LEGGE 6 febbraio 2008, n. 1 - Disposizioni programmatiche e finanziarie per l''anno 2008.

Disposizioni programmatiche e finanziarie per l'anno 2008.

(Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana - Parte I n. 7 dell'8 febbraio 2008) REGIONE SICILIANA L'ASSEMBLEA REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA REGIONE Promulga

la seguente legge:

Art. 1.

Risultati differenziali e ricorso al mercato 1. Ai sensi dell'art. 3, comma 2, lettera b), della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10, e considerati gli effetti della presente legge, il saldo netto da finanziare per l'anno 2008 e' determinato in termini di competenza in 537.954 migliaia di euro.

  1. Tenuto conto degli effetti della presente legge sul bilancio pluriennale a legislazione vigente, per l'anno 2009 e' determinato un saldo netto da finanziare pari a 26.776 migliaia di euro, mentre per l'anno 2010 e' determinato un saldo netto da finanziare pari a 63.893 migliaia di euro.

  2. L'Assessorato regionale del bilancio e delle finanze e' autorizzato ad effettuare operazioni finanziarie per il finanziamento di investimenti coerenti con l'art. 3, comma 18, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, per un ammontare complessivo pari a 774.720 migliaia di euro per l'esercizio finanziario 2008 e 241.000 migliaia di euro per ciascuno degli anni 2009 e 2010.

  3. Per l'esercizio finanziario 2008 continuano ad applicarsi le disposizioni previste dall'art. 2 della legge regionale 30 gennaio 2006, n. 1.

    Art. 2.

    Disposizioni in materia di residui attivi 1. Le entrate accertate contabilmente fino all'esercizio 2006 a fronte delle quali, alla chiusura dell'esercizio 2007, non corrispondono crediti da riscuotere nei confronti di debitori certi, sono eliminate dalle scritture contabili della Regione dell'esercizio medesimo.

  4. Con decreto del Ragioniere generale della Regione, su indicazione delle competenti amministrazioni, si procede all'individuazione delle somme da eliminare ai sensi del comma 1.

    Copia di detto decreto e' allegata al rendiconto generale della Regione per l'esercizio finanziario 2007.

  5. Qualora, a fronte delle somme eliminate a norma del comma 1, sussistano eventuali crediti, si provvede al loro accertamento all'atto della riscossione con imputazione al conto della competenza dei pertinenti capitoli di entrata.

    Art. 3.

    Disposizioni in materia di residui passivi e di residui perenti 1. Le somme perente agli effetti amministrativi relative ad impegni assunti fino all'esercizio finanziario 1997, non reiscritte in bilancio entro la chiusura dell'esercizio finanziario 2007, sono eliminate dalle scritture contabili della Regione dell'esercizio medesimo.

  6. Con successivi decreti del Ragioniere generale della Regione si procede all'individuazione delle somme da eliminare ai sensi del comma 1. Copia di detti decreti e' allegata al rendiconto generale della Regione per l'esercizio finanziario 2007.

  7. Gli impegni di parte corrente assunti a carico del bilancio della Regione fino all'esercizio 2006 e quelli di conto capitale assunti fino all'esercizio 2005, per i quali alla chiusura dell'esercizio 2007 non corrispondono obbligazioni giuridicamente vincolanti, sono eliminati dalle scritture contabili della Regione dell'esercizio medesimo.

  8. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 3 non si applicano alle spese per esecuzione di opere qualora il progetto dell'opera finanziata sia esecutivo e gli enti appaltanti abbiano gia' adottato le deliberazioni che indicono la gara, stabilendo le modalita' di appalto.

  9. Con successivi decreti del Ragioniere generale della Regione, su indicazione delle competenti amministrazioni, si procede all'individuazione delle somme da eliminare ai sensi del comma 3.

    Copia di detti decreti e' allegata al rendiconto generale della Regione per l'esercizio finanziario 2007.

  10. Qualora, a fronte delle somme eliminate ai sensi dei commi 1 e 3, sussista ancora l'obbligazione della Regione e, nel caso di somme eliminate ai sensi del comma 1, sia documentata l'interruzione dei termini di prescrizione, si provvede al relativo pagamento con le disponibilita' dei capitoli aventi finalita' analoghe a quelli su cui gravavano originariamente le spese o, in mancanza di disponibilita', mediante iscrizione in bilancio delle relative somme, da effettuarsi con successivi decreti del Ragioniere generale della Regione ai sensi degli articoli 7 e 8 della legge 5 agosto 1978, n. 468 e successive modifiche ed integrazioni e dell'art. 47 della legge regionale 7 agosto 1997, n. 30.

  11. Le disposizioni contenute nell'art. 2 e nel presente articolo si applicano anche all'Azienda delle foreste demaniali della Regione.

    Art. 4.

    Accantonamento negativo 1. In relazione all'accertamento delle entrate destinate al finanziamento del servizio per il trattamento ed utilizzo, mediante termovalorizzatori, della frazione dei rifiuti urbani al netto della raccolta differenziata prodotta nei comuni della Regione, e' disposto uno specifico accantonamento negativo previsto nella tabella A allegata alla presente legge. Il Ragioniere generale della Regione e' autorizzato ad iscrivere, con proprio provvedimento, le relative somme ai pertinenti capitoli del corrispondente accantonamento positivo.

    Art. 5.

    Norme in materia di spesa sanitaria e di assegnazioni in favore delle autonomie locali 1. Le entrate derivanti dall'attuazione dell'art. 1, comma 832, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, discendenti dalla definizione del contenzioso instaurato con lo Stato per l'applicazione del medesimo comma, sono destinate, con decreto del Ragioniere generale della Regione, al finanziamento della maggiore spesa prevista dall'art. 1, comma 830, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

  12. Dopo il comma 2 dell'art. 4 della legge regionale 29 dicembre 2003, n. 21, e' aggiunto il seguente comma:

    '3. Con parte delle disponibilita' del fondo di cui all'art. 3 della legge regionale 26 ottobre 2001, n. 15 si provvede a far fronte alla maggiore spesa derivante dall'applicazione dell'art. 1, commi 830, 831 e 832 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 ed ai maggiori oneri derivanti dall'applicazione dell'art. 76 della legge regionale 26 marzo 2002, n. 2 e successive modifiche ed integrazioni. Per l'applicazione del presente comma, si provvede alle occorrenti variazioni di bilancio con decreto del Ragioniere generale della Regione'.

    Art. 6.

    Assegnazioni in favore delle autonomie locali 1. Nelle more della definizione della compartecipazione dei comuni al gettito dell'imposta sul reddito delle persone fisiche riscossa nel territorio della Regione, da attuare ai sensi dell'art. 1, commi da 189 a 193, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, per il triennio 2008-2010, le assegnazioni annuali in favore dei comuni, per lo svolgimento delle funzioni amministrative conferite in base alla legislazione vigente ed a titolo di sostegno allo sviluppo, sono quantificate nella misura stabilita dall'art. 8, comma 1, della legge regionale 30 gennaio 2006, n. 1, da iscrivere in una o piu' soluzioni, e sono destinate, per i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti, ad esclusione dei comuni delle isole minori, a spese di investimento per una quota non inferiore al 7,5%, con obbligo di incremento annuale della stessa di almeno lo 0,5% o nella maggiore misura che sara' deliberata nella Conferenza Regione-Autonomie locali.

  13. La ripartizione delle risorse di cui al comma 1 e' effettuata ai sensi dell'art. 76, comma 1, della legge regionale 26 marzo 2002, n. 2 e dell'art. 21, comma 17, della legge regionale 22 dicembre 2005, n. 19 e successive modifiche ed integrazioni.

  14. L'iscrizione in bilancio e la relativa erogazione, al netto delle quote destinate a spese di investimento e di quelle destinate a specifiche finalita' in base alla legislazione vigente, e' effettuata tenendo conto delle disposizioni previste dall'art. 18 della legge regionale 5 novembre 2004, n. 15.

  15. Per il triennio 2008-2010, le assegnazioni annuali favore delle province, per lo svolgimento delle funzioni amministrative conferite in base alla legislazione vigente ed a titolo di sostegno...

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