefetto in carica, per l'annullamento dell'ordinanza-ingiunzione - prot. 66/RIC/2003 - del Prefetto di Taranto del 31 gennaio 2003 (notificata il 14 aprile 2003), emessa a seguito del rigetto del ricorso presentato dalla ricorrente in data 21 novembre 2002, in merito al verbale di contestazione n. 004215/P/02 del 21 luglio 2002 ed in ordine al pagamento della sanzione amministrativa ex lege n. 689/1981 di € 69,16, in violazione dell'art. 7/1 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), cosi' contestato dalla Polizia municipale di Taranto il 21 luglio 2002, perche' il conducente del veicolo sanzionato «sostava nonostante la segnaletica lo vietasse»; circostanza questa contestata con la prova fotografica prodotta in giudizio dall'opponente;

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio, da cui risulta la mancata comparizione della Prefettura di Taranto;

Visti gli atti tutti di causa;

Visto l'art. 23, comma 3, della legge 11 marzo 1953, n. 87;

Udito per la ricorrente 1'avv. Cigliola, fa rilevare:

che l'art. 1 della legge-delega del 22 marzo 2001, n. 85 (Gazzetta Ufficiale, serie gen. n. 76 del 31 marzo 2001) statuisce che «Il Governo e' delegato ad adottare ... un decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive del nuovo codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni ...»; 2. Il Governo e' altresi' delegato ad adottare, anche con separati decreti legislativi, nei termini e secondo le procedure di cui al comma 1, nonche' nel rispetto dei principi e dei criteri direttivi di cui all'articolo 2, disposizioni per integrare, coordinare e armonizzare il nuovo codice della strada con le altre norme legislative comunque rilevanti in materia, nonche' disposizioni di carattere transitorio;

che l'art. 2 della legge delega di cui sopra statuisce che «I decreti legislativi di cui all'art. 1 dovranno essere informati agli obiettivi di tutela della sicurezza stradale e di riduzione dei costi economici, sociali ed ambientali derivanti dal traffico veicolare, nonche' di fluidita' della circolazione anche mediante utilizzo di nuove tecnologie, sulla base...

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