LEGGE REGIONALE 30 giugno 2008, n. 10 - Misure per il riordino territoriale, l''autoriforma dell''amministrazione e la razionalizzazione delle funzioni.
Misure per il riordino territoriale, l'autoriforma dell'amministrazione e la razionalizzazione delle funzioni.
TITOLO IDISPOSIZIONI GENERALI
(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Emilia-Romagna n. 108 del 30 giugno 2008) L'ASSEMBLEA LEGISLATIVA REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA REGIONE Promulga
la seguente legge:
Art. 1.
Finalita' e indirizzi generali 1. La Regione adotta misure di riforma organizzativa e funzionale, al fine di elevare il livello di qualita' delle prestazioni e di ridurre complessivamente gli oneri organizzativi, procedimentali e finanziari, nel contesto dei processi di riforma volti al rafforzamento dell'efficacia delle politiche pubbliche e con riferimento agli obiettivi specifici condivisi con Province, Comuni e Comunita' montane.
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La Regione persegue i seguenti obiettivi:
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riordino territoriale, rispetto al quale attua la riforma delle Comunita' montane, con la revisione dei rispettivi ambiti territoriali e la loro valorizzazione quali enti di presidio dei territori montani e di esercizio associato delle funzioni comunali, assimilandole alle Unioni di comuni; sostiene l'incentivazione delle Unioni di comuni, quali livelli istituzionali appropriati per l'esercizio associato delle funzioni e dei servizi e per la stabile integrazione delle politiche comunali; opera la riallocazione delle funzioni amministrative comunali mediante conferimento alle Comunita' montane riformate ed alle Unioni;
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appropriata configurazione dell'assetto delle funzioni tra i diversi livelli di governo, rispetto alla quale promuove e sostiene:
1) il superamento delle criticita' gestionali e la sovrapposizione dei livelli;
2) lo sviluppo della qualita' complessiva delle prestazioni dei livelli di governo;
3) l'individuazione di indicatori atti a verificarne l'efficacia nell'ambito del documento di programmazione economico-finanziaria con riferimento alla progressiva acquisizione dell'autonomia finanziaria e di bilancio;
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razionalizzazione organizzativa, rispetto alla quale promuove misure per:
1) un efficace sistema delle partecipazioni societarie, fondata sul principio dell'interesse pubblico prevalente e con la riduzione degli oneri organizzativi e finanziari;
2) la semplificazione del sistema degli enti pubblici sub-regionali, con l'obiettivo della riduzione degli oneri finanziari e amministrativi e con l'adozione di misure di eliminazione o di rifunzionalizzazione organica;
3) revisione dei meccanismi procedimentali e decisionali, rispetto alla quale promuove misure che consentano ai processi decisionali di svolgersi con efficacia e rapidita' e con la riduzione generalizzata dei tempi.
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La Giunta regionale, per l'attuazione degli obiettivi previsti nel presente articolo, e' autorizzata a concludere accordi con il Governo per armonizzare i rispettivi provvedimenti normativi, anche ai fini dell'applicazione dell'art. 116, comma 3 della Costituzione.
TITOLO IDISPOSIZIONI GENERALI
Art. 2.
Riassetto delle funzioni e modalita' di esercizio 1. Nelle materie interessate dalle misure di riordino territoriale e organizzativo, cosi' come definite dalle norme dei Titoli II e III, sono individuati i livelli istituzionali cui attribuire le funzioni amministrative gia' collocate presso i livelli e gli enti oggetto di riorganizzazione, ovvero agenzie ed enti strumentali, garantendo la continuita' dei servizi e l'efficacia delle politiche locali.
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Le norme relative al riordino delle Comunita' montane provvedono a ridefinire le funzioni del nuovo ente montano, con l'attribuzione delle funzioni appropriate sia al ruolo di promozione dello sviluppo socio economico e valorizzazione del territorio montano sia a quello di ente associativo dei Comuni.
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In coerenza con le finalita' dell'art. 1 e sulla base dei principi di differenziazione e di adeguatezza, le funzioni attribuite ai diversi livelli istituzionali possono essere esercitate, previo accordo di tutti i soggetti istituzionali interessati, in modo da superare la frammentarieta', attuando comuni obiettivi di coesione territoriale.
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La Giunta regionale, previa ricognizione dell'assetto esistente delle funzioni, d'intesa con Province e Comuni acquisita nella Conferenza Regione - Autonomie locali, formula proposte di riallocazione delle funzioni, in attuazione dei principi di sussidiarieta', adeguatezza, differenziazione, efficienza e semplificazione istituzionale, valutando ambiti adeguati in relazione alla natura delle funzioni e alle esigenze connesse ad una efficace organizzazione sul territorio delle stesse.
TITOLO IIRIORDINO TERRITORIALE
Art. 3.
Oggetto e finalita' 1. Il presente titolo detta misure di riordino dei livelli istituzionali operanti in ambito sovracomunale per l'esercizio associato di funzioni e servizi comunali, con particolare riferimento ai seguenti oggetti e finalita':
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riordino delle Comunita' montane mediante la ridelimitazione dei loro ambiti territoriali e l'assimilazione del loro ordinamento a quello delle Unioni di comuni;
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promozione delle Unioni di comuni quali livelli istituzionali appropriati per l'esercizio associato delle funzioni e dei servizi e per la piu' efficace e stabile integrazione sul territorio delle politiche settoriali;
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previo accordo con le Province, qualora sia ritenuto necessario per la dimensione ottimale dell'esercizio delle funzioni, promozione dell'esercizio in forma associata anche di funzioni provinciali;
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incentivazione dell'unificazione in livelli dimensionali adeguati all'esercizio di funzioni e servizi comunali attraverso l'eliminazione di sovrapposizioni, valorizzando a tal fine le Comunita' montane e le Unioni di comuni;
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definizione di principi sull'allocazione delle funzioni amministrative, volti a conseguire l'efficienza e l'economicita', perseguendo, attraverso le forme associative tra gli enti locali, l'adeguatezza degli enti a svolgere i compiti assegnati;
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completezza, omogeneita' e unicita' della responsabilita' amministrativa in capo agli enti, per assicurare l'unitaria responsabilita' di servizi o attivita' amministrative omogenee nonche' una effettiva autonomia di organizzazione e di svolgimento;
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graduale superamento della sovrapposizione di enti di governo e di gestione di servizi negli stessi ambiti territoriali, mediante unificazione in capo ad un solo ente di compiti e responsabilita', tenendo conto del rilievo pubblicistico delle attivita' di indirizzo politico-programmatico spettanti a ciascun livello istituzionale;
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armonizzazione degli strumenti, generali e settoriali, della programmazione per lo sviluppo della montagna.
CAPO IRiordino delle Comunita' montane
Art. 4.
Revisione degli ambiti territoriali delle Comunita' montane 1. Per favorire la valorizzazione delle zone montane e l'esercizio associato di funzioni comunali, la Regione, in deroga a quanto disposto dall'art. 5, dall'art. 9, comma 1 lettera c) e dall'art. 10, comma 1 della legge regionale 26 aprile 2001, n. 11 (Disciplina delle forme associative e altre disposizioni in materia di enti locali), provvede, in attuazione dell'art. 2, commi da 16 a 22 della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge finanziaria 2008) e con le procedure indicate nel presente articolo, alla ridelimitazione degli ambiti territoriali delle Comunita' montane, quali enti specificamente preposti alla salvaguardia, alla valorizzazione ed al presidio delle zone montane.
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A tal fine la Regione opera una riduzione del numero complessivo delle Comunita' montane, che non potranno essere superiori a nove, attraverso:
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l'accorpamento di Comunita' montane;
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lo scioglimento di Comunita' montane ed eventuale contestuale trasformazione in Unioni di comuni, anche allargate ad altri Comuni;
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lo scioglimento della Comunita' montana e contestuale incorporazione in una Unione di comuni preesistente o nel nuovo circondario imolese;
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la fusione in un unico comune montano di comuni facenti parte della Comunita' montana che conseguentemente viene soppressa.
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In attuazione del comma 2, la Giunta regionale, tenuto conto delle caratteristiche territoriali, demografiche, socio-economiche complessive e dei preesistenti ambiti di cooperazione tra i comuni, delibera, entro il 31 ottobre 2008, una proposta di ridelimitazione degli ambiti territoriali delle Comunita' montane, ivi incluse eventuali ipotesi di scioglimento o di esclusione di alcuni comuni dal loro ambito territoriale. La proposta e' trasmessa a tutte le Comunita' montane ed ai comuni interessati, che devono esprimere il loro parere in merito entro il 31 gennaio 2009.
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Il parere ai sensi del comma 3 deve essere deliberato dagli organi rappresentativi dei comuni e delle Comunita' montane interessati e puo' contenere proposte diverse di ridelimitazione o scioglimento, purche' coerenti ad una delle ipotesi indicate al comma 2.
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Qualora i comuni interessati, nel rendere il suddetto parere, deliberino di aderire ad una delle ipotesi di cui al comma 2, lettere
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e c) del presente articolo, disciplinate all'art. 6, la nuova unione di comuni, ovvero l'incorporazione in unione preesistente, deve essere costituita entro il 30 giugno 2009; decorso tale termine la Comunita' montana puo' essere, in ogni caso, sciolta.
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In caso di mancata trasmissione alla Regione del parere e delle diverse proposte entro i dieci giorni successivi alla scadenza del termine di cui al comma 3, il parere si intende favorevole.
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Il Presidente della Giunta regionale, tenuto conto dei pareri e delle proposte espressi dagli enti interessati, adotta decreti di ridelimitazione entro il 28 febbraio 2009, dandone preventivamente comunicazione agli enti interessati. I decreti possono prevedere la decorrenza dei propri effetti dalla data di insediamento dei nuovi Consigli comunali successiva alle prossime elezioni amministrative locali.
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Il Presidente della Giunta regionale, con i decreti di ridelimitazione disciplina i rapporti...
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