LEGGE REGIONALE 30 giugno 2008, n. 10 - Misure per il riordino territoriale, l''autoriforma dell''amministrazione e la razionalizzazione delle funzioni.

Misure per il riordino territoriale, l'autoriforma dell'amministrazione e la razionalizzazione delle funzioni.

TITOLO IDISPOSIZIONI GENERALI

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Emilia-Romagna n. 108 del 30 giugno 2008) L'ASSEMBLEA LEGISLATIVA REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA REGIONE Promulga

la seguente legge:

Art. 1.

Finalita' e indirizzi generali 1. La Regione adotta misure di riforma organizzativa e funzionale, al fine di elevare il livello di qualita' delle prestazioni e di ridurre complessivamente gli oneri organizzativi, procedimentali e finanziari, nel contesto dei processi di riforma volti al rafforzamento dell'efficacia delle politiche pubbliche e con riferimento agli obiettivi specifici condivisi con Province, Comuni e Comunita' montane.

  1. La Regione persegue i seguenti obiettivi:

    1. riordino territoriale, rispetto al quale attua la riforma delle Comunita' montane, con la revisione dei rispettivi ambiti territoriali e la loro valorizzazione quali enti di presidio dei territori montani e di esercizio associato delle funzioni comunali, assimilandole alle Unioni di comuni; sostiene l'incentivazione delle Unioni di comuni, quali livelli istituzionali appropriati per l'esercizio associato delle funzioni e dei servizi e per la stabile integrazione delle politiche comunali; opera la riallocazione delle funzioni amministrative comunali mediante conferimento alle Comunita' montane riformate ed alle Unioni;

    2. appropriata configurazione dell'assetto delle funzioni tra i diversi livelli di governo, rispetto alla quale promuove e sostiene:

      1) il superamento delle criticita' gestionali e la sovrapposizione dei livelli;

      2) lo sviluppo della qualita' complessiva delle prestazioni dei livelli di governo;

      3) l'individuazione di indicatori atti a verificarne l'efficacia nell'ambito del documento di programmazione economico-finanziaria con riferimento alla progressiva acquisizione dell'autonomia finanziaria e di bilancio;

    3. razionalizzazione organizzativa, rispetto alla quale promuove misure per:

      1) un efficace sistema delle partecipazioni societarie, fondata sul principio dell'interesse pubblico prevalente e con la riduzione degli oneri organizzativi e finanziari;

      2) la semplificazione del sistema degli enti pubblici sub-regionali, con l'obiettivo della riduzione degli oneri finanziari e amministrativi e con l'adozione di misure di eliminazione o di rifunzionalizzazione organica;

      3) revisione dei meccanismi procedimentali e decisionali, rispetto alla quale promuove misure che consentano ai processi decisionali di svolgersi con efficacia e rapidita' e con la riduzione generalizzata dei tempi.

  2. La Giunta regionale, per l'attuazione degli obiettivi previsti nel presente articolo, e' autorizzata a concludere accordi con il Governo per armonizzare i rispettivi provvedimenti normativi, anche ai fini dell'applicazione dell'art. 116, comma 3 della Costituzione.

    TITOLO IDISPOSIZIONI GENERALI

    Art. 2.

    Riassetto delle funzioni e modalita' di esercizio 1. Nelle materie interessate dalle misure di riordino territoriale e organizzativo, cosi' come definite dalle norme dei Titoli II e III, sono individuati i livelli istituzionali cui attribuire le funzioni amministrative gia' collocate presso i livelli e gli enti oggetto di riorganizzazione, ovvero agenzie ed enti strumentali, garantendo la continuita' dei servizi e l'efficacia delle politiche locali.

  3. Le norme relative al riordino delle Comunita' montane provvedono a ridefinire le funzioni del nuovo ente montano, con l'attribuzione delle funzioni appropriate sia al ruolo di promozione dello sviluppo socio economico e valorizzazione del territorio montano sia a quello di ente associativo dei Comuni.

  4. In coerenza con le finalita' dell'art. 1 e sulla base dei principi di differenziazione e di adeguatezza, le funzioni attribuite ai diversi livelli istituzionali possono essere esercitate, previo accordo di tutti i soggetti istituzionali interessati, in modo da superare la frammentarieta', attuando comuni obiettivi di coesione territoriale.

  5. La Giunta regionale, previa ricognizione dell'assetto esistente delle funzioni, d'intesa con Province e Comuni acquisita nella Conferenza Regione - Autonomie locali, formula proposte di riallocazione delle funzioni, in attuazione dei principi di sussidiarieta', adeguatezza, differenziazione, efficienza e semplificazione istituzionale, valutando ambiti adeguati in relazione alla natura delle funzioni e alle esigenze connesse ad una efficace organizzazione sul territorio delle stesse.

    TITOLO IIRIORDINO TERRITORIALE

    Art. 3.

    Oggetto e finalita' 1. Il presente titolo detta misure di riordino dei livelli istituzionali operanti in ambito sovracomunale per l'esercizio associato di funzioni e servizi comunali, con particolare riferimento ai seguenti oggetti e finalita':

    1. riordino delle Comunita' montane mediante la ridelimitazione dei loro ambiti territoriali e l'assimilazione del loro ordinamento a quello delle Unioni di comuni;

    2. promozione delle Unioni di comuni quali livelli istituzionali appropriati per l'esercizio associato delle funzioni e dei servizi e per la piu' efficace e stabile integrazione sul territorio delle politiche settoriali;

    3. previo accordo con le Province, qualora sia ritenuto necessario per la dimensione ottimale dell'esercizio delle funzioni, promozione dell'esercizio in forma associata anche di funzioni provinciali;

    4. incentivazione dell'unificazione in livelli dimensionali adeguati all'esercizio di funzioni e servizi comunali attraverso l'eliminazione di sovrapposizioni, valorizzando a tal fine le Comunita' montane e le Unioni di comuni;

    5. definizione di principi sull'allocazione delle funzioni amministrative, volti a conseguire l'efficienza e l'economicita', perseguendo, attraverso le forme associative tra gli enti locali, l'adeguatezza degli enti a svolgere i compiti assegnati;

    6. completezza, omogeneita' e unicita' della responsabilita' amministrativa in capo agli enti, per assicurare l'unitaria responsabilita' di servizi o attivita' amministrative omogenee nonche' una effettiva autonomia di organizzazione e di svolgimento;

    7. graduale superamento della sovrapposizione di enti di governo e di gestione di servizi negli stessi ambiti territoriali, mediante unificazione in capo ad un solo ente di compiti e responsabilita', tenendo conto del rilievo pubblicistico delle attivita' di indirizzo politico-programmatico spettanti a ciascun livello istituzionale;

    8. armonizzazione degli strumenti, generali e settoriali, della programmazione per lo sviluppo della montagna.

    CAPO IRiordino delle Comunita' montane

    Art. 4.

    Revisione degli ambiti territoriali delle Comunita' montane 1. Per favorire la valorizzazione delle zone montane e l'esercizio associato di funzioni comunali, la Regione, in deroga a quanto disposto dall'art. 5, dall'art. 9, comma 1 lettera c) e dall'art. 10, comma 1 della legge regionale 26 aprile 2001, n. 11 (Disciplina delle forme associative e altre disposizioni in materia di enti locali), provvede, in attuazione dell'art. 2, commi da 16 a 22 della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge finanziaria 2008) e con le procedure indicate nel presente articolo, alla ridelimitazione degli ambiti territoriali delle Comunita' montane, quali enti specificamente preposti alla salvaguardia, alla valorizzazione ed al presidio delle zone montane.

  6. A tal fine la Regione opera una riduzione del numero complessivo delle Comunita' montane, che non potranno essere superiori a nove, attraverso:

    1. l'accorpamento di Comunita' montane;

    2. lo scioglimento di Comunita' montane ed eventuale contestuale trasformazione in Unioni di comuni, anche allargate ad altri Comuni;

    3. lo scioglimento della Comunita' montana e contestuale incorporazione in una Unione di comuni preesistente o nel nuovo circondario imolese;

    4. la fusione in un unico comune montano di comuni facenti parte della Comunita' montana che conseguentemente viene soppressa.

  7. In attuazione del comma 2, la Giunta regionale, tenuto conto delle caratteristiche territoriali, demografiche, socio-economiche complessive e dei preesistenti ambiti di cooperazione tra i comuni, delibera, entro il 31 ottobre 2008, una proposta di ridelimitazione degli ambiti territoriali delle Comunita' montane, ivi incluse eventuali ipotesi di scioglimento o di esclusione di alcuni comuni dal loro ambito territoriale. La proposta e' trasmessa a tutte le Comunita' montane ed ai comuni interessati, che devono esprimere il loro parere in merito entro il 31 gennaio 2009.

  8. Il parere ai sensi del comma 3 deve essere deliberato dagli organi rappresentativi dei comuni e delle Comunita' montane interessati e puo' contenere proposte diverse di ridelimitazione o scioglimento, purche' coerenti ad una delle ipotesi indicate al comma 2.

  9. Qualora i comuni interessati, nel rendere il suddetto parere, deliberino di aderire ad una delle ipotesi di cui al comma 2, lettere

    1. e c) del presente articolo, disciplinate all'art. 6, la nuova unione di comuni, ovvero l'incorporazione in unione preesistente, deve essere costituita entro il 30 giugno 2009; decorso tale termine la Comunita' montana puo' essere, in ogni caso, sciolta.

  10. In caso di mancata trasmissione alla Regione del parere e delle diverse proposte entro i dieci giorni successivi alla scadenza del termine di cui al comma 3, il parere si intende favorevole.

  11. Il Presidente della Giunta regionale, tenuto conto dei pareri e delle proposte espressi dagli enti interessati, adotta decreti di ridelimitazione entro il 28 febbraio 2009, dandone preventivamente comunicazione agli enti interessati. I decreti possono prevedere la decorrenza dei propri effetti dalla data di insediamento dei nuovi Consigli comunali successiva alle prossime elezioni amministrative locali.

  12. Il Presidente della Giunta regionale, con i decreti di ridelimitazione disciplina i rapporti...

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